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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 05221/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14472/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé stesso, con domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro Ministero Di Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato,con domicilio digitale ex lege; -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 7157/2022 depositata i l 08/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], avendo svolto l’attività di difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 5596/20, depositava il 14.06.2022 istanza di liquidazione, ex art. 117 DPR 115 del 2002, al giudice penale del Tribunale di Lecce, dichiarando l’irreperibilità del proprio assistito, senza documenti e fissa dimora.

Con ordinanza del 28.09.2022, il giudice rigettava l’ istanza di liquidazione non avendo il difensore esperito tentativo di notifica della richiesta di pagamento dei propri compensi al proprio assistito, presso la Caritas di Corte dei Rodi, dove questi risultava domiciliato.

2. Avverso tale provvedimento l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propo neva opposizione, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] risultava già al tempo irreperibile e al fine allegava la mail del 12.09.2022 inviata alla Caritas di L ecc e , a cui l’anzidetto ente rispondeva dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai alloggiato presso la lorostruttura.

Il Tribunale civile di Lecce rigettava il ricorso proposto dal difensore, ritenendo che quest’ultimo non avesse indicato né documentato di aver svolto infruttuosamente le ricerche in ordine al possibile stato di detenzione del suo assistito o del precedente domicilio presso la Caritas di Corte dei Rodi, dal medesimo indicato alle autorità di polizia, come riportato nella comunicazione della notizia di reato del 21.11.2020 , agli att i del giudizio penale.

Pertanto, secondo il Tribunale“in assenza di tali accertamenti, non era possibile apprezzare la sussistenza della condizione di irreperibilità di fatto del patrocinato, ostativa a qualunque procedura di recupero del credito professionale”.

3. Contro tale provvedimento, l’avvocato ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

4. Con ordinanza interlocutoria del 15 maggio 2025, il collegio, rilevato che la notifica del ricorso era stata effettuata presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, invece che presso quella Generale, ne disponeva la rinnovazione presso quest'ultima, a cura del ricorrente.

Effettuata la stessa nel termine perentorio assegnato nell’ordinanza, l’Avvocatura Generale dello Stato resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente censura la sentenza del Tribunale per violazione dell’art. 82 e 117 DPR 115/02, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.

Si assume che il giudice dell’opposizione, nel rigettare la richiesta di liquidazione dei compensi, non avessetenuto in alcun conto delle deduzioni contenute nella richiesta di liquidazione, nonché della documentazione allegata al ricorsoin opposizione, con la quale si era data prova di come [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai stato domiciliato presso la Caritas a Lecce in Corte dei Rodi e d inoltre come, in base ai verbali del processo penale del 10.05.2022 e del 7.06.2022(depositati in atti), lo stesso non risultasse più “non comparso, assente” (verbale del 21.12.2021), ma “libero, assente”, in quanto non più detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce. 2.Il motivo èfondato L’art. 117 T.U. spese di giustizia prevede che: “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.

Dunque, nel caso di irreperibilità dell’assistito, il difensore ha diritto alla liquidazione a spese dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi sia successivamente risultatoreperibile Nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato dell'imputato o del condannato il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass.n. 20967/2017).

Diversamente dovrà dare provadi avere infruttuosamente dato luogo alle procedure per il recupero del proprio credito professionale (in tema di art. 116 cit., Cass. n. 33762/2025 e Cass. n. 1963 del 29/01/2026, in motivazione).

Tuttavia, l’oneredi attivarsi preventivamente per il recupero del credito, viene meno laddove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato(Cass. n. 4888 del 17/11/2021).

È compito, pertanto , del giudice di merito verificare se gli elementi addotti dal ricorrente consentano di ravvisare l’ irreperibilità, quale situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedendo di effettuare qualsivoglia procedura per il recupero del credito professionale, sollevi il difensore dall'onere di intraprendere le iniziative di recupero del credito professionale(Cass. 28253/2024 ).

Dunque,a tal fine, il giudice della liquidazione ( in questo caso il giudice investito dell'opposizione) deve accertare seil difensore abbia adempiuto all’onere su di lui incombente, di provare, anche nello stesso giudizio di opposizione, l’irreperibilità del proprio assistito.

Nel giudizio di opposizione, come si è anticipato, il ricorrente aveva depositato i verbali dell’udienza penale da cui desumere lo stato di non detenzione (successivo alla notizia di reato) di [OSCURATO:PERSONA], nonché la non rintracciabilità dello stesso, non avendo mai risieduto nel luogo da lui indicato, alle autorità di Polizia. [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione ha omesso l’esame delle allegazioni e produzioni del ricorrente, da cui, se del caso, i nferi re l’irreperibilità dello stesso, elemento decisiv o ai fini dell’accoglimento della richiesta di liquidazione, ai sensi dell’art. 117 TUB.

3. In conseguenza delle argomentazioni esposte il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Presidente del Tribunale di Lecce, che provvederà a nuovo esame dell’istanza di liquidazione, nonché al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione , al Presidente del Tribunale di Lecce o a magis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14472/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé stesso, con domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro Ministero Di Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato,con domicilio digitale ex lege; -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 7157/2022 depositata i l 08/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], avendo svolto l’attività di difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 5596/20, depositava il 14.06.2022 istanza di liquidazione, ex art. 117 DPR 115 del 2002, al giudice penale del Tribunale di Lecce, dichiarando l’irreperibilità del proprio assistito, senza documenti e fissa dimora. Con ordinanza del 28.09.2022, il giudice rigettava l’ istanza di liquidazione non avendo il difensore esperito tentativo di notifica della richiesta di pagamento dei propri compensi al proprio assistito, presso la Caritas di Corte dei Rodi, dove questi risultava domiciliato. 2. Avverso tale provvedimento l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propo neva opposizione, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] risultava già al tempo irreperibile e al fine allegava la mail del 12.09.2022 inviata alla Caritas di L ecc e , a cui l’anzidetto ente rispondeva dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai alloggiato presso la lorostruttura. Il Tribunale civile di Lecce rigettava il ricorso proposto dal difensore, ritenendo che quest’ultimo non avesse indicato né documentato di aver svolto infruttuosamente le ricerche in ordine al possibile stato di detenzione del suo assistito o del precedente domicilio presso la Caritas di Corte dei Rodi, dal medesimo indicato alle autorità di polizia, come riportato nella comunicazione della notizia di reato del 21.11.2020 , agli att i del giudizio penale. Pertanto, secondo il Tribunale“in assenza di tali accertamenti, non era possibile apprezzare la sussistenza della condizione di irreperibilità di fatto del patrocinato, ostativa a qualunque procedura di recupero del credito professionale”. 3. Contro tale provvedimento, l’avvocato ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. 4. Con ordinanza interlocutoria del 15 maggio 2025, il collegio, rilevato che la notifica del ricorso era stata effettuata presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, invece che presso quella Generale, ne disponeva la rinnovazione presso quest'ultima, a cura del ricorrente. Effettuata la stessa nel termine perentorio assegnato nell’ordinanza, l’Avvocatura Generale dello Stato resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente censura la sentenza del Tribunale per violazione dell’art. 82 e 117 DPR 115/02, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. Si assume che il giudice dell’opposizione, nel rigettare la richiesta di liquidazione dei compensi, non avessetenuto in alcun conto delle deduzioni contenute nella richiesta di liquidazione, nonché della documentazione allegata al ricorsoin opposizione, con la quale si era data prova di come [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai stato domiciliato presso la Caritas a Lecce in Corte dei Rodi e d inoltre come, in base ai verbali del processo penale del 10.05.2022 e del 7.06.2022(depositati in atti), lo stesso non risultasse più “non comparso, assente” (verbale del 21.12.2021), ma “libero, assente”, in quanto non più detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce. 2.Il motivo èfondato L’art. 117 T.U. spese di giustizia prevede che: “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”. Dunque, nel caso di irreperibilità dell’assistito, il difensore ha diritto alla liquidazione a spese dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi sia successivamente risultatoreperibile Nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato dell'imputato o del condannato il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass.n. 20967/2017). Diversamente dovrà dare provadi avere infruttuosamente dato luogo alle procedure per il recupero del proprio credito professionale (in tema di art. 116 cit., Cass. n. 33762/2025 e Cass. n. 1963 del 29/01/2026, in motivazione). Tuttavia, l’oneredi attivarsi preventivamente per il recupero del credito, viene meno laddove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato(Cass. n. 4888 del 17/11/2021). È compito, pertanto , del giudice di merito verificare se gli elementi addotti dal ricorrente consentano di ravvisare l’ irreperibilità, quale situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedendo di effettuare qualsivoglia procedura per il recupero del credito professionale, sollevi il difensore dall'onere di intraprendere le iniziative di recupero del credito professionale(Cass. 28253/2024 ). Dunque,a tal fine, il giudice della liquidazione ( in questo caso il giudice investito dell'opposizione) deve accertare seil difensore abbia adempiuto all’onere su di lui incombente, di provare, anche nello stesso giudizio di opposizione, l’irreperibilità del proprio assistito. Nel giudizio di opposizione, come si è anticipato, il ricorrente aveva depositato i verbali dell’udienza penale da cui desumere lo stato di non detenzione (successivo alla notizia di reato) di [OSCURATO:PERSONA], nonché la non rintracciabilità dello stesso, non avendo mai risieduto nel luogo da lui indicato, alle autorità di Polizia. [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione ha omesso l’esame delle allegazioni e produzioni del ricorrente, da cui, se del caso, i nferi re l’irreperibilità dello stesso, elemento decisiv o ai fini dell’accoglimento della richiesta di liquidazione, ai sensi dell’art. 117 TUB. 3. In conseguenza delle argomentazioni esposte il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Presidente del Tribunale di Lecce, che provvederà a nuovo esame dell’istanza di liquidazione, nonché al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione , al Presidente del Tribunale di Lecce o a magis
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