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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 10005/2026

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tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoLO [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-controin persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoANZALONE MAURIZIO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026-controricorrente-Data pubblicazione 17/04/2026avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.32017/2023 depositata il 17/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che1.

In ordine alla vicenda di cui è processo, si riporta qui diseguito il modo in cui l’ordinanza qui impugnata ebbe a riferirlasulla base di quanto dedotto con il ricorso ordinario: Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti - lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante CorsinoItalo, e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] - di avercondotto in affitto un terreno agricolo di proprietà dellarapporto di mezzadria intrattenuto, dapprima, dal nonno e poi dalpadre di [OSCURATO:PERSONA], nonché, di seguito, dagli stessiricorrenti, da ultimo con contratto stipulato l’11 settembre 2003,con obbligazione solidale, a carico degli stessi, di pagare ilcanone in misura fissata in € 9.000,00 annui.Concluso tra le parti innanzi all’Ispettorato provincialedell’agricoltura, il 12 marzo 2017, un accordo volto a ridurre ilcanone – a partire dall’annata agraria 2006/2007 – a € 7.000,00annui, la Fondazione adiva l’autorità giudiziaria per chiedere larisoluzione del contratto per inadempimento degli affittuari,nonché il rilascio del terreno oggetto dell’affitto.

Accolta dalgiudice di prime cure tale domanda, la relativa sentenza venivariformata in appello, in accoglimento del gravame esperito daiconvenuti, disponendosi la restituzione del terreno in loro favore,dal momento che essi avevano provveduto al rilascio, inesecuzione della decisione resa in primo grado.2.

Ciò premesso, gli odierni ricorrenti – nel riferire, altresì, di2 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026non essere a tutt’oggi ritornati nella disponibilità del terrenoData pubblicazione 17/04/2026(avendo all’uopo esperito persino un ricorso ex art. 700 cod.proc. civ., ancorché senza successo), con conseguente enormepregiudizio economico, per perdita di campagne agrarie a fardata della pronuncia restitutoria intervenuta in loro favore marimasta ineseguita – deducono di essersi visti notificare, il 2maggio 2017, il suddetto atto di precetto, con il quale veniva lororichiesto il pagamento di € 20.000,00, oltre interessi, in virtù deldecreto ingiuntivo 304/08, per canoni non pagati in relazione alpredetto contratto di affitto.Assumendo di non aver ricevuto rituale notificazione delprovvedimento monitorio, gli odierni ricorrenti proponevanoopposizione tardiva avverso lo stesso, a norma dell’art. 650 cod.proc. civ., oltre a opposizione a precetto, svolgendo, infine,domanda riconvenzionale per la restituzione del fondo, per ilrisarcimento dei danni subiti (di cui si è sopra detto), oltre cheper il pagamento di migliorie apportate al fondo condotto inaffitto.

Si costituiva in giudizio la Fondazione, per resistereall’avversaria iniziativa e per proporre domanda riconvenzionale.3.

Dichiarata dal primo giudice l’inammissibilità dellaopposizione, la decisione veniva confermata con sentenza n.181/2021 dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, che rilevavaanche l’improcedibilità delle domande riconvenzionali degliopponenti, per mancato espletamento del tentativo obbligatoriodi conciliazione. .4.

Avverso la sentenza di appello gli odierni ricorrentiproponevano ricorso per cassazione, cui resisteva, concontroricorso, la Fondazione.5.

Con ordinanza n. 32017/2023 questa Suprema Cortedichiarava inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale,così motivando: “Il ricorso è inammissibile, sebbene per ragionidiverse da quelle eccepite dalla controricorrente, esito che3 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025dispensa questa Corte dall’illustrazione dei sei motivi in cui siNumero di raccolta generale 10005/2026articola la presente impugnazione.

In via preliminare, Diantaf aputbtbili,c azione 17/04/2026deve rilevarsi il difetto di valida procura speciale conferita, dairicorrenti, all’[OSCURATO:PERSONA].

Infatti, in disparte il rilievo – insé, non dirimente – che la procura risulta conferita perl’impugnazione della sentenza n. 181/2021 del “Tribunale” diCaltanissetta, decisiva è, invece, la circostanza che la datavergata a penna, in calce alla stessa, risulta di incertaidentificazione, non consentendo di stabilire con sicurezza qualesia stato il mese del suo rilascio (febbraio oppure luglio dell’anno2021), evenienze, ambedue, che comportano l’inammissibilità delpresente ricorso.

Orbene, se nel segno numerico incerto cheidentifica il mese si dovesse riconoscere un “2”, la procurarisulterebbe rilasciata il 2 febbraio 2021, e quindi addiritturaprima della pronuncia della sentenza impugnata (che risale al 9aprile 2021), donde l’inammissibilità del ricorso.

Esito imposto dalprincipio secondo cui “la procura per il ricorso per cassazione hacarattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successivaalla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modogiuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensoreal titolare della posizione sostanziale controversa, con laconseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura sia statarilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticatarecante una data anteriore a quella della sentenza impugnata”(Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4234, Rv. 666731-01).Se, viceversa, nel segno numerico incerto si dovesse identificareun “7”, la procura risulterebbe rilasciata in data 2 luglio 2021, equindi successivamente alla redazione del ricorso, che risale al 20maggio 2021.

