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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 22455/2026

Testo disponibile della fonte

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e di appello di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni dell’Avvocata generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso peril rigetto del ricorso;letti i motivi nuovi proposti nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia emessa il 10 gennaio 2025 dal Tribunale di Cassino conla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni diecidi arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in relazione al reato previsto dall’art.186, commi 1 e 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, conapplicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida perla durata di un anno.2.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Catalanoarticolato in quattro motivi.2.1.

Con il primo si deduce violazione di legge in relazione al computo deitermini di prescrizione.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato lasospensione prevista dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 benché le Sezioni Unitedi questa Corte abbiano precisato che la c.d. legge Orlando si applica ai reaticommessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre per i reati commessidall’1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 27settembre 2021.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in virtù della “incertezza accertativa” data dalla mancataspecificazione delle circostanze spazio-temporali in cui il test alcolemico sarebbestato eseguito nonché dello specifico strumento adoperato.2.3.

Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione in relazione allamancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.2.4.

Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen., 132 e 133 cod. pen. per apparenza di motivazione in ordinealla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito l’applicabilità delregime introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 ai reati commessi dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, data di entrata in vigore della l. 9 gennaio 2019, n. 3(Sez.

U, n. 20989 del 05/06/2025, Polichetti, Rv. 288175).In specie la l. n. 103/2017 cit. aveva introdotto la sospensione del corso dellaprescrizione nel modo che segue: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc.pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronunciadella sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo nonsuperiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc.pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondogrado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempocomunque non superiore a un anno e sei mesi.L'art. 159, comma secondo, cod. pen., come novellato dalla legge soprarichiamata, era stato riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. e) n. 1 della legge 9gennaio 2019 n. 3 (c.d.

«legge Bonafede»), che aveva introdotto, a far data dal 1gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione rimane sospeso dallapronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla datadi esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità deldecreto di condanna.

Il detto art. 159, comma secondo, cod. pen., infine, è statodefinitivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre2021 n. 134, che ha contestualmente introdotto l'art. 161-bis cod. pen., a normadel quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia dellasentenza di primo grado.La stessa legge ha introdotto, solo per i reati commessi dal 1 gennaio 2020(ai sensi dell'art. 2 comma 3), all'art. 344-bis cod. proc. pen., l'improcedibilitàdell'azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e dicassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrentidal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544cod. proc. pen., eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc.pen., termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma4, cod. proc. pen.2.2.

Con riferimento alla diversa disciplina della prescrizione dettata dallac.d. legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede, come ha precisato Sez. 4, n. 39170del 28/06/2023, Guerzoni, non si è verificato il fenomeno della successione delleleggi penali nel tempo, regolamentato dall'art. 2 cod. pen., posto che le leggi chesi sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reaticommessi a decorrere da una certa data.Un fenomeno di successioni di leggi penali nel tempo si è, invece, verificatocon riferimento all'abrogazione a opera della c.d.

«riforma Cartabia» (art. 2comma 1 lett. a, d.lgs. n. 150 del 2022) dell'art. 159, comma secondo, cod. pen.,così come introdotto dalla c.d. legge Orlando, e alla speculare introduzione dell'art.161-bis cod. pen. che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con lapronuncia della sentenza di primo grado.

Più favorevole deve ritenersi la disciplinadella c.d. legge Orlando che, comunque, prevedeva, anche dopo la pronuncia dellasentenza di primo grado e di grado di appello, il decorrere del termine diprescrizione, sia pure con periodi di sospensione.Da quanto detto ne consegue la coesistenza di diversi regimi di prescrizioneapplicabili in ragione dell’epoca del commesso reato, così:- per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina dellaprescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., così come riformulati dallalegge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli);- per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre2019, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno2017 n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall'art.159, comma secondo, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge;- per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, si applica in primogrado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss. cod. proc.pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a) dellalegge 27 settembre 2021 n. 1 e sostituita con l'art. 161-bis cod. pen. (c.d.

RiformaCartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdottaappunto da tale legge.Ne consegue che la Corte territoriale, nel respingere la richiesta diprescrizione avanzata dal P.G., ha correttamente rilevato che il reato non fosseestinto per intervenuta prescrizione.

