CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27712/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D/RITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 17 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, emessa in data 19 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 624 cod. pen., è privo di concreta specificità e basato su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio cli legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sulla corretta sussunzione del fatto nella rapina impropria in ragione della comprovata condotta violenta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il