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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24292/2023

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a: [OSCURATO:PERSONA]– c . f . [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat o in Roma, al viale Mazzini, n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentanoe difendono in virtù di procura speciale a margine de l ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina.

CONTRORICORRENTE e AGENZIA del DEMANIO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore.INTIMATA avverso la sentenza n. 1879– 1 4 / 23 . 3 . 201 8 della Corte d’Appello di Rom a , udita la relazione nella camera di consiglio del 9 maggio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il quarto motivo di ricorso e rigettarsi gli ulteriori motivi, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 4 . 8 .200 8 Gerardo A canfora , concessionario di una porzione mq. 86 dell’arenile demaniale marittimo di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA],citava a c o mparire dinanzi al Tribunale di Rom a l ’A genzia del Demanio e [OSCURATO:PERSONA].

Premettevache sulla porzione di arenile di cui era concessionario , insisteva un manufatto ad uso residenza di circa mq. 34 giusta concessione demaniale 34/95 in origine intestata ad [OSCURATO:PERSONA] e poi volturata a suo favore con concessione n. 44/2005, rilasciata “ora per allora”.

Premetteva altresì che tal ultima concessione riguardava il quadriennio 1998 –2001 e che nell’imminenza della scadenza aveva presentato istanza di rinnovo per il periodo 2002 –2007.

Indi esponeva che dapprima con nota n. 59328 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla scorta della nota n. 3517 del 28.6.2007 dell’Agenzia del Demanio, e poi con nota n. 37956 del 9.6.2008 [OSCURATO:PERSONA] gli aveva sollecitato il pagamento della somma di euro 26.611,30 a titolo di indennizzocomputato ai sensi dell’art. 1, 257° co.,della legge n. 296/2006 (legge finanziaria del 2007) .

Esponeva segnatamenteche nella nota n. 59328/2007 si faceva riferimento alla realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titoloabilitativo ovvero in presenza di titolo abilitativo incompatibile con la destinazionee disciplina del bene demaniale.

Esponeva ulteriormente che, onde eliminare ogni forma di contestazione, avevamedio tempore eliminato le opere realizzate e rinunciato alla domanda di condono.

Chiedeva accertarsi e dichiararsi la non riconducibilità della fattispecie alle previsioni del 257° co.dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e dunque l’inesistenza dell’avversapretesa creditoria; in subordine, l’inapplicabilità retroattiva del 257° co.dell’art. 1 cit. al caso di specie e dunque, parimenti, l’inesistenza dell’avversa pretesa creditoria. 2.[OSCURATO:PERSONA].

Resisteva l’Agenzia del Demanio.

3. A ll’esito dell’istruzione probatoria, nel cui corso veniva disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n . 15398 del

27.6. 201 2 i l Tribunale di Roma dichiaravadovuti gli importi richiesti con la nota n. 59328/2007 e poi con la nota n. 37956/2008. 4.[OSCURATO:PERSONA] p roponeva appello . [OSCURATO:PERSONA]; esperiva appello incidentale.

Resisteva l’Agenzia del Demanio. 5.Con sentenza n. 1879/2018la Corte d’Appello di Roma rigettavail gravame principale, accoglievail gravame incidentale e , in parziale riforma dell’appellata sentenza,condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della maggior somma di euro 32.142,24, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Evidenziava la corteche la fattispeciede qua era da ricondurre alla previsione della secondaparte d el 257° co. dell’art. 1 della legge n. 296/2006.Evidenziava su tale scortache, in applicazione del criterio di quantificazione dell’indennizzocorrelato al valore di mercato , era senz’altro da condividere e recepire– così giustificandosi l’accoglimento dell’appello incidentale - il computo operato dal consulente d’ufficio, il quale aveva fatto riferimento ai valori, anno per anno,di mercato locativo (c fr. sentenza d’appello, pag. 4) .

Evidenziava poi che l’applicazione retroattiva del criteri o di commisurazione dell’indennizzo al valore di mercato, di cui alla seconda parte de l 257° co. dell’art. 1 della legge n. 296/2006, nonera né irragionevole né in contrasto con valori costituzionalmente protetti(cfr. sentenza d’appello, pag. 6 ) .

