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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1983

Cassazione n. 05084/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1983 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede, che, a seguito di rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione per il reato ex art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la contestata recidiva.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare una causa di non punibilità (non meglio specificata) ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, prospettando un unico motivo genericamente indicato e per nulla argomentato, riguardante l'asserita pretermissione del rilievo di una causa di non punibilità non rilevata nell'impugnata sentenza.

E' noto che in tema di impugnazioni, ai fini della valutazione della ammissibilità dei motivi di appello o di ricorso, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione.

La portata di tale onere è stata specificata nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in cui si definisce l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha congruamente indicato le ragioni per cui è stata confermata la penale responsabilità del Cucumazzo per il reato ascrittogli ed il trattamento sanzionatorio a lui applicato; invece non si ravvisa alcuna causa di non punibilità indebitamente trascurata dai giudici di merito, né il ricorrente ha inteso dare lumi al riguardo.

4. Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo di impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

Luc P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1983 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede, che, a seguito di rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione per il reato ex art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la contestata recidiva. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare una causa di non punibilità (non meglio specificata) ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, prospettando un unico motivo genericamente indicato e per nulla argomentato, riguardante l'asserita pretermissione del rilievo di una causa di non punibilità non rilevata nell'impugnata sentenza. E' noto che in tema di impugnazioni, ai fini della valutazione della ammissibilità dei motivi di appello o di ricorso, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione. La portata di tale onere è stata specificata nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in cui si definisce l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha congruamente indicato le ragioni per cui è stata confermata la penale responsabilità del Cucumazzo per il reato ascrittogli ed il trattamento sanzionatorio a lui applicato; invece non si ravvisa alcuna causa di non punibilità indebitamente trascurata dai giudici di merito, né il ricorrente ha inteso dare lumi al riguardo. 4. Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo di impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. Luc P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estenso
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