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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 04930/2023

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13125/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 405,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.SICILIA, sezione staccata di Catania,n. 4 9 4 0 /2015 , depositata il 27 / 11 /20 15 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che:

1. L’ Agenzia delle entrate , ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, che ha rigettatol’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego frapposto all’istanza di rimborso pari al 90per cento dell'I rpef versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., l’ Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27dicembre 2002 n. 289 e dall'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’art.112 cod. proc. civ.

La ricorrente assume che il soggetto avente diritto al rimborso è esclusivamente il sostituto d’imposta, obbligato al versamento, e non il sostituito.

Per l’effetto, censurala sentenza impugnata per non aver valutato che il ricorrente, in qualità di sostituito d’imposta, non era legittimato a richiedere il beneficio e per aver ritenuto che quest’ultimo, producendo i modelli 740 e 101 avesse documentato il pagamento dell’impostae, per non essersi pronunciata sulla relativa questione-

2. I l motivo è infondato.

2.1. Perché ricorra il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimisCass.29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153).

E’ stato quindi ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto(Cass. 04/06/2019, n. 1525).

Deve,pertanto, concludersi che, nel caso di specie, non vi è stata omessa pronuncia sull’eccezione relativa al difetto di legittimazione del sostituito a richiedere il rimborso,ma rigetto implicito della stessa, per cui il motivo formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., va rigettato.

2.2. Quanto al merito del motivo, la Corte ha statuito che l'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 –che consente al contribuente delle Province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d'imposte –risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta sicuramente al soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale (Cass. 28/02/2020, n. 5498, Cass.26/09/2016, n. 18905; vedi anche Cass. 13/11/2019 n.29399, Cass.14/7/2016 n.14406).

Si è, altresì, chiarito che t ale principio ha trovato l'avallo del Legislatore che, con l'art. 16 - octies , comma 1, lett. b), legge n. 123 del 2017, di conversione con modifiche del d.l. n. 5 91 del 2017, ha Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] modificato l'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, specific ando espressamente che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, [...], che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, [..] al rimborso di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite» (Cass. 28/02/2020, n. 5498, Cass. 26/03/2018 n. 7509). 3.Il ricorso va, dunque, rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigettail ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00per compensi, oltre il 15 per cento per spese generali, euro 200,00 per e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13125/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 405,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.SICILIA, sezione staccata di Catania,n. 4 9 4 0 /2015 , depositata il 27 / 11 /20 15 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che: 1. L’ Agenzia delle entrate , ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, che ha rigettatol’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego frapposto all’istanza di rimborso pari al 90per cento dell'I rpef versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Considerato che: 1. Con l’unico motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., l’ Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27dicembre 2002 n. 289 e dall'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’art.112 cod. proc. civ. La ricorrente assume che il soggetto avente diritto al rimborso è esclusivamente il sostituto d’imposta, obbligato al versamento, e non il sostituito. Per l’effetto, censurala sentenza impugnata per non aver valutato che il ricorrente, in qualità di sostituito d’imposta, non era legittimato a richiedere il beneficio e per aver ritenuto che quest’ultimo, producendo i modelli 740 e 101 avesse documentato il pagamento dell’impostae, per non essersi pronunciata sulla relativa questione- 2. I l motivo è infondato. 2.1. Perché ricorra il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimisCass.29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153). E’ stato quindi ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto(Cass. 04/06/2019, n. 1525). Deve,pertanto, concludersi che, nel caso di specie, non vi è stata omessa pronuncia sull’eccezione relativa al difetto di legittimazione del sostituito a richiedere il rimborso,ma rigetto implicito della stessa, per cui il motivo formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., va rigettato. 2.2. Quanto al merito del motivo, la Corte ha statuito che l'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 –che consente al contribuente delle Province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d'imposte –risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta sicuramente al soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale (Cass. 28/02/2020, n. 5498, Cass.26/09/2016, n. 18905; vedi anche Cass. 13/11/2019 n.29399, Cass.14/7/2016 n.14406). Si è, altresì, chiarito che t ale principio ha trovato l'avallo del Legislatore che, con l'art. 16 - octies , comma 1, lett. b), legge n. 123 del 2017, di conversione con modifiche del d.l. n. 5 91 del 2017, ha Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] modificato l'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, specific ando espressamente che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, [...], che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, [..] al rimborso di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite» (Cass. 28/02/2020, n. 5498, Cass. 26/03/2018 n. 7509). 3.Il ricorso va, dunque, rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo. 5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigettail ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00per compensi, oltre il 15 per cento per spese generali, euro 200,00 per e
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