Evidenziava infine che l’appellante nonaveva dato prova del versamento di sommea titolo di onere concessorio , sicché non si giustificava no né la richiesta di deduzione del relativo importo dal quantum dovuto né la richiesta di rinnovazione dellac.t.u. ovvero di riconvocazione del c.t.u. già nominato. 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

L’Agenzia del Demanionon ha svolto difese. 7.Il ricorrente ha depositato memoria.

Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo il ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360 , 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.

Premette che con il primo motivo d’appello aveva addotto , a censura del primo dictum, che il tribunale, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., “nonostante le richieste di pagamento da parte dell’A.C. fossero calcolate in base all’art. 1 comma 257 parte II L. 296/06 e pur ritenendo tale norma non applicabile, [loaveva] comunque condannato (…) al pagamento di un indennizzo calcolato in base ad un criterio che si fonda su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli contestati e mai eccepiti dalle controparti” (così memoria ricorrente, pagg. 1 –2) ovvero che il tribunale aveva provveduto a ricalcolare l’indennizzosulla base delle disposizioni di cui al dec. leg. n. 494/1993 ed al d.m. n. 342/1998, con applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 8 del dec. leg. n. 400/1993(cfr. ricorso, pag. 10).

Indi deduce che la Corte di Roma ha omessodi pronunciarsi sul punto. 9.Il primo motivo di ricorso va respinto. 10.La censura di omessa pronuncia che il motivo adduce, è stata formulata in modo irrituale.

Invero, le sezioni unite spiegano che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(cfr. Cass, sez. un. 24.7.2013, n. 17931; Cass. 29.11.2016, n. 24247).

Ebbene,è innegabile che il mezzo in disamina non solo non contiene alcun riferimento alla nullità della decisione(d’appello) , ma si limita a prospetta re , alla luce dell’enunciazione di cui alla rubrica, l’omesso esame circa fatto decisivo e la pretesa violazione/falsaapplicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. 11.In ogni caso, il vizio di omessa pronuncia non sussiste.

Invero,è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte secondo cuiil vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. 16.5.2012 , n. 7653; Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308.

Si veda anche Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155, secondo cui,ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico - giuridica della pronuncia).

Ebbene, nella specie, la Corte d’Appello di Roma si è pronunciata.All’uopoha puntualizzato, così come si è anticipato, che la fattispecie de qua era da ricondurrealla previsione della seconda parte del 257° co. dell’art. 1 della legge n. 296/2006e che “andava applicato il parametro indicato dal c.t.u. (…) nella seconda parte della relazione” (così sentenza d’appello, pag. 4). 12.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del dec. leg. n. 400/1993.

Deduce che la Corte di Romaha errato a reputare che occupa “il bene senza alcun titoloconcessorio” (così ricorso, pag. 16).

Deduce che tale assunto risulta smentito dalla documentazione allegata, documentazione che dà riscontro dell’esistenza di una valida concessione, della richiesta di rinnovo della medesima concessione e del pagamento, in pendenza di rinnovo, dei canoni concessori annualmente richiesti da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 16). 13.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 257° co., seconda parte, della legge n. 296/2006.

Deduce che nella specie, contrariamente all’assunto della Corte di Roma, difettano entrambi i presupposti previsti dalla seconda parte del 257 ° co. dell’art. 1 cit.in relazione alle opere - una piccola tettoia ed alcuni muretti posti a confine con altri “cottages”– realizzate (cfr. ricorso, pa g g. 18 - 19 ) .

Deduce segnatamente che difettano siail presupposto dell’inamovibilità delle opere realizzate sia il presupposto dell’idoneità delle stesse a modificare la destinazione d’uso del bene, propriamente la destinazione ad uso residenza estiva del “cottage” avutoin concessione (cfr. ricorso, pag g . 18 - 19 ) . 14.I rilievi postulati dalla delibazione del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso , tendono a riproporsi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione vanno comunque respinti. 15.Si premette che ambedue i motivi si qualificano propriamentein relazione alla previsione del n. 5del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.

