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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 35794/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1689/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] spa in persona del curatore p.t. , domiciliato ex lege in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat o e difes o, giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza nr 1284/2015 della Corte d’Appello Catania depositata il 22/7/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 22/7/2015, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata per brevità “Shell”) contro la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda del Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( di seguito “ Fallimento”) di inefficacia dei pagamenti, per complessiv i € 221.474,47, effettuati da Sarplast in favore dell’appellante nel corso della procedura di concordato preventivo cui era stata in un primo momento ammessa. 2 La corte distrettuale, per quanto in questa sede ancora interessa, harespinto l’eccezione sollevata da Shell , già disattesa dal giudice di primo grado, di difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, ha riconosc iuto la legittimità e l’efficacia dei pagamenti controversi rilevando che essi costituivano il corrispettivo di forniture eseguite da Shell in funzione dell’attività esercitata dalla società poi fallita e, conseguentemente , correlati all’ordinaria gestione dell’impresa, proseguita anche nel corso del concordato (se pur avente finalità liquidatoria), che andavano dunque qualificati come atti di ordinaria amministrazione per i quali , ai sensi dell’art 167 l.fall.,non era necessaria l’autorizzazione del g.d.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza, affida to a due motivi , cui Shell ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, con il quale ha proposto ricorso incidentaleper due motiv i . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo rubricato “ art. 360, comma 1 , nr 3°- Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 44,67,167 e 168 della Legge fallimentare” il ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che la c orte del merito abbia escluso la revocabilità ( rectius : l’inefficacia) dei pagamenti affermandone la natura di atti di ordinaria amministrazione, funzionali all’attività di impresa di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la proposta di concordato non prevedesse alcuna forma di prosecuzione di detta attività , non avendo trovato attuazione il risanamento programmato con la procedura di amministrazione controllata.

Sotto altro profilo, il Fallimento evidenzia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tutti i pagamenti non autorizzati dal G.D. effettuati dall’imprenditore nel corso della procedura di concordato preventivo cui è stato ammesso sono so ggetti alla dichiarazione di inefficacia. 1.1 Il secondo motivo denuncia violazione dell’art 112 c.p.c. in quanto la corte d’appello sarebbe incorsa nel vizio di ultra-petizione per aver rigettato la domanda anche rispetto a pagamenti dichiarati inefficaci dal primo giudice che non avevano formato oggetto del gravame di Shell, che aveva circoscritto l’impugnazione solo ad una parte di essi. 1.2 Con il primo motivo del ricorso incidentale la controricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958, ratificata dall’Italia con la l. 62/1968 e degli artt. 1399 e 2829 cc, in connessione con gli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la c orte del merito erroneamente negato la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] e l’opponibilità al Fallimento della clausola, inserita nel contratto di fornitura da essa stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. e proseguito con la società poi fallita( che aveva incorporato l’originaria contraente ) , che prevedeva la rimessione ad arbitrato estero di ogni controversia nascente dal rapporto. 1.4 Con il secondo motivo del ricorso incidentale la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art 2943 c.c., per avere la corte d’appello rigettato la sua eccezione di prescrizione dell’azione di inefficacia. 2 Va innanzitutto esaminato il primo motivo del ricorso incidentale , attinente a questione pregiudiziale astrattamente idonea a definire il giudizio. 2.1 Il motivo è però inammissibile. 2.2 Il giudice d’appello ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla base di una pluralità di ragioni: in primo luogoha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la competenza esclusiva del tribunale che ha dichiarato il fallimento a conoscere delle azioni di inefficacia che ne derivano non può essere derogata da convenzioni stipulate tra le parti; in secondo luogo ha ritenuto privo di valore probatorio il documento contenente la clausola arbitrale, in quanto prodotto da Shell in fotocopia in lingua inglese, priva di traduzione asseverata ; ha infine afferma to che il contratto risultava stipulato dall’appellante con [OSCURATO:SOCIETA]. e che non v’era prova del subentro di [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto contrattuale. 2.4 Le censure della ricorrente incidentale invest ono soltanto quest’ultimo passaggio motivazionale , lasciando perciò impregiudicate le altre due distinte r ationes decidendi , idonee a sorreggere sul piano logico e giuridico il capo della decisione impugnato. 3 Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. 3.1 La corte d’appello ha affermato che la prosecuzione dell’attività di impresa da parte di [OSCURATO:PERSONA] anche nel corso del concordato era compatibile con le finalità liquidatorie della procedura e che i pagamenti impugnati dal Fallimento costituivano il corrispettivo di forniture per l’appunto funzionali a detta prosecuzione.

Si tratta, all’evidenza, di accertament i in fatto che avrebbero potuto essere censurati solo sotto il profilo del vizio di motivazione (ovvero attraverso la specifica allegazione del fatto decisivo omesso, oggetto di discussione fra le parti, che ove considerato dal giudice avrebbe determinato un diverso esito della decisione) che il Fallimento non ha neppure astrattamente prospettato.

3.2. L a corte catanese ha poi del tutto correttamente ritenuto , in applicazione del disposto dell’art. 167 l. fall., che, proprio perché le forniture eseguite da Shell erano servite al proseguimento dell’attività gestoria di [OSCURATO:PERSONA] funzionale alla finalità liquidatoria del concordato, il loro pagamento inerisse ad atti di ordinaria amministrazione,che non dovevano essere autorizzati dal G.D.

Neppure questo accertamento è stato censurato dal ricorrente, che non chiarisce perché le forniture e i pagamenti in questione costituissero invece atti di straordinaria amministrazione, che il G.D. avrebbe dovuto di volta in volta autorizzare.

Non può, sul punto, giovare al ricorrente il principio enunciato da Cass. 578/2077, secondo cui i pagamenti effettuati, in esecuzione di contratti in corso , dall’imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo non si sottraggono alla regola dell’inefficacia a meno che non siano stati autorizzati dal G.D. ai sensi dell’art. 167 l. fall.: in primo luogo perché il principio è riferito soprattutto a pagamenti relativi a debiti derivanti da contratti pendenti (e non da singole forniture) ma sorti anteriormente all’inizio della procedura; in secondo luogo perché la sentenza spiega che, comunque, spetta al giudice del merito di valutare se l’atto compiuto dal debitore ammesso al concordato appartenga o meno al novero di quelli di straordinaria amministrazione (in quanto potenzialmente lesivi dellapar condicio) che devono essere autorizzati dal G.D.

3.3. Il pagamento di un credito sorto durante la procedura di concordato,non integrante l'ipotesi di un atto lesivo (ovvero diretto a frodare le ragioni dei creditori) che il giudice, con accertamento insindacabile in sede di legittimità , abbia , come nella specie, ritenuto funzionale alla prose c uzione dell’attività di impresa costituente modalità esecutiva del concordato, è in sé atto di ordinaria amministrazione che non necessita di autorizzazione ex art 167 l.fall. e non è colpito dalla sanzione dell’inefficacia. 4 Il secondo motivo del ricorso principale è invece infondato, in quanto, come emerge dalla lettura della sentenza e dalle conclusioni precisate nell’atto di appello, trascritte in controricorso, l’appellante aveva chiesto , in riforma della pronuncia di primo grado, il rigetto integrale della domanda di inefficacia avanzata dal Fallimento. 5 Il secondo motivo del ricorso incidentale resta assorbito.

6. La parziale, reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione delle spese del giudizio in ragione di un terzo ; i residui due terzi, che si liquidano in dispositivo, vanno posti a carico del ricorrenteprincipale.

PQM La Corte, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo.

Compensa fra le parti le spese del presente giudizio nella misura di un terzo e condanna il Fallimento ricorrente al pagamento in favore della controricorrente dei residui due terzi , che liquida in € 5.130 , di cui € 130 per esborsi oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisde

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1689/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] spa in persona del curatore p.t. , domiciliato ex lege in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat o e difes o, giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza nr 1284/2015 della Corte d’Appello Catania depositata il 22/7/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 22/7/2015, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata per brevità “Shell”) contro la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda del Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( di seguito “ Fallimento”) di inefficacia dei pagamenti, per complessiv i € 221.474,47, effettuati da Sarplast in favore dell’appellante nel corso della procedura di concordato preventivo cui era stata in un primo momento ammessa. 2 La corte distrettuale, per quanto in questa sede ancora interessa, harespinto l’eccezione sollevata da Shell , già disattesa dal giudice di primo grado, di difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, ha riconosc iuto la legittimità e l’efficacia dei pagamenti controversi rilevando che essi costituivano il corrispettivo di forniture eseguite da Shell in funzione dell’attività esercitata dalla società poi fallita e, conseguentemente , correlati all’ordinaria gestione dell’impresa, proseguita anche nel corso del concordato (se pur avente finalità liquidatoria), che andavano dunque qualificati come atti di ordinaria amministrazione per i quali , ai sensi dell’art 167 l.fall.,non era necessaria l’autorizzazione del g.d. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza, affida to a due motivi , cui Shell ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, con il quale ha proposto ricorso incidentaleper due motiv i . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo rubricato “ art. 360, comma 1 , nr 3°- Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 44,67,167 e 168 della Legge fallimentare” il ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che la c orte del merito abbia escluso la revocabilità ( rectius : l’inefficacia) dei pagamenti affermandone la natura di atti di ordinaria amministrazione, funzionali all’attività di impresa di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la proposta di concordato non prevedesse alcuna forma di prosecuzione di detta attività , non avendo trovato attuazione il risanamento programmato con la procedura di amministrazione controllata. Sotto altro profilo, il Fallimento evidenzia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tutti i pagamenti non autorizzati dal G.D. effettuati dall’imprenditore nel corso della procedura di concordato preventivo cui è stato ammesso sono so ggetti alla dichiarazione di inefficacia. 1.1 Il secondo motivo denuncia violazione dell’art 112 c.p.c. in quanto la corte d’appello sarebbe incorsa nel vizio di ultra-petizione per aver rigettato la domanda anche rispetto a pagamenti dichiarati inefficaci dal primo giudice che non avevano formato oggetto del gravame di Shell, che aveva circoscritto l’impugnazione solo ad una parte di essi. 1.2 Con il primo motivo del ricorso incidentale la controricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958, ratificata dall’Italia con la l. 62/1968 e degli artt. 1399 e 2829 cc, in connessione con gli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la c orte del merito erroneamente negato la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] e l’opponibilità al Fallimento della clausola, inserita nel contratto di fornitura da essa stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. e proseguito con la società poi fallita( che aveva incorporato l’originaria contraente ) , che prevedeva la rimessione ad arbitrato estero di ogni controversia nascente dal rapporto. 1.4 Con il secondo motivo del ricorso incidentale la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art 2943 c.c., per avere la corte d’appello rigettato la sua eccezione di prescrizione dell’azione di inefficacia. 2 Va innanzitutto esaminato il primo motivo del ricorso incidentale , attinente a questione pregiudiziale astrattamente idonea a definire il giudizio. 2.1 Il motivo è però inammissibile. 