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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36172/2023

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 12 febbraio 1958; avverso la sentenza n. 912/22 del Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vallo della [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] ha, con sentenza del 27 settembre 2022, condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di deposito incontrollato di rifiuti in quanto, nel corso dello svolgimento dell'attività di ristrutturazione edilizia svolta tramite la sua impresa, depositava rifiuti, consistenti in residui di demolizione, all'interno del cortile di un asilo comunale all'epoca non in uso in quanto interessato da opere di ristrutturazione che erano, peraltro, state momentaneamente sospese.

Per ciò che riguardava la eventuale prescrizione del reato a lui contestato, il Tribunale ha rilevato che il teste a carico dell'imputato ha sostenuto che lo stesso ha compiuto gli sversamenti del materiale in questione nel periodo fra il giugno ed il luglio del 2016, per cui alla data della , pronunzia della sentenza impugnata, cioè il 27 settembre 2022, tenuto conto del periodo di tempo in cui, il corso della prescrizione è rimasto sospeso, il reato ancora non era estinto.

Ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto che ha, in primo luogo, contestato, sotto il profilo del travisamento della prova, l'affermazione relativa alla non ancora maturata prescrizione Jiel reato ' contestato; avrebbe, infatti, errato il Tribunale cilentano nel collocare la perdurante flagranza del reato sino al luglio del 2016, laddove il teste aveva collocato la condotta dello Speranza sino all'aprile del 2016.

Prendendo tale riferimento temporale quale dies a quo per il decorso della prescrizione, questa, tenuto conto del periodo di anni 1, mesi 3 e giorni 15 in cui il processo è stato sospeso, sarebbe maturata a luglio 2022, quindi prima della emissione della sentenza del Tribunale cilentano.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa dello Speranza ha lamentato il fatto che sia stata ritenuta la rilevanza penale della condotta da questo posta in essere, sebbene il fatto a lui addebitato non sia stato realizzato nello svolgimento di alcuna attività di impresa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.Osserva, infatti, questo Collegio, quanto al primo motivo di impugnazione, con il quale è stato dedotto il travisamento della prova testimoniale resa da tale [OSCURATO:PERSONA], che, in linea di principio, un tale vizio della sentenza è riscontrabile in quanto in essa sia sl:ato dato per acquisito un dato probatorio che, invece, non è risultante dagli atti, ovvero sia escluso un elemento di fatto rilevante che, invece, gli elementi istruttori hanno evidenziato come verificatosi (cfr. in tale senso: Corte d:i cassazione, Sezione II penale, 25 giugno 2019, n. 27929, nella quale è precisato che si ha travisamento della prova laddove si introduca nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia); ora, quanto al caso di specie, dalla sentenza emerge che il Pugliese ha visto lo Speranza svolgere l'attività di ristrutturazione edilizia comportante la produzione dei rifiuti, costituiti dai rifiuti di demolizione, da lui depositati all'interno dell'asilo di Rofrano sino al luglio del 2016.

Sfugge, pertanto, in cosa si sia materializzato il dedotto travisamento della prova, posto che non vi è motivo di ritenere che lo Speranza, allorché ha precisato che i lavori erano proseguiti sino al luglio del 2016 avesse, tuttavia, voluto escludere che non fossero anche proseguiti sino a tale data gli sversamenti dei materiali di risulta.

E questo anche a voler tacer il fatto che la condotta criminosa posta in essere dallo Speranza, caratterizzata dalla sistematica pluralità dei singoli depositi, dalla pertinenza della produzione dei rifiuti depositati in maniera incontrollata alla attività imprenditoriale svolta dal prevenuto, dalla unicità del sito adibito a luogo di rilascio dei rifiuti, è connotata dai requisiti necessari per poterne affermare, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, la natura di reato permanente, rendendo in tale modo ultronea ogni discussione in ordine all'avvenuta maturazione della prescrizione (si veda, infatti, in ordine alla possibile attribuzione al reato in questione della qualifica di reato permanente: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 marzo 2022, n. 8088).

Infondato è il secondo motivo di impugnazione, riguardante il fatto che l'attività attribuita allo Speranza non sarebbe stata posta in essere nello svolgimento di un'impresa in senso tecnico da parte di questo.

Infatti, in punto di fatto il Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] ha accertato, ed il dato non è sindacabile in questa sede di legittimità, che i rifiuti depositati all'interno del cortile dell'asilo comunale di Rofrano dallo Speranza, titolare di un'impresa edile, siano stati da questo prodotti nel corso dello svolgimento di opere di ristrutturazione da questo realizzate presso l'abitazione di tale [OSCURATO:PERSONA].

Tanto basta per escludere la fondatezza anche di tale motivo di impugnazione.

Alla infondatezza dei due motivi di ricorso, fa seguito, oltre al rigetto dello stesso, la condanna, visto l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 12 febbraio 1958; avverso la sentenza n. 912/22 del Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vallo della [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] ha, con sentenza del 27 settembre 2022, condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di deposito incontrollato di rifiuti in quanto, nel corso dello svolgimento dell'attività di ristrutturazione edilizia svolta tramite la sua impresa, depositava rifiuti, consistenti in residui di demolizione, all'interno del cortile di un asilo comunale all'epoca non in uso in quanto interessato da opere di ristrutturazione che erano, peraltro, state momentaneamente sospese. Per ciò che riguardava la eventuale prescrizione del reato a lui contestato, il Tribunale ha rilevato che il teste a carico dell'imputato ha sostenuto che lo stesso ha compiuto gli sversamenti del materiale in questione nel periodo fra il giugno ed il luglio del 2016, per cui alla data della , pronunzia della sentenza impugnata, cioè il 27 settembre 2022, tenuto conto del periodo di tempo in cui, il corso della prescrizione è rimasto sospeso, il reato ancora non era estinto. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto che ha, in primo luogo, contestato, sotto il profilo del travisamento della prova, l'affermazione relativa alla non ancora maturata prescrizione Jiel reato ' contestato; avrebbe, infatti, errato il Tribunale cilentano nel collocare la perdurante flagranza del reato sino al luglio del 2016, laddove il teste aveva collocato la condotta dello Speranza sino all'aprile del 2016. Prendendo tale riferimento temporale quale dies a quo per il decorso della prescrizione, questa, tenuto conto del periodo di anni 1, mesi 3 e giorni 15 in cui il processo è stato sospeso, sarebbe maturata a luglio 2022, quindi prima della emissione della sentenza del Tribunale cilentano. Con il secondo motivo di ricorso la difesa dello Speranza ha lamentato il fatto che sia stata ritenuta la rilevanza penale della condotta da questo posta in essere, sebbene il fatto a lui addebitato non sia stato realizzato nello svolgimento di alcuna attività di impresa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.Osserva, infatti, questo Collegio, quanto al primo motivo di impugnazione, con il quale è stato dedotto il travisamento della prova testimoniale resa da tale [OSCURATO:PERSONA], che, in linea di principio, un tale vizio della sentenza è riscontrabile in quanto in essa sia sl:ato dato per acquisito un dato probatorio che, invece, non è risultante dagli atti, ovvero sia escluso un elemento di fatto rilevante che, invece, gli elementi istruttori hanno evidenziato come verificatosi (cfr. in tale senso: Corte d:i cassazione, Sezione II penale, 25 giugno 2019, n. 27929, nella quale è precisato che si ha travisamento della prova laddove si introduca nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia); ora, quanto al caso di specie, dalla sentenza emerge che il Pugliese ha visto lo Speranza svolgere l'attività di ristrutturazione edilizia comportante la produzione dei rifiuti, costituiti dai rifiuti di demolizione, da lui depositati all'interno dell'asilo di Rofrano sino al luglio del 2016. Sfugge, pertanto, in cosa si sia materializzato il dedotto travisamento della prova, posto che non vi è motivo di ritenere che lo Speranza, allorché ha precisato che i lavori erano proseguiti sino al luglio del 2016 avesse, tuttavia, voluto escludere che non fossero anche proseguiti sino a tale data gli sversamenti dei materiali di risulta. E questo anche a voler tacer il fatto che la condotta criminosa posta in essere dallo Speranza, caratterizzata dalla sistematica pluralità dei singoli depositi, dalla pertinenza della produzione dei rifiuti depositati in maniera incontrollata alla attività imprenditoriale svolta dal prevenuto, dalla unicità del sito adibito a luogo di rilascio dei rifiuti, è connotata dai requisiti necessari per poterne affermare, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, la natura di reato permanente, rendendo in tale modo ultronea ogni discussione in ordine all'avvenuta maturazione della prescrizione (si veda, infatti, in ordine alla possibile attribuzione al reato in questione della qualifica di reato permanente: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 marzo 2022, n. 8088). Infondato è il secondo motivo di impugnazione, riguardante il fatto che l'attività attribuita allo Speranza non sarebbe stata posta in essere nello svolgimento di un'impresa in senso tecnico da parte di questo. Infatti, in punto di fatto il Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA] ha accertato, ed il dato non è sindacabile in questa sede di legittimità, che i rifiuti depositati all'interno del cortile dell'asilo comunale di Rofrano dallo Speranza, titolare di un'impresa edile, siano stati da questo prodotti nel corso dello svolgimento di opere di ristrutturazione da questo realizzate presso l'abitazione di tale [OSCURATO:PERSONA]. Tanto basta per escludere la fondatezza anche di tale motivo di impugnazione. Alla infondatezza dei due motivi di ricorso, fa seguito, oltre al rigetto dello stesso, la condanna, visto l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Rom
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