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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 15527/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21991/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce alricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Lodi giusta procura in calce al controricorso , domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –resistente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 714 del 2021 depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dallaconsiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che Oggetto:Esecuzione forzata– Rinuncia - Estinzione.

C.C. 22 marzo 2023 r.g.n. 21991/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 1.Il Tribunale di Savonaha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che questi nulla deve a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], che è stato respinto dalla Corte d’appello di Genova.

3. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. considerato che

1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c. e art. 3 l. n. 742/1969, art. 92 r.d. n. 12/1941”.Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 bis e 11 l. n. 53/1994” e con il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, commi 5 e 6, d.m. n. 55/2014”.

2. Con istanza pervenuta il 30 .0 1 .202 3 le parti hanno depositato dichiarazionedi rinuncia al giudizio e constestuale congiunta accettazione dei difensori delle parti.

3. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio. 4.L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). per questi motivi Dichiara l’estinzionedel giudizio.

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21991/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce alricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Lodi giusta procura in calce al controricorso , domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –resistente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 714 del 2021 depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dallaconsiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che Oggetto:Esecuzione forzata– Rinuncia - Estinzione. C.C. 22 marzo 2023 r.g.n. 21991/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1.Il Tribunale di Savonaha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che questi nulla deve a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], che è stato respinto dalla Corte d’appello di Genova. 3. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. considerato che 1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c. e art. 3 l. n. 742/1969, art. 92 r.d. n. 12/1941”.Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 bis e 11 l. n. 53/1994” e con il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, commi 5 e 6, d.m. n. 55/2014”. 2. Con istanza pervenuta il 30 .0 1 .202 3 le parti hanno depositato dichiarazionedi rinuncia al giudizio e constestuale congiunta accettazione dei difensori delle parti. 3. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio. 4.L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). per questi motivi Dichiara l’estinzionedel giudizio. Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezion
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