Invero,con i mezzi de quibus [OSCURATO:PERSONA] censura sostanzialmente il giudizio“di fatto” cui, in parte qua, la Corte di Roma ha atteso (il ricorrente ha altresì addotto che le opere de quibus “non risultavano incompatibili con la destinazione ad uso residenza estiva del cottage in concessione”: così ricorso, pag. 19).

Del resto,è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

In tal guisa le a ddotte censure sono da vagliare , oltre che nel solco de lla (novella)formulazione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 16.In quest’ottica si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione -possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

Con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass.21.7.2006, n. 16672)la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo.

In particolarela Corte capitolina ha evidenziato, da un canto, che l’appellante nonera titolare di una valida concessione , siccome la concessione n. 44/2005 era subordinata al buon esito della proposta istanza di condono , istanza di condono che viceversa era stata oggetto di rinuncia, sicché la concessione ne era rimasta travolta (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) e l’appellante aveva “occupato l’area demaniale di che trattasi sine titulo” (c osì sentenza d’appello, pag. 4); d’altro canto, che “gli abusi perpetrati con la realizzazione di stabili coperture e muretti intorno al cottage utilizzato, nonerano sanabili, tanto che gli stessi furono rimossi” (cosìsentenza d’appello, pag. 4).

Per altro verso, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa.

17. In pari tempo il ricorrente s i duole per l’asserit a omessa/ erronea valutazione dell’allegata documentazione (cfr.ricorso, pag. 1 6) .

E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato -è il caso di specie - comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 18.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione (sotto altro profilo)dell’art. 1, 257° co., seconda parte, della legge n. 296/2006e dell’art. 11 delle preleggi.

Deduce che il nuovocriteriodi calcolo dell’indennizzo di cui alla seconda parte del 257° co.dell’art. 1 della legge n. 296/2007 p uò trovare applicazione solo a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dì di entrata in vigore della legge n. 296/2007.

Deduce quindi che ha errato la corte d’appello ad applicare retroattivamente la seconda parte del257° co. dell’art. 1 cit. 19.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.

Premette che con l’atto di appello aveva, da un canto, addotto, a censura della sentenza di primo grado, che il c.t.u. aveva utilizzato -per l’anno 2007 - un criterio di computo della sanzione non applicabile nella specie, pe rché previsto esclusivamente per le ipotesi di “pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi (…)” (cfr. ricorso, pag. 25).

Premette che con l’atto di appello aveva, d’altro canto,addotto, a censura della sentenza di primo grado, che il c.t.u. non aveva detratto dagli importi computatile somme pagat e a titolo di contributo di concessione (cfr. ricorso, pag. 25).

Indi deduce che la corte di merito si è al riguardo pronunciata con motivazione del tutto“apparente” (cfr. ricorso, pag. 26). 20.Il quarto motivo di ricorso va accolto nei termini che seguono; il suo buon esito assorbe la disamina del quinto motivo di ricorso. 21.L’art. 1, 257° co., della legge n. 296/2006 così recita: “le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze.

Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che peril suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi”.

L’art. 8 del dec. leg. n. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494/1993, a sua volta, così recita: “a decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolodei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall’applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento”.22.

A l cospetto del la delinea t a cornice normativ a e della fattispecie – “realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale” (cfr. ricorso, pag. 3; controricorso, pag. 11)– cui è riferimento nella nota prot. n. 59328 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA],in un quadro comunque segnato dall’ “assenza del necessario provvedimento di concessione demaniale” (così sentenza d’appello, pag. 4), non possonoche formularsi i rilievi che seguono.

23. V a condivis a certo l’affermazione della Corte di Roma secondo cui si applica la seconda parte del 257° co. dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).

E nondimeno va recepitoil rilievo del ricorrente secondo cui per determinati tipi di occupazioni, ossia per lafattispecie (illecita) cui è riferimento nella nota prot. n. 59328 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA], la seconda parte del 257° co. dell’art. 1 cit. ha introdotto - ben vero, “ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti” –una “nuova fattispecie sanzionatoria (…) che si affianca a quelle contemplate nell’art. 1 comma 257 prima parte l. 296/06” (così ricorso, pag. 21)e quindi “un nuovo criterio di calcolo dell’indennità per l’abusiva occupazione di suolo demaniale (da quantificare secondo i valori di mercato) non previsto in precedenza” (così ricorso, pag. 22).

