Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 17562/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04LLN6U) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA Ldato udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando l'errata applicazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.

Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es.

Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è la sentenza del 5.6.2020.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduardo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04LLN6U) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA Ldato udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando l'errata applicazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cp. Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è la sentenza del 5.6.2020. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo
Sentenza Cassazione n. 17562/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris