CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6243/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 107 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; -intimati - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3354/2016,depositata il 20/09/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia origina da un contratto di organizzazione di corsi di aggiornamento professionale,stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e lo [OSCURATO:PERSONA], in base al quale la prima aveva versato al 2di 4 – RG 6243/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 16) – Caponi est. secondo 12.700 Euro per spese organizzative. I corsi non si erano tenuti e la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio lo [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione dell’importo versato e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava le domandedell’attrice sul presupposto che - sollevata eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. da parte dello [OSCURATO:PERSONA] per non avere [OSCURATO:PERSONA] messo a disposizione i locali per i corsi , contrariamente agli impegni contrattuali, quest’ultima non era riuscita a prova re di avere esattamente adempiuto all'obbligazione in oggetto. Peraltro, il Tribunale rigettava per tardività anche la contrapposta domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dallo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] impugna in cassazione l a sentenza della Corte d’appello che– per quanto ancora rileva – ha conferma to la sen tenza di primo grado. Il ricorso in cassazione è affidato a tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, così come è rima s to intimato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dello Studio nei preg ressi gradi, cui il ricorso è stato notificato per denuncia di lite, poiché il giudice di primo grado ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spesecon attribuzione a costui. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 2697 c.c. per avere la Corte di appello accollato alla [OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare il proprio esatto adempimento (cioè di aver messo a disposizione dei locali per lo svolgimento dei corsi), a fronte della tardiva eccezio ne d’inadempimento ex art. 1460 c.c. ad opera dello [OSCURATO:PERSONA]. 3di 4 – RG 6243/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 16) – Caponi est. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli art t . 1453 e 1458 c.c. per non avere la Corte di appello - una volta constatat a l’impossibilità di esecuzione del contratto e l’impossibilità di accertare l’addebito della risoluzione - pronunciato la risoluzione del contratto e condannato ciascuna delle parti alla restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto. Con il terzo motivo si impugna- per quanto occorrer possa - il capo relativo alle spese, per avere la Corte d’appello disposto la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. – Il primo motivo è fondato. Risulta dagli atti processuali c he il convenuto [OSCURATO:PERSONA] si è costituito nel giudizio di primo grado solo alla prima udienza. Pertanto, restano ferme per lui le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. (art. 171, co. 2 c.p.c.), che colpiscono non solo la domanda riconvenzionale, ma anche l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., trattandosi di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio (cfr., tra le molte, Cass. 6168/2011). Sotto il profilo della sanzione di decadenza, non è giustificabile una disparità di trattamento processuale tra le due attività difensive, ove siano contestualmente proposte (in prima udienza), com’è avvenuto nel caso di specie nella pronuncia de l giudice di primo grad o, confermata in appello. Mentre è stata correttamente dichiarata la tardività della domanda riconvenzionale, sono stati erroneamente invertiti gli oner i della prova in tema di adempi mento delle obbligazioni rispetto alla regola secondo la quale il creditore che agiscaper la risoluzione del contratto , per il risarcimento de l danno o per l'adempimentoè tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (ed il relativo termine di scadenza), limitandosi poi ad 4di 4 – RG 6243/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 16) – Caponi est. allegare la circostanza dell'inadempimen to della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato del la prova de l l’ adempimento delle proprie obbligazioni. Imputando in termini decisivi all’attrice [OSCURATO:PERSONA] le conseguenze in ordine alla mancata prova dell’adempimento della propria obbligazione (nonché in ordine alla mancata prova dell’inadempimento dello [OSCURATO:PERSONA]), i giudici di merito hanno trattato l’eccezione d’inadempimento sollevata da quest’ultimo come se fosse stata tempestiva, mentre avrebbero dovuto sancirne l’inammissibilità per tardività, neutralizzandone così l’impatto sul riparto degli oneri probatori. In questi termini, il primo motivo di ricorso è accolto. 3. - In dipendenza dall’accoglimento del primo motivo, il Collegio ravvede gli estremi per un assorbimento degli altri due motivi di ricorso. 4. – In relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso , la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara a ssorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte