CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 14071/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/07/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIérrareigea udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnante - con atto peraltro qualificato come appello - lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. e delle circostanze attenuanti generiche in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che avverso tali decisioni consente unicamente il ricorso per cassazione e «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Considerato, in particolare, quanto alla prima doglianza, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto in sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nella specie, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] uca Ra DEPDsrnkTe [OSCURATO:PERSONA] (,rri 1