CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23007/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e l'emissione delle statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 2 maggio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Lecce rigettava in parte e dichiarava inammissibile in altra parte l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata in relazione ad alcuni semestri di detenzione. 2. Avverso il provvedimento negativo, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Lecce che lo rigettava con ordinanza del 4 luglio 2023. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui richiama l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo di impugnazione è manifestamente infondato. 1.1. La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. È chiara, completa e adeguata, pienamente ragionevole, la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, che ha ancorato la decisione di rigetto del reclamo a trasgressioni specificamente indicate commesse dal detenuto, illustrate nell'ordinanza in modo tale da renderne evidente la gravità. 1.2. In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, dal quale il Tribunale di sorveglianza ha tratto congruamente la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.Il ricorso invoca, in realtà, una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità, degli elementi già considerati dal Tribunale di sorveglianza. Le censure formulate nell'interesse del condannato non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, mentre il provvedimento impugnato non risulta, nella sua completezza, manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso