CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 ottobre 2020
Cassazione n. 09828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13150/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in scioglimento e liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]) in persona legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: djj -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, e A-[OSCURATO:PERSONA] - società derivante dalla scissione parziale con trasferimento di patrimonio della società A-[OSCURATO:PERSONA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini, 55 -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) in [OSCURATO:PERSONA] e Liquidazione, in persona del Liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA], 71 - controricorrente e ricorrente incidentali - avverso la sentenza n. 2842/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: L'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e in distinto procedimento, la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., proposero distinte opposizioni ad un decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti da [OSCURATO:PERSONA] SpA e A-[OSCURATO:PERSONA] SpA per il saldo dell'importo di C 2.626.552,60, a loro dire dovuto a titolo di canoni rimasti insoluti del contratto di leasing stipulato con le opponenti e risoltosi in forza di clausola risolutiva espressa. Le opponenti nelle loro opposizioni eccepirono l'applicazione degli interessi usurari e l'illegittimità della dichiarata risoluzione del contratto per effetto delle quali il contratto doveva ritenersi pienamente efficace e le concedenti condannate al risarcimento dei danni patiti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; contestarono anche la validità della fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed affermarono il diritto della società al risarcimento del danno; il Tribunale di Treviso, riunite le opposizioni, le rigettò entrambe, confermando il decreto ingiuntivo, in ragione della validità della clausola risolutiva espressa, dell'assenza di interessi usurari, del proporzionale importo della fideiussione rispetto all'obbligazione garantita; a seguito di appello principale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed incidentale di altro fideiussore, la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la Corte d'Appello di Venezia, disposta una C.T.U., con sentenza del 29/10/2020, ha rigettato tutti gli appelli, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Per quanto ancora di interesse in questa sede la corte di merito ha negato la sussistenza dei presupposti per la riduzione della garanzia, ha ritenuto inammissibile la produzione in appello di altro report della centrale rischi quanto agli interessi usurari ritenendo che il documento fosse nella disponibilità della parte già dal primo grado del giudizio; in adesione alle risultanze della CTU ha ritenuto inesistente l'applicazione di interessi usurari; ha rigettato la richiesta riduzione della clausola penale contenuta nel contratto, sul presupposto della presenza in contratto di una clausola volta a riequilibrare gli interessi delle parti altrimenti squilibrati in ragione della presenza della clausola penale; avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;[OSCURATO:SOCIETA] e A-[OSCURATO:PERSONA] SpA hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e proposto un motivo di ricorso incidentale; la trattazione della causa è stata fissata nell'odierna [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: il Collegio rileva che il ricorso principale si limita a riferire: a) dell'opposizione al decreto ingiuntivo basata, in particolare, sulla asserita riduzione della garanzia fideiussoria; b) del rigetto dell'opposizione da parte del giudice di prime cure, senza un'adeguata - ancorché sommaria - illustrazione delle ragioni della decisione (dato che ci si limita a dire quanto segue: «Il Tribunale di Treviso decideva la causa senza esperire istruttoria, e segnatamente senza disporre consulenza tecnica in ordine alle doglianze relative all'applicazione di tassi usurari, rigettando le domande degli attori in opposizione. In particolare, il Giudice di primo grado riteneva che la riduzione della garanzia non fosse stata adeguatamente provata dall'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto, per un verso, la sottoscrizione sul documento, apparentemente ricondotto all'[OSCURATO:SOCIETA]., era stata disconosciuta e, per l'altro, il report della [OSCURATO:PERSONA] non poteva provare la circostanza invocata dal fideiussore. Il Tribunale riteneva altresì non provate le ulteriori doglianze delle parti opponenti, con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento»); c) dell'essere stato l'appello basato: ci) quanto all'[OSCURATO:PERSONA], sull'inadeguata considerazione del report della [OSCURATO:PERSONA], ed in ogni caso su una non meglio identificata mancata integrazione probatoria che avrebbe potuto e dovuto essere disposta dal Giudice di primo grado, in relazione al quale veniva prodotta nuova documentazione proveniente dalla Banca d'Italia inerente all'intervenuta riduzione della fideiussione a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]); c2) e quanto all'[OSCURATO:PERSONA], sul ribadire le contestazioni in ordine alla legittimità delle clausole contrattuali ed ai tassi applicati, ritenuti superiori ai tassi soglia usura applicabili alla fattispecie, e chiedendo in ogni caso la riduzione della penale ad equità; la descritta modalità di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c., non rispetta il requisito da essa previsto a pena di inammissibilità, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere - secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte - in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere, ai fini di tale percezione, ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata; poiché il ricorso principale, nell'esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti, è inammissibile; premesso questo rilievo sulla carente esposizione del fatto e dunque sulla violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c., se fosse possibile procedere allo scrutinio dei singoli motivi senza avere percepito il fatto sostanziale e processuale (e, dunque, senza che sia stato possibile comprendere se essi somministrano censura giustificate in relazione alla vicenda dedotta in giudizio e, soprattutto, allo svolgimento processuale), il Collegio, ad abundantiam, dovrebbe rilevare che i motivi stessi sarebbero tutti inammissibili, sicché giustificata sarebbe la conclusione dell'inammissibilità del ricorso principale; con il primo motivo - violazione e falsa applicazione degli artt.2702 c.c. 214 e 215 c.p.c. ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente assume che la corte di merito abbia omesso di considerare che i documenti sui quali si basava la asserita riduzione della garanzia - originale del documento relativo all'importo massimo garantito e report della centrale rischi della Banca d'Italia -sarebbero stati integrati in appello rispetto a documenti già prodotti in primo grado, e peraltro neppure contestati. Ne conseguirebbe l'erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le ricorrenti non avessero provato la riduzione della garanzia fideiussoria; il motivo si dovrebbe ritenere inammissibile; esso evoca documenti riguardo ai quali non rispetta l'art. 366 n.6 c.p.c., cioè l'onere della loro indicazione specifica, né sotto il profilo del loro contenuto, che non viene riprodotto né direttamente né indirettamente (in questo secondo caso con precisazione della parte corrispondente all'indiretta riproduzione); in particolare: aa) quanto alla censura concernente il punto 1, il motivo è incomprensibile nella parte in cui assume apoditticamente che la mancata produzione in giudizio dell'originale del report costituirebbe "fatto incontestabile", nel mentre non risulta neppure censurata la ratio decidendi dell'impugnata sentenza con la quale la corte di merito ha affermato che, a seguito del disconoscimento della conformità del report all'originale, la parte avrebbe omesso di produrre quest'ultimo; dunque le considerazioni indicate, oltre che incomprensibili, sono anche prive di decisività; bb) quanto al punto indicato sub 2 a pag. 7, criticato nella lettera b) a pag. 8 e seguente, l'assunto che il documento di cui trattasi sarebbe stato meramente integrativo di "tutta la documentazione in atti" è del tutto generico e trascina il rilievo sub c) a pag. 9. L'illustrazione non contiene, comunque, ferme le rilevate carenze, alcuna argomentazione volta a dimostrare come e perché le norme evocate nell'intestazione sarebbero state violate, sicché ne deriva una ulteriore ragione di inammissibilità, non senza doversi considerare che ciò che si assume costituisce prospettazione di una rivalutazione del fatto, peraltro, come s'è detto senza rispettare l'art. 366 n. 6 c.p.c.; il motivo sarebbe pertanto inammissibile per le plurime ragioni indicate; con il secondo motivo di ricorso - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - la ricorrente assume che l'impugnata sentenza, nella parte in cui ha aderito alle conclusioni del CTU circa l'insussistenza di tassi usurari, avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo; ciò premesso la ricorrente non indica, però, quale sarebbe il fatto decisivo omesso; ne consegue che il motivo è inammissibile in quanto non indica il preteso fatto omesso, ma si limita a sostenere, del tutto al di fuori dei limiti del detto paradigma, che la corte territoriale si sarebbe adagiata sulle conclusioni del C.T.U; nemmeno indica la motivazione criticanda ed evoca la C.T.U. in modo assolutamente generico e senza rispettare l'art. 366 n. 6 c.p.c.; con il terzo motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione dell'art. 1815, co. 2 c.c. ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - le ricorrenti lamentano che il C.T.U. abbia escluso il superamento del tasso usurario; il motivo si dovrebbe dire inammissibile perché, dopo avere svolto considerazioni astratte in tema di interessi usurari, dalla seconda proposizione della pag. 15 svolge considerazioni sulle risultanze della C.T.U., evoca una non meglio individuata relazione Antonucci ed esprime un dissenso rispetto alle conclusioni del C.T.U., così risolvendosi nuovamente in una censura sulla ricostruzione della quaestio facti al di fuori dei limiti consentiti dal n. 5 dell'art. 360, nemmeno evocato, e, tra l'altro nuovamente senza rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 1384 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. - le ricorrenti lamentano che la penale non sia stata ridotta pur essendo manifestamente eccessiva e pur ricorrendo le condizioni per la sua riduzione;il motivo sarebbe inammissibile per plurime ragioni; innanzitutto, quanto alla sua enunciazione, esso è del tutto carente e generico; in secondo luogo, non è dato comprendere dalla lettura del ricorso su che cosa dovesse esercitarsi il detto potere. Qualora si intendesse attribuire rilevanza al contenuto della sentenza si dovrebbe concludere per l'infondatezza del motivo, atteso che il motivo di impugnazione non è idoneamente correlato alla motivazione dell'impugnata sentenza così da porsi in contrasto con quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte; il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017);con il quinto motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - le ricorrenti lamentano l'omessa compensazione delle spese; il motivo sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. in quanto l'omessa compensazione delle spese non è censurabile (Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005) e comunque è pacifico che l'essere stata disposta la C.T.U. non è circostanza che integri soccombenza reciproca per essere stato il giudice di appello di diverso avviso sul punto, occorrendo all'uopo almeno che la domanda non sia accolta totalmente (ex multis, Cass. n. 20888 del 2018); da quanto precede si desume la inammissibilità, dunque, del ricorso principale anche se si prescindesse dalla carenza dell'esposizione del fatto; il ricorso incidentale adesivo è tardivo, in quanto esso avrebbe dovuto essere proposto nel termine lungo di impugnazione della sentenza (Cass., n. 1879 del 2571/2018, Cass., n. 10243 del 18/5/2016, Cass., n. 5438 del 7/3/2019, Cass., n. 17614 del 2020 e, da ultimo, Cass., n. 41254 del 2021); mette conto di rilevare che, comunque, se si considerasse possibile applicare l'art. 334, primo comma, c.p.c. in ogni caso il ricorso incidentale, stante l'inammissibilità del principale, sarebbe inefficace. Conclusivamente il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono entrambi inammissibili; le ricorrenti principali sono condannate a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna delle ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per ciascun ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale sia l'incidentale. Condanna sia le ricorrenti principali, sia la ricorrente incidentale, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate, rispettivamente a carico delle prime ed a carico della seconda, in C 18.000, oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia delle ricorrenti principali, sia della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a ti