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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00240/2022

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0 ORDINANZA sul ricorso 25946/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Torino via Groscavallo 3 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso la sentenza n. 2032/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria o in subordine della protezione umanitaria dichiarando di temere per la sua incolumità perché suo padre faceva parte di una setta segreta.

La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale e dal Tribunale di Torino.

Il richiedente asilo proposto appello che è stato dichiarato improcedibile dalla Corte torinese, sul rilievo che l'appellante non ha notificato alla parte appellata il decreto di fissazione dell'udienza.

Osserva la Corte che il ricorrente aveva notificato unitamente al ricorso un decreto di fissazione udienza che recava un numero di registro generale diverso, un giudice relatore diverso e data di udienza diversa; il legale di parte appellante aveva chiesto termine per rinnovare la notificazione, termine che la Corte ha negato sulla base del principio che i termini possono essere prorogati solo prima della scadenza e non dopo.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il richiedente asilo affidandosi ad un motivo.

L'Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 4 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, a sensi dell'ad 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 154 c.p.c., all'art 12 preleggi, e agli artt. 159, 162, e 291 c.p.c.

La parte deduce che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e quindi poteva essere accordato un'ulteriore termine, tenendo conto che nel caso di specie la vocatio in ius era stata validamente effettuata, perché era errato solo il decreto di fissazione di udienza allegato al ricorso in appello e pertanto in applicazione dell'articolo 291 c.p.c. la Corte avrebbe dovuto concedere nuovo termine. 2.- Il motivo è fondato.

Erroneamente la Corte d'appello ha applicato il principio di cui all'art. 154 c.p.c. osservando che i termini possono prorogarsi solo prima della loro scadenza.

La fattispecie non è regolata infatti dall'articolo 154 c.p.c. ma dall'art. 291 c.p.c. poiché la parte ha notificato il ricorso, ma non il decreto di fissazione di udienza, o meglio ha notificato un decreto di fissazione di udienza con l'indicazione erronea della data di udienza, del numero di ruolo e del nome del giudice relatore.

Ciò non equivale a omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - come erroneamente ritenuto dal giudice d'appello- ma alla notificazione di un atto introduttivo mancante di uno dei suoi elementi e segnatamente la (corretta) indicazione della data di udienza, e pertanto affetto da nullità.

Nel nostro ordinamento, in caso di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, o della notificazione dell'atto introduttivo, non consegue - secondo le regole esplicitamente affermate in tema di processo introdotto con citazione dagli articoli 164 e 291 c.p.c.- la immediata dichiarazione di improcedibilità, ma la rinnovazione dell'atto nullo, nel termine assegnato dal giudice, ai sensi dell'ad 291 c.p.c.

Né è prevista alcuna dichiarazione di improcedibilità in materia di rito camerale per la omessa o erronea notificazione del decreto di comparizione, in particolar modo quando mediante la notifica del ricorso la parte sia comunque stata resa edotta della pretesa.

Questa Corte si è peraltro già espressa in tema di rito camerale enunciando il seguente principio di diritto "Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcuna preclusione, ma implica soltanto la necessità di fissare un nuovo termine per notificare, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio sanando ogni vizio con efficacia ex "tunc" (Cass. n. 2414 del 04/02/2020; v. anche Cass. 19203 del 11/09/2014; Cass. n. 14731 del 19/07/2016) Pertanto il giudice d'appello avrebbe dovuto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 291 e 350 c.p.c. disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo unitamente al (corretto) decreto di comparazione delle parti, evitando interpretazioni formalistiche delle norme processuali limitanti l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame previa la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione.

Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Roma, camera di consiglio del 4 novembre 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ORDINANZA sul ricorso 25946/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Torino via Groscavallo 3 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso la sentenza n. 2032/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria o in subordine della protezione umanitaria dichiarando di temere per la sua incolumità perché suo padre faceva parte di una setta segreta. La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale e dal Tribunale di Torino. Il richiedente asilo proposto appello che è stato dichiarato improcedibile dalla Corte torinese, sul rilievo che l'appellante non ha notificato alla parte appellata il decreto di fissazione dell'udienza. Osserva la Corte che il ricorrente aveva notificato unitamente al ricorso un decreto di fissazione udienza che recava un numero di registro generale diverso, un giudice relatore diverso e data di udienza diversa; il legale di parte appellante aveva chiesto termine per rinnovare la notificazione, termine che la Corte ha negato sulla base del principio che i termini possono essere prorogati solo prima della scadenza e non dopo. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il richiedente asilo affidandosi ad un motivo. L'Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 4 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, a sensi dell'ad 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 154 c.p.c., all'art 12 preleggi, e agli artt. 159, 162, e 291 c.p.c. La parte deduce che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e quindi poteva essere accordato un'ulteriore termine, tenendo conto che nel caso di specie la vocatio in ius era stata validamente effettuata, perché era errato solo il decreto di fissazione di udienza allegato al ricorso in appello e pertanto in applicazione dell'articolo 291 c.p.c. la Corte avrebbe dovuto concedere nuovo termine. 2.- Il motivo è fondato. Erroneamente la Corte d'appello ha applicato il principio di cui all'art. 154 c.p.c. osservando che i termini possono prorogarsi solo prima della loro scadenza. La fattispecie non è regolata infatti dall'articolo 154 c.p.c. ma dall'art. 291 c.p.c. poiché la parte ha notificato il ricorso, ma non il decreto di fissazione di udienza, o meglio ha notificato un decreto di fissazione di udienza con l'indicazione erronea della data di udienza, del numero di ruolo e del nome del giudice relatore. Ciò non equivale a omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - come erroneamente ritenuto dal giudice d'appello- ma alla notificazione di un atto introduttivo mancante di uno dei suoi elementi e segnatamente la (corretta) indicazione della data di udienza, e pertanto affetto da nullità. Nel nostro ordinamento, in caso di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, o della notificazione dell'atto introduttivo, non consegue - secondo le regole esplicitamente affermate in tema di processo introdotto con citazione dagli articoli 164 e 291 c.p.c.- la immediata dichiarazione di improcedibilità, ma la rinnovazione dell'atto nullo, nel termine assegnato dal giudice, ai sensi dell'ad 291 c.p.c. Né è prevista alcuna dichiarazione di improcedibilità in materia di rito camerale per la omessa o erronea notificazione del decreto di comparizione, in particolar modo quando mediante la notifica del ricorso la parte sia comunque stata resa edotta della pretesa. Questa Corte si è peraltro già espressa in tema di rito camerale enunciando il seguente principio di diritto "Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcuna preclusione, ma implica soltanto la necessità di fissare un nuovo termine per notificare, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio sanando ogni vizio con efficacia ex "tunc" (Cass. n. 2414 del 04/02/2020; v. anche Cass. 19203 del 11/09/2014; Cass. n. 14731 del 19/07/2016) Pertanto il giudice d'appello avrebbe dovuto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 291 e 350 c.p.c. disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo unitamente al (corretto) decreto di comparazione delle parti, evitando interpretazioni formalistiche delle norme processuali limitanti l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame previa la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione. Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. Roma, camera di consiglio del 4 novembre 2021 I
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