In proposito, va rilevato che tanto il ricorsoquanto i motivi aggiunti con i quali si assume, diversamente da quanto rilevatodalla Corte territoriale, che il reato per il quale si è proceduto era estinto già primadella sentenza di primo grado non colgono nel segno.Assume il ricorrente che dalla data di commissione del fatto, 15 agosto 2020,alla data di pronuncia di primo grado (10 gennaio 2025) non fossero intervenutesospensioni.

A parte che dagli atti che questa Corte – avuto riguardo alla naturadella questione posta – ha diritto di compulsare, all’udienza del 29 novembre 2024era stato concesso un rinvio per legittimo impedimento del difensore, consospensione del termine di prescrizione per sessanta giorni, il ricorrente omette diconsiderare gli atti interruttivi.

In specie, in seguito alla opposizione al decretopenale di condanna depositato il 26 luglio 2022, veniva emesso decreto chedispone il giudizio immediato in data 13 settembre 2022, con la evidenteconseguenza che il reato non era estinto prima della sentenza di primo grado, invirtù del disposto dell’art. 160 cod. pen. secondo cui «la prescrizione interrottacomincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione».Né il ricorrente tiene conto del fatto che non siano decorsi i termini previstiper il maturare della improcedibilità, disciplina applicabile nel grado di giudiziosuccessivo.

Da quanto detto discende la manifesta infondatezza del motivoproposto.3.

Con il secondo motivo, pur deducendosi una violazione di legge, si proponeuna rilettura in fatto degli elementi sulla scorta dei quali le sentenze, conformi sulpunto hanno fondato il giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente.

Il motivo,peraltro, è meramente reiterativo delle medesime doglianze proposte in sede digravame, ampiamente valutate dalla Corte territoriale, affrontate e risolte intermini precisi e concludenti.

Sul punto va ricordato che l’art. 606 lett. e) cod.proc. pen. prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorsogiustificativo del provvedimento impugnato deve tendere a verificare che lamotivazione sia “effettiva”, ossia idonea a rappresentare le ragioni che ilgiudicante ha posto alla base della decisione; che non sia “manifestamenteillogica” cioè che non presenti errori nella applicazione delle regole della logica;che non sia internamente “contraddittoria”, dunque, scevra da inconciliabilitàlogica tra le affermazioni in essa contenute e, infine, che non risulti “incompatibile”con gli “altri atti del processo”.Non è, quindi, sufficiente che gli atti del processo richiamati dal ricorrentesiano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti o con laricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che offranouna ricostruzione più persuasiva rispetto a quella operata dal giudicante.

Occorre,piuttosto, che gli atti richiamati per supportare il dedotto vizio della motivazionesiano dotati di una capacità dimostrativa tale da disarticolare il ragionamentosvolto del decidente e che dimostrino tale incompatibilità sì da renderemanifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione o, come in questocaso, da dimostrarne “l’apparenza”.A questa Corte spetta, dunque, un controllo sulla persistenza di unamotivazione “effettiva”, non “manifestamente illogica” e “internamente coerente”a seguito delle deduzioni mosse dal ricorrente con riferimento ad “atti delprocesso”.

Rimane, per converso, esclusa la possibilità in sede di controllo dellamotivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisionecome pure l’autonoma adozione di parametri di ricostruzione ritenutimaggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.

E’ di tuttaevidenza che, diversamente opinando, questa Corte diverrebbe l’ennesimo giudicedel fatto a fronte del compito attribuitole dal legislatore di controllo di quellemotivazioni alle quali le parti non abbiano prestato acquiescenza, di rispetto dellostandard di razionalità intrinseca e di capacità di spiegare l’iter logico seguito dalgiudice per pervenire alla decisione.Alla luce della necessaria premessa risulta di tutta evidenza l’inammissibilitàdel motivo di ricorso.La sentenza emessa dalla Corte territoriale, che va letta in uno a quella delTribunale, versandosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, con motivazione nonviziata da errori nell’applicazione della legge né da incongruenze o contraddizioni,ha spiegato le ragioni per le quali gli elementi acquisiti consentono di ritenereprovata la responsabilità dell’imputato.In particolare è stato respinto l’argomento difensivo, oggi genericamenteriproposto, secondo il quale non sarebbe stato possibile determinare quale tipo diallegati al verbale di contestazione, adombrando l’ipotesi che si trattasse diapparecchiatura difettosa e/o non conforme alle specifiche di legge, senza non solocomprovare ma neanche allegare una qualche ragione suscettibile di riscontraretale apodittica affermazione».

Di contro, la Corte di appello ha posto l’accento suidati obiettivi rilevati dagli operanti i quali avevano constatato che il [OSCURATO:PERSONA] sipresentava barcollante, con forte alito vinoso e che pronunciava frasi sconnesse.Rispetto agli argomenti spesi a supporto del giudizio espresso, difetta unacritica argomentata sicché il motivo non può che essere dichiarato inammissibile.4.

Parimenti inammissibile il terzo motivo che non si confronta con gliargomenti spesi a pag. 4 della sentenza impugnata laddove la Corte territoriale,con argomenti non manifestamente infondati, coerenti con le risultanze fattualidella condotta tenuta oltre che con congrui richiami giurisprudenziali, ha esclusoche il fatto, sulla scorta delle “concrete modalità di estrinsecazione”, “tali dagenerare un pericolo significativo in termini di esiguità” fosse connotato daparticolare tenuità.L’avere, la Corte di appello, preso atto che il primo giudice avessedeterminato la pena in misura di poco superiore al minimo edittale e riconosciutole circostanze attenuanti generiche non rende, come si assume, la motivazionecontraddittoria né illogica.5.

E’ manifestamente infondato il quarto motivo afferente al trattamentosanzionatorio.Va in proposito rammentato che la determinazione della misura della penatra il minimo e il massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente eglobalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 54966 del20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 - 01; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004,Nuciforo, Rv. 230278 - 01).Come rilevato dallo stesso ricorrente, l'irrogazione della pena in una misuraprossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliatamotivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dareconto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni quali "penacongrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravitàdel reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243 - 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01).Nel caso in esame, in cui, peraltro, è stata applicata una pena prossima alminimo edittale, l’obbligo motivazionale è stato adeguatamente adempiuto il cherende la censura non consentita, poiché volta esclusivamente a conseguire unarivisitazione di valutazioni adeguatamente e logicamente giustificate, come talinon sindacabili nel giudizio di legittimità.6.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali oltre che al pagamento della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi elementi da cuiritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13 giugno2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.Così è deciso, 15/05/2026La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni dell’Avvocata generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso peril rigetto del ricorso;letti i motivi nuovi proposti nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia emessa il 10 gennaio 2025 dal Tribunale di Cassino conla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni diecidi arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in relazione al reato previsto dall’art.186, commi 1 e 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, conapplicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida perla durata di un anno.2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Catalanoarticolato in quattro motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione al computo deitermini di prescrizione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato lasospensione prevista dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 benché le Sezioni Unitedi questa Corte abbiano precisato che la c.d. legge Orlando si applica ai reaticommessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre per i reati commessidall’1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 27settembre 2021.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in virtù della “incertezza accertativa” data dalla mancataspecificazione delle circostanze spazio-temporali in cui il test alcolemico sarebbestato eseguito nonché dello specifico strumento adoperato.2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione in relazione allamancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen., 132 e 133 cod. pen. per apparenza di motivazione in ordinealla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito l’applicabilità delregime introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 ai reati commessi dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, data di entrata in vigore della l. 9 gennaio 2019, n. 3(Sez. U, n. 20989 del 05/06/2025, Polichetti, Rv. 288175).In specie la l. n. 103/2017 cit. aveva introdotto la sospensione del corso dellaprescrizione nel modo che segue: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc.pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronunciadella sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo nonsuperiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc.pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondogrado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempocomunque non superiore a un anno e sei mesi.L'art. 159, comma secondo, cod. pen., come novellato dalla legge soprarichiamata, era stato riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. e) n. 1 della legge 9gennaio 2019 n. 3 (c.d. «legge Bonafede»), che aveva introdotto, a far data dal 1gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione rimane sospeso dallapronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla datadi esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità deldecreto di condanna. Il detto art. 159, comma secondo, cod. pen., infine, è statodefinitivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre2021 n. 134, che ha contestualmente introdotto l'art. 161-bis cod. pen., a normadel quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia dellasentenza di primo grado.La stessa legge ha introdotto, solo per i reati commessi dal 1 gennaio 2020(ai sensi dell'art. 2 comma 3), all'art. 344-bis cod. proc. pen., l'improcedibilitàdell'azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e dicassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrentidal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544cod. proc. pen., eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc.pen., termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma4, cod. proc. pen.2.2. Con riferimento alla diversa disciplina della prescrizione dettata dallac.d. legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede, come ha precisato Sez. 4, n. 39170del 28/06/2023, Guerzoni, non si è verificato il fenomeno della successione delleleggi penali nel tempo, regolamentato dall'art. 2 cod. pen., posto che le leggi chesi sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reaticommessi a decorrere da una certa data.Un fenomeno di successioni di leggi penali nel tempo si è, invece, verificatocon riferimento all'abrogazione a opera della c.d. «riforma Cartabia» (art. 2comma 1 lett. a, d.lgs. n. 150 del 2022) dell'art. 159, comma secondo, cod. pen.,così come introdotto dalla c.d. legge Orlando, e alla speculare introduzione dell'art.161-bis cod. pen. che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con lapronuncia della sentenza di primo grado. Più favorevole deve ritenersi la disciplinadella c.d. legge Orlando che, comunque, prevedeva, anche dopo la pronuncia dellasentenza di primo grado e di grado di appello, il decorrere del termine diprescrizione, sia pure con periodi di sospensione.Da quanto detto ne consegue la coesistenza di diversi regimi di prescrizioneapplicabili in ragione dell’epoca del commesso reato, così:- per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina dellaprescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., così come riformulati dallalegge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli);- per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre2019, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno2017 n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall'art.159, comma secondo, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge;- per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, si applica in primogrado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss. cod. proc.pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a) dellalegge 27 settembre 2021 n. 1 e sostituita con l'art. 161-bis cod. pen. (c.d. RiformaCartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdottaappunto da tale legge.Ne consegue che la Corte territoriale, nel respingere la richiesta diprescrizione avanzata dal P.G., ha correttamente rilevato che il reato non fosseestinto per intervenuta prescrizione. In proposito, va rilevato che tanto il ricorsoquanto i motivi aggiunti con i quali si assume, diversamente da quanto rilevatodalla Corte territoriale, che il reato per il quale si è proceduto era estinto già primadella sentenza di primo grado non colgono nel segno.Assume il ricorrente che dalla data di commissione del fatto, 15 agosto 2020,alla data di pronuncia di primo grado (10 gennaio 2025) non fossero intervenutesospensioni. A parte che dagli atti che questa Corte – avuto riguardo alla naturadella questione posta – ha diritto di compulsare, all’udienza del 29 novembre 2024era stato concesso un rinvio per legittimo impedimento del difensore, consospensione del termine di prescrizione per sessanta giorni, il ricorrente omette diconsiderare gli atti interruttivi. In specie, in seguito alla opposizione al decretopenale di condanna depositato il 26 luglio 2022, veniva emesso decreto chedispone il giudizio immediato in data 13 settembre 2022, con la evidenteconseguenza che il reato non era estinto prima della sentenza di primo grado, invirtù del disposto dell’art. 160 cod. pen. secondo cui «la prescrizione interrottacomincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione».Né il ricorrente tiene conto del fatto che non siano decorsi i termini previstiper il maturare della improcedibilità, disciplina applicabile nel grado di giudiziosuccessivo. Da quanto detto discende la manifesta infondatezza del motivoproposto.3. Con il secondo motivo, pur deducendosi una violazione di legge, si proponeuna rilettura in fatto degli elementi sulla scorta dei quali le sentenze, conformi sulpunto hanno fondato il giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente. Il motivo,peraltro, è meramente reiterativo delle medesime doglianze proposte in sede digravame, ampiamente valutate dalla Corte territoriale, affrontate e risolte intermini precisi e concludenti. Sul punto va ricordato che l’art. 606 lett. e) cod.proc. pen. prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorsogiustificativo del provvedimento impugnato deve tendere a verificare che lamotivazione sia “effettiva”, ossia idonea a rappresentare le ragioni che ilgiudicante ha posto alla base della decisione; che non sia “manifestamenteillogica” cioè