Ossia, in dipendenza del tenore letterale e logico del 257° co. dell’art. 1 cit., va recepito il rilievosecondo cui unicamente la prima parte del medesimo 257° co. può qualificarsi norma interpretativa (cfr. ricorso, pag. 21 ; cfr. analogamente conclusioni del P.M., pag. 4). 24.Su tale scorta si impongono le seguenti ulteriori puntualizzazioni.È fuor di dubbio che l’indennizzo contemplato dalla seconda parte del 257 ° co. dell’art. 1 cit. ha valenza sanzionatoria , così come, del resto riconosce lo stesso ricorrente (cfr. ricorso, pag. 21).

E però siffatto indennizzo-sanzione si correla al c om pimento di un illecito commissivo (realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo)permanente – nel quadro dell’ “occupazione abusiva (…) rientra[nte] nel torno di tempo 1.1.2002/31.12.2007” (così conclusioni del P.M., pag. 3)- la cui prefigurazione ex novo non può esplicare effetti retroattivi(cfr. analogamente conclusioni del P.M., pag. 4).

Infatti, in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità , di irretroattività e di divieto di applicazione analogica di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981comportano l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi ( cfr. Cass. (ord.) 28.12.2011, n. 29411 ; Cass.28.12.2004, n. 24053).

In questi termini ha errato la Corte di Roma a ritenere che “la retroattività della Legge (…) trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti” (così sentenza d’appello,pag. 6).

D’altronde, in sede di controdeduzioni al quarto motivo di ricorso (cfr. controricorso, pagg. 12 –14), nulla [OSCURATO:PERSONA] ha specificamente addotto in ordine al profilo dell’irretroattività della prefigurazione ex novo della fattispecie illecita di cui alla seconda parte del 257° co. e dunque in ordine al profilo dell’irretroattività del relativo novello trattamento sanzionatorio.25.Si soggiunge che, in caso di illeciti amministrativi a carattere permanente, la cessazione della permanenza coincide con la data dell’accertamento e non con quelladell’irrogazione della sanzione (cfr. Cass. 23.9.2022, n. 27975).

E si soggiunge, ancora, che il ricorrente ha dedotto , sì , di aver rimosso le opere abusive oggetto di contestazione, ma non ha indicato esattamente la data in cui la rimozione si è compiuta (ha riferito – cfr. ricorso, pag. 6 - di una richiesta all’Amministrazione di un sopralluogo tecnico di verifica del ripristino dello stato dei luoghi con istanza del 13.12.2007).

Conseguentemente, la prefigurazione ex novo della fattispecie illecita di cui alla seconda parte del 257° co. dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e del relativo trattamento sanzionatorio, ossia il criterio di commisurazione dell’indennizzo ai valori di mercato, opera con riferimento al lasso temporale compreso tra i l 1° gennaio 2007, dì di entrata in vigore della leggen. 296/2006, e la (successiva) cessazione della permanenza(cfr. analogamente conclusioni del P.M., pag. 4). 26.In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza n. 1879/2018 della Corte d’Appello di Romava cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.

Il quarto motivo di ricorso è stato formulato ed accolto nel segno della previsione del n. 3 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., cosicché si attende, giusta il disposto dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto –al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – nel modo che segue: in dipendenza del tenore letterale e logicodel 257° co. dell’art. 1 della legge n. 296/2006 unicamente la relativa prima parte ha valenza di norma interpretativa, la seconda parte del medesimo 257° co. (“qualora, invece, l’occupazione consista (…)”), viceversa, ha introdotto - “ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti” –una nuova fattispecie illecita, che si affianca a quelle contemplate nella prima parte, e un nuovo correlato trattamento sanzionatorio insuscettibili di applicazione retroattiva ovvero ad epoca antecedente al 1° gennaio 2007, dì di entrata in vigore della legge n. 296/2006.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

27. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a t itolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza n. 1879/2018 della Corte d’Appello di Romae rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti tutte; rigetta il primo motivo, il secondo moti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA]– c . f . [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat o in Roma, al viale Mazzini, n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentanoe difendono in virtù di procura speciale a margine de l ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina. CONTRORICORRENTE e AGENZIA del DEMANIO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore.INTIMATA avverso la sentenza n. 1879– 1 4 / 23 . 3 . 201 8 della Corte d’Appello di Rom a , udita la relazione nella camera di consiglio del 9 maggio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il quarto motivo di ricorso e rigettarsi gli ulteriori motivi, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 4 . 8 .200 8 Gerardo A canfora , concessionario di una porzione mq. 86 dell’arenile demaniale marittimo di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA],citava a c o mparire dinanzi al Tribunale di Rom a l ’A genzia del Demanio e [OSCURATO:PERSONA]. Premettevache sulla porzione di arenile di cui era concessionario , insisteva un manufatto ad uso residenza di circa mq. 34 giusta concessione demaniale 34/95 in origine intestata ad [OSCURATO:PERSONA] e poi volturata a suo favore con concessione n. 44/2005, rilasciata “ora per allora”. Premetteva altresì che tal ultima concessione riguardava il quadriennio 1998 –2001 e che nell’imminenza della scadenza aveva presentato istanza di rinnovo per il periodo 2002 –2007. Indi esponeva che dapprima con nota n. 59328 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla scorta della nota n. 3517 del 28.6.2007 dell’Agenzia del Demanio, e poi con nota n. 37956 del 9.6.2008 [OSCURATO:PERSONA] gli aveva sollecitato il pagamento della somma di euro 26.611,30 a titolo di indennizzocomputato ai sensi dell’art. 1, 257° co.,della legge n. 296/2006 (legge finanziaria del 2007) . Esponeva segnatamenteche nella nota n. 59328/2007 si faceva riferimento alla realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titoloabilitativo ovvero in presenza di titolo abilitativo incompatibile con la destinazionee disciplina del bene demaniale. Esponeva ulteriormente che, onde eliminare ogni forma di contestazione, avevamedio tempore eliminato le opere realizzate e rinunciato alla domanda di condono. Chiedeva accertarsi e dichiararsi la non riconducibilità della fattispecie alle previsioni del 257° co.dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e dunque l’inesistenza dell’avversapretesa creditoria; in subordine, l’inapplicabilità retroattiva del 257° co.dell’art. 1 cit. al caso di specie e dunque, parimenti, l’inesistenza dell’avversa pretesa creditoria. 2.[OSCURATO:PERSONA]. Resisteva l’Agenzia del Demanio. 3. A ll’esito dell’istruzione probatoria, nel cui corso veniva disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n . 15398 del 27.6. 201 2 i l Tribunale di Roma dichiaravadovuti gli importi richiesti con la nota n. 59328/2007 e poi con la nota n. 37956/2008. 4.[OSCURATO:PERSONA] p roponeva appello . [OSCURATO:PERSONA]; esperiva appello incidentale. Resisteva l’Agenzia del Demanio. 5.Con sentenza n. 1879/2018la Corte d’Appello di Roma rigettavail gravame principale, accoglievail gravame incidentale e , in parziale riforma dell’appellata sentenza,condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della maggior somma di euro 32.142,24, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Evidenziava la corteche la fattispeciede qua era da ricondurre alla previsione della secondaparte d el 257° co. dell’art. 1 della legge n. 296/2006.Evidenziava su tale scortache, in applicazione del criterio di quantificazione dell’indennizzocorrelato al valore di mercato , era senz’altro da condividere e recepire– così giustificandosi l’accoglimento dell’appello incidentale - il computo operato dal consulente d’ufficio, il quale aveva fatto riferimento ai valori, anno per anno,di mercato locativo (c fr. sentenza d’appello, pag. 4) . Evidenziava poi che l’applicazione retroattiva del criteri o di commisurazione dell’indennizzo al valore di mercato, di cui alla seconda parte de l 257° co. dell’art. 1 della legge n. 296/2006, nonera né irragionevole né in contrasto con valori costituzionalmente protetti(cfr. sentenza d’appello, pag. 6 ) . Evidenziava infine che l’appellante nonaveva dato prova del versamento di sommea titolo di onere concessorio , sicché non si giustificava no né la richiesta di deduzione del relativo importo dal quantum dovuto né la richiesta di rinnovazione dellac.t.u. ovvero di riconvocazione del c.t.u. già nominato. 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. L’Agenzia del Demanionon ha svolto difese. 7.Il ricorrente ha depositato memoria. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo il ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360 , 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. Premette che con il primo motivo d’appello aveva addotto , a censura del primo dictum, che il tribunale, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., “nonostante le richieste di pagamento da parte dell’A.C. fossero calcolate in base all’art. 1 comma 257 parte II L. 296/06 e pur ritenendo tale norma non applicabile, [loaveva] comunque condannato (…) al pagamento di un indennizzo calcolato in base ad un criterio che si fonda su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli contestati e mai eccepiti dalle controparti” (così memoria ricorrente, pagg. 1 –2) ovvero che il tribunale aveva provveduto a ricalcolare l’indennizzosulla base delle disposizioni di cui al dec. leg. n. 494/1993 ed al d.m. n. 342/1998, con applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 8 del dec. leg. n. 400/1993(cfr. ricorso, pag. 10). Indi deduce che la Corte di Roma ha omessodi pronunciarsi sul punto. 9.Il primo motivo di ricorso va respinto. 10.La censura di omessa pronuncia che il motivo adduce, è stata formulata in modo irrituale. Invero, le sezioni unite spiegano che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(cfr. Cass, sez. un. 24.7.2013, n. 17931; Cass. 29.11.2016, n. 24247). Ebbene,è innegabile che il mezzo in disamina non solo non contiene alcun riferimento alla nullità della decisione(d’appello) , ma si limita a prospetta re , alla luce dell’enunciazione di cui alla rubrica, l’omesso esame circa fatto decisivo e la pretesa violazione/falsaapplicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. 11.In ogni caso, il vizio di omessa pronuncia non sussiste. Invero,è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte secondo cuiil vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. 16.5.2012 , n. 7653; Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308. Si veda anche Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155, secondo cui,ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico - giuridica della pronuncia). Ebbene, nella specie, la Corte d’Appello di Roma si è pronunciata.All’uopoha puntualizzato, così come si è anticipato, che la fattispecie de qua era da ricondurrealla previsione della seconda parte del 257° co. dell’art. 1 della legge n. 296/2006e che “andava applicato il parametro indicato dal c.t.u. (…) nella seconda parte della relazione” (così sentenza d’appello, pag. 4). 12.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del dec. leg. n. 400/1993. Deduce che la Corte di Romaha errato a reputare che occupa “il bene senza alcun titoloconcessorio” (così ricorso, pag. 16). Deduce che tale assunto risulta smentito dalla documentazione allegata, documentazione che dà riscontro dell’esistenza di una valida concessione, della richiesta di rinnovo della medesima concessione e del pagamento, in pendenza di rinnovo, dei canoni concessori annualmente richiesti da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 16). 13.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 257° co., seconda parte, della legge n. 296/2006. Deduce che nella specie, contrariamente all’assunto della Corte di Roma, difettano entrambi i presupposti previsti dalla seconda parte del 257 ° co. dell’art. 1 cit.in relazione alle opere - una piccola tettoia ed alcuni muretti posti a confine con altri “cottages”– realizzate (cfr. ricorso, pa g g. 18 - 19 ) . Deduce segnatamente che difettano siail presupposto dell’inamovibilità delle opere realizzate sia il presupposto dell’idoneità delle stesse a modificare la destinazione d’uso del bene, propriamente la destinazione ad uso residenza estiva del “cottage” avutoin concessione (cfr. ricorso, pag g . 18 - 19 ) . 14.I rilievi postulati dalla delibazione del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso , tendono a riproporsi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione vanno comunque respinti. 15.Si premette che ambedue i motivi si qualificano propriamentein relazione alla previsione del n. 5del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. Invero,con i mezzi de quibus [OSCURATO:PERSONA] censura sostanzialmente il giudizio“di fatto” cui, in parte qua, la Corte di Roma ha atteso (il ricorrente ha altresì addotto che le opere de quibus “non risultavano incompatibili con la destinazione ad uso residenza estiva del cottage in concessione”: così ricorso, pag. 19). Del resto,è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). In tal guisa le a ddotte censure sono da vagliare , oltre che nel solco de lla (novella)formulazione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 16.In quest’ottica si osserva quanto segue. Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione -possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum. Con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass.21.7.2006, n. 16672)la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. In particolarela Corte capitolina ha evidenziato, da un canto, che l’appellante nonera titolare di una valida concessione , siccome la concessione n. 44/2005 era subordinata al buon esito della proposta istanza di condono , istanza di condono che viceversa era stata oggetto di rinuncia, sicché la concessione ne era rimasta travolta (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) e l’appellante aveva “occupato l’area demaniale di che trattasi sine titulo” (c osì sentenza d’appello, pag. 4); d’altro canto, che “gli abusi perpetrati con la realizzazione di stabili coperture e muretti intorno al cottage utilizzato, nonerano sanabili, tanto che gli stessi furono rimossi” (cosìsentenza d’appello, pag. 4). Per altro verso, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa. 17. In pari tempo il ricorrente s i duole per l’asserit a omessa/ erronea valutazione dell’allegata documentazione (cfr.ricorso, pag. 1 6) . E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato -è il caso di specie - comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 18.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione (sotto altro profilo)dell’art. 1, 257° co., seconda parte, della legge n. 296/2006e dell’art. 11 delle preleggi. Deduce che il nuovocriteriodi calcolo dell’indennizzo di cui alla seconda parte del 257° co.dell’art. 1 della legge n. 296/2007 p uò trovare applicazione solo a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dì di entrata in vigore della legge n. 296/2007. Deduce quindi che ha errato la corte d’appello ad applicare retroattivamente la seconda parte del257° co. dell’art. 1 cit. 19.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. Premette che con l’atto di appello aveva, da un canto, addotto, a censura della sentenza di primo grado, che il c.t.u. aveva utilizzato -per l’anno 2007 - un criterio di computo della sanzione non applicabile nella specie, pe rché previsto esclusivamente per le ipotesi di “pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi (…)” (cfr. ricorso, pag. 25). Premette che con l’atto di appello aveva, d’altro canto,addotto, a censura della sentenza di primo grado, che il c.t.u. non aveva detratto dagli importi computatile somme pagat e a titolo di contributo di concessione (cfr. ricorso, pag. 25). Indi deduce che la corte di merito si è al riguardo pronunciata con motivazione del tutto“apparente” (cfr. ricorso, pag. 26). 20.Il quarto motivo di ricorso va accolto nei termini che seguono; il suo buon esito assorbe la disamina del quinto motivo di ricorso. 21.L’art. 1, 257° co., della legge n. 296/2006 così recita: “le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che peril suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi”. L’art. 8 del dec. leg. n. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494/1993, a sua volta, così recita: “a decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolodei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall’applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento”.22. A l cospetto del la delinea t a cornice normativ a e della fattispecie – “realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale” (cfr. ricorso, pag. 3; controricorso, pag. 11)– cui è riferimento nella nota prot. n. 59328 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA],in un quadro comunque segnato dall’ “assenza del necessario provvedimento di concessione demaniale” (così sentenza d’appello, pag. 4), non possonoche formularsi i rilievi che seguono. 23. V a condivis a certo l’affermazione della Corte di Roma secondo cui si applica la seconda parte del 257° co. dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). E nondimeno va recepitoil rilievo del ricorrente secondo cui per determinati tipi di occupazioni, ossia per lafattispecie (illecita) cui è riferimento nella nota prot. n. 59328 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA], la seconda parte del 257° co. dell’art. 1 cit. ha introdotto - ben vero, “ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti” –una “nuova fattispecie sanzionatoria (…) che si affianca a quelle contemplate nell’art. 1 comma 257 prima parte l. 296/06” (così ricorso, pag. 21)e quindi “un nuovo criterio di calcolo dell’indennità per l’abusiva occupazione di suolo demaniale (da quantificare secondo i valori di mercato) non previsto in precedenza” (così ricorso, pag. 22). Ossia, in dipendenza del tenore letterale e logico del 257° co. dell’art. 1 cit., va recepito il rilievosecondo cui unicamente la prima parte del medesimo 257° co. può qualificarsi norma interpretativa (cfr. ricorso, pag. 21 ; cfr. analogamente conclusioni del P.M., pag. 4). 