CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44328/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 1° marzo 2024, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di energia elettrica di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen. 2. All'imputato era stato contestato di essersi impossessato di energia elettrica, sottraendola alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne profitto, tramite la realizzazione di un allaccio abusivo alla rete. La Corte di Palermo, nel confermare la sentenza del Giudice di prime cure, ha sottolineato che il fatto che l'imputato fosse presente sui luoghi al momento dell'accertamento unitamente alla mancanza di un regolare contratto di fornitura di energia elettrica a lui intestato costituivano chiari indici del collegamento tra l'imputato e l'appartamento interessato dall'allaccio abusivo, non avendo egli peraltro fornito alcuna spiegazione alternativa. Veniva confermata, quindi, la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, escludendo sia la possibilità di riqualificare il fatto ex art. 640 cod. pen. sia quella di considerare sussistente la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. in assenza del requisito dell'attualità del pericolo di un grave danno alla persona. Non poteva poi escludersi l'aggravante di cui all'art. 625, n.7 cod. pen., la quale sussiste in ogni caso in cui la condotta sottrattiva riguardi un bene come l'energia elettrica, oggettivamente indirizzato al soddisfacimento di esigenze della generalità dei consociati. Quanto alle censure in punto di trattamento sanzionatorio, la stessa Corte aggiungeva che i precedenti dell'imputato risultavano idonei a fondare il giudizio di particolare pericolosità che legittima l'applicazione della recidiva. 3. Ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il Giudice di secondo grado, pur ritenendo infondato il primo motivo d'appello, si era limitato a riportare un precedente di questa Corte di legittimità senza farne corretta applicazione. 3.1 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'esclusione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. Sostiene, infatti, di aver dimostrato le ragioni per le quali avrebbe agito in modo da evitare l'imminente pericolo attuale di un danno grave a sé e ai suoi familiari, tra cui la difficoltà economica in cui versava in modo permanente. 3.2 Con un ultimo motivo, il ricorrente censura l'entità del trattamento sanzionatorio per essersi il Giudice di merito discostato dal minimo edittale senza adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, integra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non quello di truffa, in quanto l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l'erogazione dell'energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore (Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, Rifici, Rv. 269013 - 01; Sez. 5 - n. 5055 del 23/09/2019, Cigna, Rv. 278307 01; Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, PM in proc. Favasulli, Rv. 252458 - 01). Nel caso in esame, è del tutto pacifico che l'imputato si fosse abusivamente collegato alla rete di distribuzione ENEL mediante un cavetto, senza essere titolare di alcun contratto. 3. Stesse considerazioni valgono per il secondo motivo, non trovando applicazione l'esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile (cfr. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio esposto, osservando che non ricorrevano i presupposti della inevitabilità del pericolo, che il prelievo si era protratto per oltre cinque anni, che non era stato neppure dimostrato lo stato di bisogno comunque fronteggiabile con gli ordinari sistemi di protezione sociale (Sez. 4 - n. 38888 del 13/06/2023, Andreoni, Rv. 285006 - 01). 4. Quanto al terzo motivo, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato non analiticamente, ma nel loro insieme, gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). E' dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in considerazione della protrazione della condotta illecita e della personalità dell'agente (gravato da plurimi precedenti penali). E' invero consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso in esame la pena, determinata in mesi otto di reclusione, è ampiamente al di sotto del medio edittale. 5. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del