2.2 Il giudice d’appello ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla base di una pluralità di ragioni: in primo luogoha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la competenza esclusiva del tribunale che ha dichiarato il fallimento a conoscere delle azioni di inefficacia che ne derivano non può essere derogata da convenzioni stipulate tra le parti; in secondo luogo ha ritenuto privo di valore probatorio il documento contenente la clausola arbitrale, in quanto prodotto da Shell in fotocopia in lingua inglese, priva di traduzione asseverata ; ha infine afferma to che il contratto risultava stipulato dall’appellante con [OSCURATO:SOCIETA]. e che non v’era prova del subentro di [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto contrattuale. 2.4 Le censure della ricorrente incidentale invest ono soltanto quest’ultimo passaggio motivazionale , lasciando perciò impregiudicate le altre due distinte r ationes decidendi , idonee a sorreggere sul piano logico e giuridico il capo della decisione impugnato. 3 Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. 3.1 La corte d’appello ha affermato che la prosecuzione dell’attività di impresa da parte di [OSCURATO:PERSONA] anche nel corso del concordato era compatibile con le finalità liquidatorie della procedura e che i pagamenti impugnati dal Fallimento costituivano il corrispettivo di forniture per l’appunto funzionali a detta prosecuzione. Si tratta, all’evidenza, di accertament i in fatto che avrebbero potuto essere censurati solo sotto il profilo del vizio di motivazione (ovvero attraverso la specifica allegazione del fatto decisivo omesso, oggetto di discussione fra le parti, che ove considerato dal giudice avrebbe determinato un diverso esito della decisione) che il Fallimento non ha neppure astrattamente prospettato. 3.2. L a corte catanese ha poi del tutto correttamente ritenuto , in applicazione del disposto dell’art. 167 l. fall., che, proprio perché le forniture eseguite da Shell erano servite al proseguimento dell’attività gestoria di [OSCURATO:PERSONA] funzionale alla finalità liquidatoria del concordato, il loro pagamento inerisse ad atti di ordinaria amministrazione,che non dovevano essere autorizzati dal G.D. Neppure questo accertamento è stato censurato dal ricorrente, che non chiarisce perché le forniture e i pagamenti in questione costituissero invece atti di straordinaria amministrazione, che il G.D. avrebbe dovuto di volta in volta autorizzare. Non può, sul punto, giovare al ricorrente il principio enunciato da Cass. 578/2077, secondo cui i pagamenti effettuati, in esecuzione di contratti in corso , dall’imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo non si sottraggono alla regola dell’inefficacia a meno che non siano stati autorizzati dal G.D. ai sensi dell’art. 167 l. fall.: in primo luogo perché il principio è riferito soprattutto a pagamenti relativi a debiti derivanti da contratti pendenti (e non da singole forniture) ma sorti anteriormente all’inizio della procedura; in secondo luogo perché la sentenza spiega che, comunque, spetta al giudice del merito di valutare se l’atto compiuto dal debitore ammesso al concordato appartenga o meno al novero di quelli di straordinaria amministrazione (in quanto potenzialmente lesivi dellapar condicio) che devono essere autorizzati dal G.D. 3.3. Il pagamento di un credito sorto durante la procedura di concordato,non integrante l'ipotesi di un atto lesivo (ovvero diretto a frodare le ragioni dei creditori) che il giudice, con accertamento insindacabile in sede di legittimità , abbia , come nella specie, ritenuto funzionale alla prose c uzione dell’attività di impresa costituente modalità esecutiva del concordato, è in sé atto di ordinaria amministrazione che non necessita di autorizzazione ex art 167 l.fall. e non è colpito dalla sanzione dell’inefficacia. 4 Il secondo motivo del ricorso principale è invece infondato, in quanto, come emerge dalla lettura della sentenza e dalle conclusioni precisate nell’atto di appello, trascritte in controricorso, l’appellante aveva chiesto , in riforma della pronuncia di primo grado, il rigetto integrale della domanda di inefficacia avanzata dal Fallimento. 5 Il secondo motivo del ricorso incidentale resta assorbito. 6. La parziale, reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione delle spese del giudizio in ragione di un terzo ; i residui due terzi, che si liquidano in dispositivo, vanno posti a carico del ricorrenteprincipale. PQM La Corte, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio nella misura di un terzo e condanna il Fallimento ricorrente al pagamento in favore della controricorrente dei residui due terzi , che liquida in € 5.130 , di cui € 130 per esborsi oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisde
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