CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29651/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 31 ottobre 2025, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato all'imputato la pena da lui richiesta, ex art. 444, cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; che, con un primo motivo di doglianza, la difesa censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in mancanza di motivazione sul punto; che, con un secondo motivo, si lamenta la violazione di legge in relazione all'applicazione della pena accessoria, poiché il giudice, nell'applicare la confisca obbligatoria, prevista dall'art 256, comma 1-quater, del d.lgs., n. 152 del 2006, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., avrebbe trascurato che l'istituto della confisca prevede sempre la clausola di salvaguardia relativa alla circostanza che il bene sequestrato appartenga a persona estranea al reato, come nel caso di specie, in cui il mezzo di trasporto utilizzato dal ricorrente era di proprietà della società di [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, il quale aveva lasciato che il padre lo prendesse. Considerato che il primo motivo è inammissibile, perché la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile, come nel caso di specie, l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); che il secondo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mera doglianza di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; che quest'ultimo ha motivatamente escluso l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato, in quanto lo stesso aveva la disponibilità giuridica del mezzo e lo aveva messo nella disponibilità del padre essendovi una cointeressenza familiare nell'attività economica nel settore dei rifiuti; che, in base a tale rilievo, poteva bene apparire verosimile che questi sapesse dell'uso del padre faceva del veicolo; che, dunque, si è fatta corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di 2trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (Sez. 3, n. 23818 del 29/03/2019, Rv. 275978). Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.Mi/41».--Lie [OSCURATO:PERSONA] 7ELLERIA - AGO 2026 11, FUNve;‘,1Arlo G1...7..)1,7, ARltj