24.Su tale scorta si impongono le seguenti ulteriori puntualizzazioni.È fuor di dubbio che l’indennizzo contemplato dalla seconda parte del 257 ° co. dell’art. 1 cit. ha valenza sanzionatoria , così come, del resto riconosce lo stesso ricorrente (cfr. ricorso, pag. 21). E però siffatto indennizzo-sanzione si correla al c om pimento di un illecito commissivo (realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo)permanente – nel quadro dell’ “occupazione abusiva (…) rientra[nte] nel torno di tempo 1.1.2002/31.12.2007” (così conclusioni del P.M., pag. 3)- la cui prefigurazione ex novo non può esplicare effetti retroattivi(cfr. analogamente conclusioni del P.M., pag. 4). Infatti, in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità , di irretroattività e di divieto di applicazione analogica di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981comportano l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi ( cfr. Cass. (ord.) 28.12.2011, n. 29411 ; Cass.28.12.2004, n. 24053). In questi termini ha errato la Corte di Roma a ritenere che “la retroattività della Legge (…) trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti” (così sentenza d’appello,pag. 6). D’altronde, in sede di controdeduzioni al quarto motivo di ricorso (cfr. controricorso, pagg. 12 –14), nulla [OSCURATO:PERSONA] ha specificamente addotto in ordine al profilo dell’irretroattività della prefigurazione ex novo della fattispecie illecita di cui alla seconda parte del 257° co. e dunque in ordine al profilo dell’irretroattività del relativo novello trattamento sanzionatorio.25.Si soggiunge che, in caso di illeciti amministrativi a carattere permanente, la cessazione della permanenza coincide con la data dell’accertamento e non con quelladell’irrogazione della sanzione (cfr. Cass. 23.9.2022, n. 27975). E si soggiunge, ancora, che il ricorrente ha dedotto , sì , di aver rimosso le opere abusive oggetto di contestazione, ma non ha indicato esattamente la data in cui la rimozione si è compiuta (ha riferito – cfr. ricorso, pag. 6 - di una richiesta all’Amministrazione di un sopralluogo tecnico di verifica del ripristino dello stato dei luoghi con istanza del 13.12.2007). Conseguentemente, la prefigurazione ex novo della fattispecie illecita di cui alla seconda parte del 257° co. dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e del relativo trattamento sanzionatorio, ossia il criterio di commisurazione dell’indennizzo ai valori di mercato, opera con riferimento al lasso temporale compreso tra i l 1° gennaio 2007, dì di entrata in vigore della leggen. 296/2006, e la (successiva) cessazione della permanenza(cfr. analogamente conclusioni del P.M., pag. 4). 26.In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza n. 1879/2018 della Corte d’Appello di Romava cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. Il quarto motivo di ricorso è stato formulato ed accolto nel segno della previsione del n. 3 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., cosicché si attende, giusta il disposto dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto –al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – nel modo che segue: in dipendenza del tenore letterale e logicodel 257° co. dell’art. 1 della legge n. 296/2006 unicamente la relativa prima parte ha valenza di norma interpretativa, la seconda parte del medesimo 257° co. (“qualora, invece, l’occupazione consista (…)”), viceversa, ha introdotto - “ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti” –una nuova fattispecie illecita, che si affianca a quelle contemplate nella prima parte, e un nuovo correlato trattamento sanzionatorio insuscettibili di applicazione retroattiva ovvero ad epoca antecedente al 1° gennaio 2007, dì di entrata in vigore della legge n. 296/2006. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 27. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a t itolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza n. 1879/2018 della Corte d’Appello di Romae rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti tutte; rigetta il primo motivo, il secondo moti
Sentenza Cassazione n. 24292/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris