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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 agosto 2025

Cassazione n. 28884/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2238/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 15546/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di CATANZARO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, rispettivamente giudicati mediante le seguenti pronunce: - sentenza n. 2153/2018 del 22/05/2018, pronunciata per fatto commesso nel novembre 2015; - sentenza n. 989/2021 del 28/04/2021, per fatto commesso negli anni 2016-2017; - sentenza n. 819/2023 del 28/03/2023, per fatto commesso negli anni 2016-2017.

La declaratoria di inammissibilità – stando a quanto deciso dalla Corte territoriale – trae origine dal non avere il ricorrente allegato, in maniera sufficientemente precisa, gli elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza; secondo il Giudice dell’esecuzione, infatti, il ricorrente si sarebbe limitato a sostenere la sussistenza del medesimo disegno criminoso, sulla base dei dati rappresentati dalla contiguità spazio-temporale esistente tra i fatti e dalla natura omogenea dei reati posti in essere, lesivi del medesimo bene giuridico, nonché in forza del sempre similare modus operandi adottato dal condannato.

Tali elementi - ad avviso della Corte d’appello - risulterebbero però evocativi di uno stile di vita connotato da una precisa inclinazione a una particolare forma di delinquenza, piuttosto che della sussistenza di una preventiva ideazione di carattere unitario; né difformi lumi si potrebbero ricavare, secondo la Corte distrettuale, dalla condizione personale nella quale all’epoca versava il soggetto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale, in relazione all’art. 671 cod. proc. pen.

In ipotesi difensiva, la Corte di appello non si sarebbe concretamente confrontata con la valutazione già svolta in sede di cognizione, laddove è CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28884/2025 Roma, lì, 05/08/2025 stata riconosciuta la continuazione con il reato associativo; tale circostanza avrebbe dovuto determinare il riconoscimento della continuazione parziale.

Anche la situazione personale del soggetto, ulteriore elemento che avrebbe potuto contribuire all’unificazione dei fatti commessi, non è stato oggetto di accurato esame, ad opera del giudice dell’esecuzione.

3. La difesa ha anche presentato motivi aggiunti, attraverso i quali ha dedotto vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’articolo 671 cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, oltre che per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Non sarebbero comprensibili, sostiene la difesa, le ulteriori deduzioni che - ad avviso della Corte territoriale, risulterebbero mancanti; in realtà, nel provvedimento impugnato non si è prestata la dovuta attenzione alla circostanza che le sentenze emesse, a seguito della trattazione dinanzi la Suprema Corte, sono immediatamente definitive ed irrevocabili.

Né la circostanza di non aver richiesto l’applicazione dell’istituto della continuazione in sede di giudizio di appello può pregiudicare l’odierno ricorrente, non sussistendo alcun obbligo normativo al riguardo.

4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Pacifico è, anzitutto, che la Corte territoriale abbia deciso con decreto inaudita altera parte;non risulta però adeguatamente chiarita - nella avversata decisione - la ragione posta a fondamento della scelta di procedere alla declaratoria di inammissibilità.

Dalla lettura del provvedimento, infatti, non emerge che l’istanza rappresenti la mera reiterazione di una precedente richiesta, così come non può chiaramente evincersi dove si annidi la ritenuta manifesta infondatezza, talmente incisiva da legittimare l’impugnato epilogo decisorio.

La difesa, peraltro, si duole specificamente di tale opzione, introducendo la problematica in sede di motivi aggiunti.

Trattasi, comunque, di violazione del contraddittorio, che produce una lesione al diritto di difesa e, quindi, una nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio (in questi termini si è espressa Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D. Rv. 279452 – 01, che ha statuito quanto segue: ‹‹Il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata››; nello stesso senso, si vedano Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cheri, Rv. 260524; Sez. 1, n. 9818 del 14/02/2014, Imperiale, Rv. 259172; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939 – 01; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Viscione, Rv. 211550).

La mancata esplicitazione - nella parte motiva del provvedimento - dell’esistenza di uno specifico profilo di manifesta infondatezza rilevabile ictu oculi, in definitiva, rende impropria la declaratoria di inammissibilità assunta de plano; sarebbe stata necessaria, al contrario, la convocazione di apposita udienza camerale.

Noto è, infatti, come sia da ritenere illegittimo il provvedimento a mezzo del quale venga dichiarata, in executivis, una inammissibilità "de plano", andandosi però ad affrontare questioni in diritto e in fatto, atteso che tale tipologia di decisione può essere assunta nelle sole ipotesi espressamente previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata.

La funzione del provvedimento "de plano", infatti, è da ricercare nella immediata rilevabilità della mancanza di fondamento dell'istanza, senza che si prospettino problemi di natura valutativa (fra tante, si vedano Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971 – 01 e Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712 – 01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato viene annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

La decisione di annullamento con – e non senza – rinvio, peraltro, viene assunta in forza del condiviso principio di diritto secondo il quale - nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da un vizio di nullità assoluta, derivante dalla violazione delle regole che reggono il contraddittorio – è necessario che la Corte di cassazione disponga l'annullamento con rinvio, in applicazione del criterio generale desumibile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., laddove è prevista l'adozione di tale forma di provvedimento, in presenza di una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (sul punto, si veda Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 – 01; in senso conforme si è espressa anche Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.››).

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

Così è deciso, 26/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2238/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 15546/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di CATANZARO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, rispettivamente giudicati mediante le seguenti pronunce: - sentenza n. 2153/2018 del 22/05/2018, pronunciata per fatto commesso nel novembre 2015; - sentenza n. 989/2021 del 28/04/2021, per fatto commesso negli anni 2016-2017; - sentenza n. 819/2023 del 28/03/2023, per fatto commesso negli anni 2016-2017. La declaratoria di inammissibilità – stando a quanto deciso dalla Corte territoriale – trae origine dal non avere il ricorrente allegato, in maniera sufficientemente precisa, gli elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza; secondo il Giudice dell’esecuzione, infatti, il ricorrente si sarebbe limitato a sostenere la sussistenza del medesimo disegno criminoso, sulla base dei dati rappresentati dalla contiguità spazio-temporale esistente tra i fatti e dalla natura omogenea dei reati posti in essere, lesivi del medesimo bene giuridico, nonché in forza del sempre similare modus operandi adottato dal condannato. Tali elementi - ad avviso della Corte d’appello - risulterebbero però evocativi di uno stile di vita connotato da una precisa inclinazione a una particolare forma di delinquenza, piuttosto che della sussistenza di una preventiva ideazione di carattere unitario; né difformi lumi si potrebbero ricavare, secondo la Corte distrettuale, dalla condizione personale nella quale all’epoca versava il soggetto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale, in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. In ipotesi difensiva, la Corte di appello non si sarebbe concretamente confrontata con la valutazione già svolta in sede di cognizione, laddove è CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28884/2025 Roma, lì, 05/08/2025 stata riconosciuta la continuazione con il reato associativo; tale circostanza avrebbe dovuto determinare il riconoscimento della continuazione parziale. Anche la situazione personale del soggetto, ulteriore elemento che avrebbe potuto contribuire all’unificazione dei fatti commessi, non è stato oggetto di accurato esame, ad opera del giudice dell’esecuzione. 3. La difesa ha anche presentato motivi aggiunti, attraverso i quali ha dedotto vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’articolo 671 cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, oltre che per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Non sarebbero comprensibili, sostiene la difesa, le ulteriori deduzioni che - ad avviso della Corte territoriale, risulterebbero mancanti; in realtà, nel provvedimento impugnato non si è prestata la dovuta attenzione alla circostanza che le sentenze emesse, a seguito della trattazione dinanzi la Suprema Corte, sono immediatamente definitive ed irrevocabili. Né la circostanza di non aver richiesto l’applicazione dell’istituto della continuazione in sede di giudizio di appello può pregiudicare l’odierno ricorrente, non sussistendo alcun obbligo normativo al riguardo. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Pacifico è, anzitutto, che la Corte territoriale abbia deciso con decreto inaudita altera parte;non risulta però adeguatamente chiarita - nella avversata decisione - la ragione posta a fondamento della scelta di procedere alla declaratoria di inammissibilità. Dalla lettura del provvedimento, infatti, non emerge che l’istanza rappresenti la mera reiterazione di una precedente richiesta, così come non può chiaramente evincersi dove si annidi la ritenuta manifesta infondatezza, talmente incisiva da legittimare l’impugnato epilogo decisorio. La difesa, peraltro, si duole specificamente di tale opzione, introducendo la problematica in sede di motivi aggiunti. Trattasi, comunque, di violazione del contraddittorio, che produce una lesione al diritto di difesa e, quindi, una nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio (in questi termini si è espressa Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D. Rv. 279452 – 01, che ha statuito quanto segue: ‹‹Il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata››; nello stesso senso, si vedano Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cheri, Rv. 260524; Sez. 1, n. 9818 del 14/02/2014, Imperiale, Rv. 259172; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939 – 01; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Viscione, Rv. 211550). La mancata esplicitazione - nella parte motiva del provvedimento - dell’esistenza di uno specifico profilo di manifesta infondatezza rilevabile ictu oculi, in definitiva, rende impropria la declaratoria di inammissibilità assunta de plano; sarebbe stata necessaria, al contrario, la convocazione di apposita udienza camerale. Noto è, infatti, come sia da ritenere illegittimo il provvedimento a mezzo del quale venga dichiarata, in executivis, una inammissibilità "de plano", andandosi però ad affrontare questioni in diritto e in fatto, atteso che tale tipologia di decisione può essere assunta nelle sole ipotesi espressamente previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata. La funzione del provvedimento "de plano", infatti, è da ricercare nella immediata rilevabilità della mancanza di fondamento dell'istanza, senza che si prospettino problemi di natura valutativa (fra tante, si vedano Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971 – 01 e Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712 – 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato viene annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. La decisione di annullamento con – e non senza – rinvio, peraltro, viene assunta in forza del condiviso principio di diritto secondo il quale - nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da un vizio di nullità assoluta, derivante dalla violazione delle regole che reggono il contraddittorio – è necessario che la Corte di cassazione disponga l'annullamento con rinvio, in applicazione del criterio generale desumibile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., laddove è prevista l'adozione di tale forma di provvedimento, in presenza di una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (sul punto, si veda Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 – 01; in senso conforme si è espressa anche Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.››). P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così è deciso, 26/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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