che non presenti errori nella applicazione delle regole della logica;che non sia internamente “contraddittoria”, dunque, scevra da inconciliabilitàlogica tra le affermazioni in essa contenute e, infine, che non risulti “incompatibile”con gli “altri atti del processo”.Non è, quindi, sufficiente che gli atti del processo richiamati dal ricorrentesiano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti o con laricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che offranouna ricostruzione più persuasiva rispetto a quella operata dal giudicante. Occorre,piuttosto, che gli atti richiamati per supportare il dedotto vizio della motivazionesiano dotati di una capacità dimostrativa tale da disarticolare il ragionamentosvolto del decidente e che dimostrino tale incompatibilità sì da renderemanifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione o, come in questocaso, da dimostrarne “l’apparenza”.A questa Corte spetta, dunque, un controllo sulla persistenza di unamotivazione “effettiva”, non “manifestamente illogica” e “internamente coerente”a seguito delle deduzioni mosse dal ricorrente con riferimento ad “atti delprocesso”. Rimane, per converso, esclusa la possibilità in sede di controllo dellamotivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisionecome pure l’autonoma adozione di parametri di ricostruzione ritenutimaggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. E’ di tuttaevidenza che, diversamente opinando, questa Corte diverrebbe l’ennesimo giudicedel fatto a fronte del compito attribuitole dal legislatore di controllo di quellemotivazioni alle quali le parti non abbiano prestato acquiescenza, di rispetto dellostandard di razionalità intrinseca e di capacità di spiegare l’iter logico seguito dalgiudice per pervenire alla decisione.Alla luce della necessaria premessa risulta di tutta evidenza l’inammissibilitàdel motivo di ricorso.La sentenza emessa dalla Corte territoriale, che va letta in uno a quella delTribunale, versandosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, con motivazione nonviziata da errori nell’applicazione della legge né da incongruenze o contraddizioni,ha spiegato le ragioni per le quali gli elementi acquisiti consentono di ritenereprovata la responsabilità dell’imputato.In particolare è stato respinto l’argomento difensivo, oggi genericamenteriproposto, secondo il quale non sarebbe stato possibile determinare quale tipo diallegati al verbale di contestazione, adombrando l’ipotesi che si trattasse diapparecchiatura difettosa e/o non conforme alle specifiche di legge, senza non solocomprovare ma neanche allegare una qualche ragione suscettibile di riscontraretale apodittica affermazione». Di contro, la Corte di appello ha posto l’accento suidati obiettivi rilevati dagli operanti i quali avevano constatato che il [OSCURATO:PERSONA] sipresentava barcollante, con forte alito vinoso e che pronunciava frasi sconnesse.Rispetto agli argomenti spesi a supporto del giudizio espresso, difetta unacritica argomentata sicché il motivo non può che essere dichiarato inammissibile.4. Parimenti inammissibile il terzo motivo che non si confronta con gliargomenti spesi a pag. 4 della sentenza impugnata laddove la Corte territoriale,con argomenti non manifestamente infondati, coerenti con le risultanze fattualidella condotta tenuta oltre che con congrui richiami giurisprudenziali, ha esclusoche il fatto, sulla scorta delle “concrete modalità di estrinsecazione”, “tali dagenerare un pericolo significativo in termini di esiguità” fosse connotato daparticolare tenuità.L’avere, la Corte di appello, preso atto che il primo giudice avessedeterminato la pena in misura di poco superiore al minimo edittale e riconosciutole circostanze attenuanti generiche non rende, come si assume, la motivazionecontraddittoria né illogica.5. E’ manifestamente infondato il quarto motivo afferente al trattamentosanzionatorio.Va in proposito rammentato che la determinazione della misura della penatra il minimo e il massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente eglobalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 54966 del20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 - 01; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004,Nuciforo, Rv. 230278 - 01).Come rilevato dallo stesso ricorrente, l'irrogazione della pena in una misuraprossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliatamotivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dareconto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni quali "penacongrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravitàdel reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243 - 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01).Nel caso in esame, in cui, peraltro, è stata applicata una pena prossima alminimo edittale, l’obbligo motivazionale è stato adeguatamente adempiuto il cherende la censura non consentita, poiché volta esclusivamente a conseguire unarivisitazione di valutazioni adeguatamente e logicamente giustificate, come talinon sindacabili nel giudizio di legittimità.6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali oltre che al pagamento della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi elementi da cuiritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13 giugno2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.Così è deciso, 15/05/2026La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22455/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris