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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22565/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 4 novembre 2022 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Catania del 7 maggio 2020, irrevocabile il 7 ottobre 2020.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da due sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Catania del 7 maggio 2020, irrevocabile il 7 ottobre 2020, con cui lo stesso è stato condannato a 4 anni di reclusione per il reato dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; 2) sentenza del Tribunale di Catania del 13 gennaio 2021, non ancora irrevocabile perché pendente giudizio di appello, con cui lo stesso è stato condannato a 20 anni di reclusione per il reato degli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90.

Nella sentenza di condanna il giudice ha anche ritenuto l'esistenza della continuazione con il fatto sub 1), ed ha inflitto la pena di 20 anni di reclusione al reato continuato valutato nel suo complesso.

Con la istanza di incidente di esecuzione [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di rideterminare la pena inflitta per il reato sub 1) alla luce della riconosciuta continuazione, in quanto il giudice di primo grado, calcolando un aumento unico per continuazione interna, esterna e recidiva, non aveva permesso di comprendere quanto avesse inflitto per il reato sub 1).

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ipotizzavavil giudice potesse aver inflitto soli 4 mesi di reclusione, utilizzando il calcolo effettuato per un coimputato medesimi reati.

Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando che la stessa era stata formulata in relazione ad una sentenza che non era ancora irrevocabile, la cui pena poteva essere rideterminata dal giudice d'appello in fase di cognizione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto del giudicato parziale che si era formato sulla pena, determinato dal mancato appello del pubblico ministero sul punto, che preclude al giudice di appello di infliggere una pena superiore sia nel calcolo finale che nei passaggi intermedi (e quindi anche nell'aumento per continuazione).

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Come ha rilevato correttamente il giudice dell'esecuzione, l'istanza è stata formulata in relazione ad un reato la cui pena è stata determinata da una sentenza che non è ancora irrevocabile.

Il difensore sostiene che vi sarebbe, però, giudicato parziale sulla pena determinato dal mancato appello del pubblico ministero sul punto, che impedirebbe al giudice di appello di infliggere una pena superiore a quella stabilita in primo grado.

L'argomento non è corretto, perché la pena inflitta dalla sentenza sub 2) al reato, il cui accertamento di responsabilità è contenuto nella sentenza sub 1), presuppone che l'accertamento di responsabilità per i reati della sentenza sub 2) sia divenuto definitivo.

Infatti, qualora nei gradi successivi di giudizio l'imputato venisse prosciolto da questi due reati, verrebbe meno anche la continuazione disposta tra essi ed il reato della sentenza sub 1), ed a quel punto riacquisterebbe autonomia la pena di 4 anni di reclusione per esso inflitta dalla sentenza sub 1).

Pertanto, non è corretto ritenere che si sia formato giudicato sul quantum del reato satellite della continuazione esterna, perché a monte manca il giudicato sull'an della continuazione, perché l'an della continuazione tra i reati della sentenza sub 1) e quelli della sentenza sub 2) presuppone la definitività dell'accertamento di responsabilità per i reati della sentenza sub 2).

In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 novembre 2022 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Catania del 7 maggio 2020, irrevocabile il 7 ottobre 2020. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da due sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Catania del 7 maggio 2020, irrevocabile il 7 ottobre 2020, con cui lo stesso è stato condannato a 4 anni di reclusione per il reato dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; 2) sentenza del Tribunale di Catania del 13 gennaio 2021, non ancora irrevocabile perché pendente giudizio di appello, con cui lo stesso è stato condannato a 20 anni di reclusione per il reato degli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90. Nella sentenza di condanna il giudice ha anche ritenuto l'esistenza della continuazione con il fatto sub 1), ed ha inflitto la pena di 20 anni di reclusione al reato continuato valutato nel suo complesso. Con la istanza di incidente di esecuzione [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di rideterminare la pena inflitta per il reato sub 1) alla luce della riconosciuta continuazione, in quanto il giudice di primo grado, calcolando un aumento unico per continuazione interna, esterna e recidiva, non aveva permesso di comprendere quanto avesse inflitto per il reato sub 1). La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ipotizzavavil giudice potesse aver inflitto soli 4 mesi di reclusione, utilizzando il calcolo effettuato per un coimputato medesimi reati. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando che la stessa era stata formulata in relazione ad una sentenza che non era ancora irrevocabile, la cui pena poteva essere rideterminata dal giudice d'appello in fase di cognizione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto del giudicato parziale che si era formato sulla pena, determinato dal mancato appello del pubblico ministero sul punto, che preclude al giudice di appello di infliggere una pena superiore sia nel calcolo finale che nei passaggi intermedi (e quindi anche nell'aumento per continuazione). 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Come ha rilevato correttamente il giudice dell'esecuzione, l'istanza è stata formulata in relazione ad un reato la cui pena è stata determinata da una sentenza che non è ancora irrevocabile. Il difensore sostiene che vi sarebbe, però, giudicato parziale sulla pena determinato dal mancato appello del pubblico ministero sul punto, che impedirebbe al giudice di appello di infliggere una pena superiore a quella stabilita in primo grado. L'argomento non è corretto, perché la pena inflitta dalla sentenza sub 2) al reato, il cui accertamento di responsabilità è contenuto nella sentenza sub 1), presuppone che l'accertamento di responsabilità per i reati della sentenza sub 2) sia divenuto definitivo. Infatti, qualora nei gradi successivi di giudizio l'imputato venisse prosciolto da questi due reati, verrebbe meno anche la continuazione disposta tra essi ed il reato della sentenza sub 1), ed a quel punto riacquisterebbe autonomia la pena di 4 anni di reclusione per esso inflitta dalla sentenza sub 1). Pertanto, non è corretto ritenere che si sia formato giudicato sul quantum del reato satellite della continuazione esterna, perché a monte manca il giudicato sull'an della continuazione, perché l'an della continuazione tra i reati della sentenza sub 1) e quelli della sentenza sub 2) presuppone la definitività dell'accertamento di responsabilità per i reati della sentenza sub 2). In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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