In questo caso, quindi, il ricorso sarebbeegualmente inammissibile, se è vero che la “necessaria specialitàdella procura per il ricorso per cassazione comporta che essadeve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza4 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026impugnata e in data anteriore o contemporanea allaData pubblicazione 17/04/2026sottoscrizione del ricorso” (cfr. Cass. Sez.

Un. 17 febbraio 1998,n. 12625, Rv. 521710-01; in senso conforme, tra le altre, Cass.Sez. 1, sent. 7 settembre 2005, n. 17839, Rv. 584703- 01).Orbene, nell’una come nell’altra ipotesi deve ritenersi integrataquella situazione di “non riferibilità” della procura al giudizio dicassazione che, “in modo assolutamente evidente”, impedisce –in base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte –l’operatività principio di conservazione, enunciato dall’art. 1367cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

Un., sent.9 dicembre 2022, n. 36057, Rv. 666374-01)”.6.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quale erede diCorsino Giuseppe, impugnano ora la summenzionata ordinanzacon ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis e 395, n. 4c.p.c., affidato a cinque motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Fanciullo.7.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.La società ricorrente e la Fondazione controricorrente hannodepositato rispettive memorie illustrative.Considerato che1.

Osserva il Collegio in via preliminare che l’ordinanzaimpugnata ha rilevato “il difetto di valida procura specialeconferita, dai ricorrenti, all’[OSCURATO:PERSONA]” e risulta avereenunciato due diverse ed autonome rationes decidendi, checorrettamente parte ricorrente ha impugnato, la prima con ilprimo motivo e la seconda con il secondo motivo di ricorso.Con il primo motivo, privo di rubrica (solo al terminedell’illustrazione viene evocato l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.), iricorrenti censurano l’impugnata sentenza là dove ha affermato5 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025“Infatti, in disparte il rilievo – in sé, non dirimente – che laNumero di raccolta generale 10005/2026procura risulta conferita per l’impugnazione della senteDnaztaa p ubnbli.c azione 17/04/2026181/2021 del “Tribunale” di Caltanissetta, decisiva è, invece, lacircostanza che la data vergata a penna, in calce alla stessa,risulta di incerta identificazione, non consentendo di stabilire consicurezza quale sia stato il mese del suo rilascio (febbraio oppureluglio dell’anno 2021), evenienze, ambedue, che comportanol’inammissibilità del presente ricorso.

Orbene, se nel segnonumerico incerto che identifica il mese si dovesse riconoscere un“2”, la procura risulterebbe rilasciata il 2 febbraio 2021, e quindiaddirittura prima della pronuncia della sentenza impugnata (cherisale al 9 aprile 2021), donde l’inammissibilità del ricorso.

Esitoimposto dal principio secondo cui “la procura per il ricorso percassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata indata successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza diassicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attivitàsvolta dal difensore al titolare della posizione sostanzialecontroversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso lacui procura sia stata rilasciata al difensore mediante scritturaprivata autenticata recante una data anteriore a quella dellasentenza impugnata” (Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n.4234, Rv. 666731-01)”.Denunciano un vizio revocatorio di percezione in cui la Cortesarebbe incorsa “sia per non aver confrontato il numero “2” congli altri numeri “2” che si leggono nella data “2021” in calce allaprocura, sia per non essersi avveduta codesta Corte che laprocura è stata rilasciata sicuramente dopo l’emissione dellasentenza n. 181/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta,stante che nella detta procura si legge appunto “diamo mandatoa rappresentarci e difenderci nel presente giudizio avanti la Cortedi Cassazione avverso la sentenza n. 181/2021”, e questonumero “corrisponde esattamente con il numero della sentenza6 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026della Corte di Appello impugnata” (v. pp. 7 e 8 del ricorso perData pubblicazione 17/04/2026revocazione).1.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto nella sua stessaprospettazione non denuncia un errore di percezione di unfatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa , bensì unerrore di valutazione.1.2.

Tanto emerge per il fatto stesso che, per dimostrare lapretesa erronea percezione, i ricorrenti non sostengono che ilnumero del mese dovesse, come lo ha letto l’ordinanza nellaprima motivazione enunciata, leggersi come “7” e non come “2”sulla base della sola lettura, cioè percezione, del numero, delsegno numerico, cioè del preteso “fatto” che si assumeerroneamente percepito, bensì sostengono che quel fatto sidovesse leggere come segno numerico “7” sulla base di altri fatti,cioè: a) per il tramite di un confronto con il numero “2” riferito algiorno e con i numeri “2” componenti l’indicazione dell’anno; b)pe il tramite della indicazione del numero della sentenzaimpugnata in “n. 181/2021”, cioè in modo corrispondente aquello della sentenza della Corte di Appello di Palermo, e ciòancorché nella procura conferita non fosse stata indicata comeoggetto dell’impugnazione tale sentenza, ma una sentenza delTribunale di Caltanissetta, cioè quella di primo grado.Ebbene, il fondarsi il preteso errore di percezione del fattonon sulla base di esso solo, bensì dei detti diversi fatti, palesaallora che l’ordinanza impugnata avrebbe, in realtà, commessoun errore di valutazione, giacché nel ricostruire – in thesi -erroneamente il significato del numero indicante il mese dirilascio della procura, non lo avrebbe fatto solo apprezzando essonella sua consistenza grafica, cioè non sarebbe incorsa in erroresolo nel percepire esso numero, ma sulla base della suapercezione e della mancata considerazione di altri fatti grafici,uno dei quali, peraltro, quello sulla indicazione della sentenza7 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025oggetto di impugnazione, era errato.Numero di raccolta generale 10005/2026Quello che si denuncia è, dunque, in realtà un errDoatrae pu bdbliic azione 17/04/2026valutazione, nel senso che si prospetta che il segno graficorelativo al mese non avrebbe dovuto essere percepitodirettamente e, dunque, secondo il paradigma dell’art. 395 n. 4c.p.c., incontrastabilmente, come “7” anziché come “2”, maavrebbe dovuto esserlo sulla base di una valutazione alla streguadei diversi dati fattuali indicati.1.3.

Il motivo, dunque, è inammissibile per tale ragione, nondenunciando un errore ai sensi del detto paradigma del n. 4dell’art. 395 c.p.c.2.

Con il secondo motivo, parimenti privo di rubrica, iricorrenti censurano, assumendo l’esistenza di “un ulteriore viziorevocatorio di percezione”, la motivazione alternativa espressadall’ordinanza impugnata con il seguente passaggio: “se,viceversa, nel segno numerico incerto si dovesse identificare un“7”, la procura risulterebbe rilasciata in data 2 luglio 2021, equindi successivamente alla redazione del ricorso, che risale al 20maggio 2021.

In questo caso, quindi, il ricorso sarebbeegualmente inammissibile, se è vero che la “necessaria specialitàdella procura per il ricorso per cassazione comporta che essadeve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenzaimpugnata e in data anteriore o contemporanea allasottoscrizione del ricorso”.Dopo avere assunto che non sarebbe condivisibile, alla luce diCass., Sez.

Un., n. 2075 del 2024, l’affermazione della rilevanzadi una data anteriore alla sottoscrizione del ricorso, deducono –nell’ottica impugnatoria - che sarebbe stata confusa la data diredazione del ricorso (20 maggio 2021) con la sua sottoscrizionedigitale, che, invece, è avvenuta in data 5/7/2021, e, quindi,successivamente al conferimento della procura.

Ciò si evince, siadal fatto che il ricorso non è firmato con grafia autografa, ma8 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026appunto digitalmente, nonché dalla pec di invio della notifica delData pubblicazione 17/04/2026ricorso e dalla pec di consegna, ove appunto si legge che vienenotificato file pdf.p7m del ricorso in cassazione. (v. p. 9 delricorso).2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

Non denuncia, infatti, un errore di fatto, ma denuncia unpreteso errore di diritto di questa seconda motivazione, attesoche sostiene che erroneamente in iure sarebbe stataargomentata la non riferibilità della procura, pur rilasciata inipotesi il 2 luglio, al ricorso, perché redatto prima.Peraltro, una volta consolidatasi la prima motivazione, quellacensurata con il primo motivo, lo stesso scrutinio della secondacon il motivo in esame diverrebbe inutile pure se si trattasse dierrore di fatto.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti evocano un ulterioreasserito “vizio revocatorio di percezione”, prospettando quantosegue: “La Corte, in ogni caso, ha palesemente errato, violandoperaltro pure il diritto di difesa ex art. 24 Cost, a non avvedersiche il ricorso per cassazione non era affatto un atto scrittotradizionale, tant’è vero che non era affatto sottoscrittograficamente, ma trattavasi di un file nativo digitale pdf, poisottoscritto digitalmente in pdf.p7m, e così notificato acontroparte tramite pec.

Senonché, nel 2021, non era ancorapossibile depositare presso codesta Corte il file eml, dall’esamedel quale ci si sarebbe facilmente avveduti della data di effettivasottoscrizione del ricorso, ma si è dovuto stampare la pec diinvio, accettazione e consegna, attestarne la conformità, edepositarla, quindi, cartacea”.Aggiungono, inoltre: “Se codesta Corte non avesse confuso itempi, non avvedendosi che trattavasi di file pdf nativo digitale,non sottoscritto graficamente, ma sottoscritto digitalmente,avrebbe certamente e preliminarmente concesso un termine per9 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026produrre il file eml della pec di consegna, dall’esame del quale,Data pubblicazione 17/04/2026di firma, ci si sarebbe accorti che il ricorso era appunto statosottoscritto digitalmente in data 5/7/2021 coincidente con la datadi notifica della pec” (v. p. 13 del ricorso).3.1.

Il motivo non solo deduce nuovamente un preteso errorin iure, ma lo correla alla motivazione censurata con il secondomotivo, sicché è doppiamene inammissibile.4.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono “non essersiavveduta codesta Corte che questa difesa non era mai statapreventivamente avvisata di interloquire su tale nuova questionedel difetto di procura speciale.

Infatti, la Corte si è pronunciata suuna nuova questione che non era stata mai proposta, neancheincidentalmente, da parte avversa, per come è dato leggersianche nel testo dell’ordinanza oggi impugnata "Il ricorso èinammissibile, sebbene per ragioni diverse da quelle eccepitedalla controricorrente, esito che dispensa questa Cortedall’illustrazione dei sei motivi in cui si articola la presenteimpugnazione" (cfr. ordinanza impugnata All. n. 2).

E’ stato,quindi, deciso il ricorso, senza mai sollecitare il contraddittorio suldifetto di procura, ed in palese violazione dell'art. 101 e 112 cpc,sollevando d'ufficio tale nuova questione giuridica, senza,appunto, dare modo a questa difesa di replicare ed esporre leproprie difese su tale nuova questione giuridica”.4.1.

Il motivo è inammissibile, giacché denuncia un pretesoerrore di diritto.

Errore, peraltro, inesistente perché la Corte nondeve sollecitare il contraddittorio con previo rilievo dell’esistenzadi una causa di inammissibilità del ricorso, trattandosi diquestione di mero diritto (v.

Cass., n. 26703/2018: “Nel giudiziodi cassazione la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi puòessere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare ilcontraddittorio, atteso che l'art. 382, comma 3, c.p.c. - non10 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025modificato dalla legge n. 69 del 2009 - nel disciplinare laNumero di raccolta generale 10005/2026statuizione conseguente a tale rilievo, non impone di sottDoatpa opurbrbelic azione 17/04/2026la questione alle parti in quanto costituisce norma speciale siarispetto all'art. 101, comma 2, c.p.c., sia rispetto all'art. 384,comma 3, c.p.c., il quale si applica nella diversa ipotesi in cui laCorte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza, pronuncia nelmerito assumendo i poteri del giudice della sentenza cassata”;Cass., n. 17456/2022, in tema di inammissibilità del ricorso percassazione proposto dallo stesso procuratore di due o più parti inconflitto di interessi; Cass., n. 7536/2022, ove si precisa: “Latardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senzanecessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porrea fondamento della decisione una questione non sottoposta alprevio contraddittorio delle parti non si applica alle questioni dirito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti danorme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado delprocesso, senza che tale esito processuale integri una violazionedell'art. 6, § 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione datadalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non vengapreviamente suscitato su questioni di rito che la parte, con unaminima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi oprefigurarsi”; cfr. inoltre Cass., Sez.

Un., n. 30883/2024,secondo cui: “L'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltanto allarilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattualeche non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applicaal rilievo della tardività dell'impugnazione, la quale è circostanzaobiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delleparti e da queste agevolmente riscontrabile, e non si configuracome uno sviluppo inatteso della lite”.4.2.

Peraltro, il motivo è ulteriormente inammissibile, inquanto non sorretto da interesse ad agire, ove si consideri chel’art. 182 cod. proc. civ., sia nel regime processuale anteriore alla11 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026riforma del 2022 sia nel nuovo regime, non è applicabile al fine diData pubblicazione 17/04/2026“sanare” la procura speciale per ricorrere e resistere nel giudiziodi cassazione.Le Sezioni Unite di questa Corte (v.

Cass., Sez.

Un., n.37434/2022, punto 9) hanno infatti già avuto modo di affermareche l’art. 365 cod. proc. civ., rimasto inalterato dopo l’ultimariforma del processo civile, impone, com’è agevole cogliere, dueprerequisiti, che il difensore sia iscritto nell’albo speciale di cui alr.d.l. n. 1578/1933 e che sia munito di procura speciale.

E per ilricorso per cassazione l’espressa specificazione di legge delinea,per così dire, un’area qualificata di specialità, che rendainequivoca la volontà, di colui che rilascia la procura, di avereinteso attribuire il mandato, collegato a un contratto d’operaprofessionale, al proprio avvocato d’impugnare davanti alla Cortedi Cassazione uno specifico e individuato provvedimentogiudiziario.Per questa ragione a una tale procura non s’addicono, comesi è visto, formule generiche e, comunque, non puntuali, cheevocano la difesa in “ogni stato e grado” o attribuiscono poteri ecompetenze al patrono del tutto estranei al giudizio dicassazione.

Quel che serve indefettibilmente è che risulti indicatoil provvedimento avverso il quale si intenda ricorrere,provvedimento che, all’evidenza, deve essere stato pubblicato inepoca anteriore al rilascio della procura.4.3.

Orbene, se il ricorso per cassazione deve esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscrittonell'apposito albo, munito di procura speciale, e se tale procura,per essere rispettosa del principio di specialità, deve contenere ilcerto e specifico riferimento alla decisione impugnata, non èconfigurabile un rilascio tardivo per ordine del giudice.

Inoltre, lasanatoria non solo è incompatibile, per un verso, con la natura diprocura speciale, la quale presuppone che il cliente richieda,12 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026Data pubblicazione 17/04/2026il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudiziodavanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di unadata decisione, ma anche, per altro verso, con la disciplina di cuial r.d.l. n. 1578/1933, che limita l’abilitazione al patrociniodavanti alle giurisdizioni superiori agli avvocati iscrittinell’apposito albo; disciplina che resterebbe elusa da unasanatoria con effetto ex tunc.5.

Con il quinto motivo i ricorrenti, richiamando il principioposto da Cass., Sez.

Un., n. 2075/2024, deducono che “CodestaCorte, dopo l’emissione dell’ordinanza di cui si chiede larevocazione, ha comunque deciso a Sezioni Unite che “La procuracongiunta al ricorso ed il suo conferimento antecedentemente allapubblicazione del provvedimento, ma non successivamente allanotifica dello stesso, sono elementi sufficienti a soddisfarne ilrequisito di specialità” (v. p. 17 del ricorso).Affermano che, in relazione a tale principio, risulterebbeinequivocabilmente dimostrato “l’errore commesso conl’ordinanza di cui si chiede oggi la revocazione e la graveingiustizia della stessa, la quale ha, invece, ritenuto, ammesso enon concesso che ciò fosse vero, ed è stato sopra dimostrato chenon lo è, che non fosse possibile il rilascio della procura specialeprima della sottoscrizione del ricorso di cassazione” (v. p. 18).5.1.

Il motivo è inammissibile, perché denuncia una quaestioiuris e non un errore di fatto.

Quand’anche fosse scrutinabile,resterebbe assorbito ed irrilevante stante la sorte del primomotivo.6.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.7.

Le spese del presente giudizio di revocazione, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M13 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero di raccolta generale 10005/2026Condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favoDraeta pdubebllic azione 17/04/2026controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre spese forfettarienella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00,ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 13 novembre2025.Il PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA] FRASCA14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoLO [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-controin persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoANZALONE MAURIZIO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026-controricorrente-Data pubblicazione 17/04/2026avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.32017/2023 depositata il 17/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che1. In ordine alla vicenda di cui è processo, si riporta qui diseguito il modo in cui l’ordinanza qui impugnata ebbe a riferirlasulla base di quanto dedotto con il ricorso ordinario: Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti - lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante CorsinoItalo, e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] - di avercondotto in affitto un terreno agricolo di proprietà dellarapporto di mezzadria intrattenuto, dapprima, dal nonno e poi dalpadre di [OSCURATO:PERSONA], nonché, di seguito, dagli stessiricorrenti, da ultimo con contratto stipulato l’11 settembre 2003,con obbligazione solidale, a carico degli stessi, di pagare ilcanone in misura fissata in € 9.000,00 annui.Concluso tra le parti innanzi all’Ispettorato provincialedell’agricoltura, il 12 marzo 2017, un accordo volto a ridurre ilcanone – a partire dall’annata agraria 2006/2007 – a € 7.000,00annui, la Fondazione adiva l’autorità giudiziaria per chiedere larisoluzione del contratto per inadempimento degli affittuari,nonché il rilascio del terreno oggetto dell’affitto. Accolta dalgiudice di prime cure tale domanda, la relativa sentenza venivariformata in appello, in accoglimento del gravame esperito daiconvenuti, disponendosi la restituzione del terreno in loro favore,dal momento che essi avevano provveduto al rilascio, inesecuzione della decisione resa in primo grado.2. Ciò premesso, gli odierni ricorrenti – nel riferire, altresì, di2 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026non essere a tutt’oggi ritornati nella disponibilità del terrenoData pubblicazione 17/04/2026(avendo all’uopo esperito persino un ricorso ex art. 700 cod.proc. civ., ancorché senza successo), con conseguente enormepregiudizio economico, per perdita di campagne agrarie a fardata della pronuncia restitutoria intervenuta in loro favore marimasta ineseguita – deducono di essersi visti notificare, il 2maggio 2017, il suddetto atto di precetto, con il quale veniva lororichiesto il pagamento di € 20.000,00, oltre interessi, in virtù deldecreto ingiuntivo 304/08, per canoni non pagati in relazione alpredetto contratto di affitto.Assumendo di non aver ricevuto rituale notificazione delprovvedimento monitorio, gli odierni ricorrenti proponevanoopposizione tardiva avverso lo stesso, a norma dell’art. 650 cod.proc. civ., oltre a opposizione a precetto, svolgendo, infine,domanda riconvenzionale per la restituzione del fondo, per ilrisarcimento dei danni subiti (di cui si è sopra detto), oltre cheper il pagamento di migliorie apportate al fondo condotto inaffitto. Si costituiva in giudizio la Fondazione, per resistereall’avversaria iniziativa e per proporre domanda riconvenzionale.3. Dichiarata dal primo giudice l’inammissibilità dellaopposizione, la decisione veniva confermata con sentenza n.181/2021 dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, che rilevavaanche l’improcedibilità delle domande riconvenzionali degliopponenti, per mancato espletamento del tentativo obbligatoriodi conciliazione. .4. Avverso la sentenza di appello gli odierni ricorrentiproponevano ricorso per cassazione, cui resisteva, concontroricorso, la Fondazione.5. Con ordinanza n. 32017/2023 questa Suprema Cortedichiarava inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale,così motivando: “Il ricorso è inammissibile, sebbene per ragionidiverse da quelle eccepite dalla controricorrente, esito che3 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025dispensa questa Corte dall’illustrazione dei sei motivi in cui siNumero di raccolta generale 10005/2026articola la presente impugnazione. In via preliminare, Diantaf aputbtbili,c azione 17/04/2026deve rilevarsi il difetto di valida procura speciale conferita, dairicorrenti, all’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in disparte il rilievo – insé, non dirimente – che la procura risulta conferita perl’impugnazione della sentenza n. 181/2021 del “Tribunale” diCaltanissetta, decisiva è, invece, la circostanza che la datavergata a penna, in calce alla stessa, risulta di incertaidentificazione, non consentendo di stabilire con sicurezza qualesia stato il mese del suo rilascio (febbraio oppure luglio dell’anno2021), evenienze, ambedue, che comportano l’inammissibilità delpresente ricorso. Orbene, se nel segno numerico incerto cheidentifica il mese si dovesse riconoscere un “2”, la procurarisulterebbe rilasciata il 2 febbraio 2021, e quindi addiritturaprima della pronuncia della sentenza impugnata (che risale al 9aprile 2021), donde l’inammissibilità del ricorso. Esito imposto dalprincipio secondo cui “la procura per il ricorso per cassazione hacarattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successivaalla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modogiuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensoreal titolare della posizione sostanziale controversa, con laconseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura sia statarilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticatarecante una data anteriore a quella della sentenza impugnata”(Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4234, Rv. 666731-01).Se, viceversa, nel segno numerico incerto si dovesse identificareun “7”, la procura risulterebbe rilasciata in data 2 luglio 2021, equindi successivamente alla redazione del ricorso, che risale al 20maggio 2021. In questo caso, quindi, il ricorso sarebbeegualmente inammissibile, se è vero che la “necessaria specialitàdella procura per il ricorso per cassazione comporta che essadeve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza4 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026impugnata e in data anteriore o contemporanea allaData pubblicazione 17/04/2026sottoscrizione del ricorso” (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1998,n. 12625, Rv. 521710-01; in senso conforme, tra le altre, Cass.Sez. 1, sent. 7 settembre 2005, n. 17839, Rv. 584703- 01).Orbene, nell’una come nell’altra ipotesi deve ritenersi integrataquella situazione di “non riferibilità” della procura al giudizio dicassazione che, “in modo assolutamente evidente”, impedisce –in base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte –l’operatività principio di conservazione, enunciato dall’art. 1367cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un., sent.9 dicembre 2022, n. 36057, Rv. 666374-01)”.6. La società [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quale erede diCorsino Giuseppe, impugnano ora la summenzionata ordinanzacon ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis e 395, n. 4c.p.c., affidato a cinque motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Fanciullo.7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.La società ricorrente e la Fondazione controricorrente hannodepositato rispettive memorie illustrative.Considerato che1. Osserva il Collegio in via preliminare che l’ordinanzaimpugnata ha rilevato “il difetto di valida procura specialeconferita, dai ricorrenti, all’[OSCURATO:PERSONA]” e risulta avereenunciato due diverse ed autonome rationes decidendi, checorrettamente parte ricorrente ha impugnato, la prima con ilprimo motivo e la seconda con il secondo motivo di ricorso.Con il primo motivo, privo di rubrica (solo al terminedell’illustrazione viene evocato l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.), iricorrenti censurano l’impugnata sentenza là dove ha affermato5 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025“Infatti, in disparte il rilievo – in sé, non dirimente – che laNumero di raccolta generale 10005/2026procura risulta conferita per l’impugnazione della senteDnaztaa p ubnbli.c azione 17/04/2026181/2021 del “Tribunale” di Caltanissetta, decisiva è, invece, lacircostanza che la data vergata a penna, in calce alla stessa,risulta di incerta identificazione, non consentendo di stabilire consicurezza quale sia stato il mese del suo rilascio (febbraio oppureluglio dell’anno 2021), evenienze, ambedue, che comportanol’inammissibilità del presente ricorso. Orbene, se nel segnonumerico incerto che identifica il mese si dovesse riconoscere un“2”, la procura risulterebbe rilasciata il 2 febbraio 2021, e quindiaddirittura prima della pronuncia della sentenza impugnata (cherisale al 9 aprile 2021), donde l’inammissibilità del ricorso. Esitoimposto dal principio secondo cui “la procura per il ricorso percassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata indata successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza diassicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attivitàsvolta dal difensore al titolare della posizione sostanzialecontroversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso lacui procura sia stata rilasciata al difensore mediante scritturaprivata autenticata recante una data anteriore a quella dellasentenza impugnata” (Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n.4234, Rv. 666731-01)”.Denunciano un vizio revocatorio di percezione in cui la Cortesarebbe incorsa “sia per non aver confrontato il numero “2” congli altri numeri “2” che si leggono nella data “2021” in calce allaprocura, sia per non essersi avveduta codesta Corte che laprocura è stata rilasciata sicuramente dopo l’emissione dellasentenza n. 181/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta,stante che nella detta procura si legge appunto “diamo mandatoa rappresentarci e difenderci nel presente giudizio avanti la Cortedi Cassazione avverso la sentenza n. 181/2021”, e questonumero “corrisponde esattamente con il numero della sentenza6 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026della Corte di Appello impugnata” (v. pp. 7 e 8 del ricorso perData pubblicazione 17/04/2026revocazione).1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto nella sua stessaprospettazione non denuncia un errore di percezione di unfatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa , bensì unerrore di valutazione.1.2. Tanto emerge per il fatto stesso che, per dimostrare lapretesa erronea percezione, i ricorrenti non sostengono che ilnumero del mese dovesse, come lo ha letto l’ordinanza nellaprima motivazione enunciata, leggersi come “7” e non come “2”sulla base della sola lettura, cioè percezione, del numero, delsegno numerico, cioè del preteso “fatto” che si assumeerroneamente percepito, bensì sostengono che quel fatto sidovesse leggere come segno numerico “7” sulla base di altri fatti,cioè: a) per il tramite di un confronto con il numero “2” riferito algiorno e con i numeri “2” componenti l’indicazione dell’anno; b)pe il tramite della indicazione del numero della sentenzaimpugnata in “n. 181/2021”, cioè in modo corrispondente aquello della sentenza della Corte di Appello di Palermo, e ciòancorché nella procura conferita non fosse stata indicata comeoggetto dell’impugnazione tale sentenza, ma una sentenza delTribunale di Caltanissetta, cioè quella di primo grado.Ebbene, il fondarsi il preteso errore di percezione del fattonon sulla base di esso solo, bensì dei detti diversi fatti, palesaallora che l’ordinanza impugnata avrebbe, in realtà, commessoun errore di valutazione, giacché nel ricostruire – in thesi -erroneamente il significato del numero indicante il mese dirilascio della procura, non lo avrebbe fatto solo apprezzando essonella sua consistenza grafica, cioè non sarebbe incorsa in erroresolo nel percepire esso numero, ma sulla base della suapercezione e della mancata considerazione di altri fatti grafici,uno dei quali, peraltro, quello sulla indicazione della sentenza7 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025oggetto di impugnazione, era errato.Numero di raccolta generale 10005/2026Quello che si denuncia è, dunque, in realtà un errDoatrae pu bdbliic azione 17/04/2026valutazione, nel senso che si prospetta che il segno graficorelativo al mese non avrebbe dovuto essere percepitodirettamente e, dunque, secondo il paradigma dell’art. 395 n. 4c.p.c., incontrastabilmente, come “7” anziché come “2”, maavrebbe dovuto esserlo sulla base di una valutazione alla streguadei diversi dati fattuali indicati.1.3. Il motivo, dunque, è inammissibile per tale ragione, nondenunciando un errore ai sensi del detto paradigma del n. 4dell’art. 395 c.p.c.2. Con il secondo motivo, parimenti privo di rubrica, iricorrenti censurano, assumendo l’esistenza di “un ulteriore viziorevocatorio di percezione”, la motivazione alternativa espressadall’ordinanza impugnata con il seguente passaggio: “se,viceversa, nel segno numerico incerto si dovesse identificare un“7”, la procura risulterebbe rilasciata in data 2 luglio 2021, equindi successivamente alla redazione del ricorso, che risale al 20maggio 2021. In questo caso, quindi, il ricorso sarebbeegualmente inammissibile, se è vero che la “necessaria specialitàdella procura per il ricorso per cassazione comporta che essadeve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenzaimpugnata e in data anteriore o contemporanea allasottoscrizione del ricorso”.Dopo avere assunto che non sarebbe condivisibile, alla luce diCass., Sez. Un., n. 2075 del 2024, l’affermazione della rilevanzadi una data anteriore alla sottoscrizione del ricorso, deducono –nell’ottica impugnatoria - che sarebbe stata confusa la data diredazione del ricorso (20 maggio 2021) con la sua sottoscrizionedigitale, che, invece, è avvenuta in data 5/7/2021, e, quindi,successivamente al conferimento della procura. Ciò si evince, siadal fatto che il ricorso non è firmato con grafia autografa, ma8 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026appunto digitalmente, nonché dalla pec di invio della notifica delData pubblicazione 17/04/2026ricorso e dalla pec di consegna, ove appunto si legge che vienenotificato file pdf.p7m del ricorso in cassazione. (v. p. 9 delricorso).2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Non denuncia, infatti, un errore di fatto, ma denuncia unpreteso errore di diritto di questa seconda motivazione, attesoche sostiene che erroneamente in iure sarebbe stataargomentata la non riferibilità della procura, pur rilasciata inipotesi il 2 luglio, al ricorso, perché redatto prima.Peraltro, una volta consolidatasi la prima motivazione, quellacensurata con il primo motivo, lo stesso scrutinio della secondacon il motivo in esame diverrebbe inutile pure se si trattasse dierrore di fatto.3. Con il terzo motivo i ricorrenti evocano un ulterioreasserito “vizio revocatorio di percezione”, prospettando quantosegue: “La Corte, in ogni caso, ha palesemente errato, violandoperaltro pure il diritto di difesa ex art. 24 Cost, a non avvedersiche il ricorso per cassazione non era affatto un atto scrittotradizionale, tant’è vero che non era affatto sottoscrittograficamente, ma trattavasi di un file nativo digitale pdf, poisottoscritto digitalmente in pdf.p7m, e così notificato acontroparte tramite pec. Senonché, nel 2021, non era ancorapossibile depositare presso codesta Corte il file eml, dall’esamedel quale ci si sarebbe facilmente avveduti della data di effettivasottoscrizione del ricorso, ma si è dovuto stampare la pec diinvio, accettazione e consegna, attestarne la conformità, edepositarla, quindi, cartacea”.Aggiungono, inoltre: “Se codesta Corte non avesse confuso itempi, non avvedendosi che trattavasi di file pdf nativo digitale,non sottoscritto graficamente, ma sottoscritto digitalmente,avrebbe certamente e preliminarmente concesso un termine per9 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026produrre il file eml della pec di consegna, dall’esame del quale,Data pubblicazione 17/04/2026di firma, ci si sarebbe accorti che il ricorso era appunto statosottoscritto digitalmente in data 5/7/2021 coincidente con la datadi notifica della pec” (v. p. 13 del ricorso).3.1. Il motivo non solo deduce nuovamente un preteso errorin iure, ma lo correla alla motivazione censurata con il secondomotivo, sicché è doppiamene inammissibile.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono “non essersiavveduta codesta Corte che questa difesa non era mai statapreventivamente avvisata di interloquire su tale nuova questionedel difetto di procura speciale. Infatti, la Corte si è pronunciata suuna nuova questione che non era stata mai proposta, neancheincidentalmente, da parte avversa, per come è dato leggersianche nel testo dell’ordinanza oggi impugnata "Il ricorso èinammissibile, sebbene per ragioni diverse da quelle eccepitedalla controricorrente, esito che dispensa questa Cortedall’illustrazione dei sei motivi in cui si articola la presenteimpugnazione" (cfr. ordinanza impugnata All. n. 2). E’ stato,quindi, deciso il ricorso, senza mai sollecitare il contraddittorio suldifetto di procura, ed in palese violazione dell'art. 101 e 112 cpc,sollevando d'ufficio tale nuova questione giuridica, senza,appunto, dare modo a questa difesa di replicare ed esporre leproprie difese su tale nuova questione giuridica”.4.1. Il motivo è inammissibile, giacché denuncia un pretesoerrore di diritto. Errore, peraltro, inesistente perché la Corte nondeve sollecitare il contraddittorio con previo rilievo dell’esistenzadi una causa di inammissibilità del ricorso, trattandosi diquestione di mero diritto (v. Cass., n. 26703/2018: “Nel giudiziodi cassazione la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi puòessere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare ilcontraddittorio, atteso che l'art. 382, comma 3, c.p.c. - non10 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025modificato dalla legge n. 69 del 2009 - nel disciplinare laNumero di raccolta generale 10005/2026statuizione conseguente a tale rilievo, non impone di sottDoatpa opurbrbelic azione 17/04/2026la questione alle parti in quanto costituisce norma speciale siarispetto all'art. 101, comma 2, c.p.c., sia rispetto all'art. 384,comma 3, c.p.c., il quale si applica nella diversa ipotesi in cui laCorte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza, pronuncia nelmerito assumendo i poteri del giudice della sentenza cassata”;Cass., n. 17456/2022, in tema di inammissibilità del ricorso percassazione proposto dallo stesso procuratore di due o più parti inconflitto di interessi; Cass., n. 7536/2022, ove si precisa: “Latardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senzanecessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porrea fondamento della decisione una questione non sottoposta alprevio contraddittorio delle parti non si applica alle questioni dirito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti danorme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado delprocesso, senza che tale esito processuale integri una violazionedell'art. 6, § 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione datadalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non vengapreviamente suscitato su questioni di rito che la parte, con unaminima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi oprefigurarsi”; cfr. inoltre Cass., Sez. Un., n. 30883/2024,secondo cui: “L'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltanto allarilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattualeche non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applicaal rilievo della tardività dell'impugnazione, la quale è circostanzaobiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delleparti e da queste agevolmente riscontrabile, e non si configuracome uno sviluppo inatteso della lite”.4.2. Peraltro, il motivo è ulteriormente inammissibile, inquanto non sorretto da interesse ad agire, ove si consideri chel’art. 182 cod. proc. civ., sia nel regime processuale anteriore alla11 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026riforma del 2022 sia nel nuovo regime, non è applicabile al fine diData pubblicazione 17/04/2026“sanare” la procura speciale per ricorrere e resistere nel giudiziodi cassazione.Le Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., n.37434/2022, punto 9) hanno infatti già avuto modo di affermareche l’art. 365 cod. proc. civ., rimasto inalterato dopo l’ultimariforma del processo civile, impone, com’è agevole cogliere, dueprerequisiti, che il difensore sia iscritto nell’albo speciale di cui alr.d.l. n. 1578/1933 e che sia munito di procura speciale. E per ilricorso per cassazione l’espressa specificazione di legge delinea,per così dire, un’area qualificata di specialità, che rendainequivoca la volontà, di colui che rilascia la procura, di avereinteso attribuire il mandato, collegato a un contratto d’operaprofessionale, al proprio avvocato d’impugnare davanti alla Cortedi Cassazione uno specifico e individuato provvedimentogiudiziario.Per questa ragione a una tale procura non s’addicono, comesi è visto, formule generiche e, comunque, non puntuali, cheevocano la difesa in “ogni stato e grado” o attribuiscono poteri ecompetenze al patrono del tutto estranei al giudizio dicassazione. Quel che serve indefettibilmente è che risulti indicatoil provvedimento avverso il quale si intenda ricorrere,provvedimento che, all’evidenza, deve essere stato pubblicato inepoca anteriore al rilascio della procura.4.3. Orbene, se il ricorso per cassazione deve esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscrittonell'apposito albo, munito di procura speciale, e se tale procura,per essere rispettosa del principio di specialità, deve contenere ilcerto e specifico riferimento alla decisione impugnata, non èconfigurabile un rilascio tardivo per ordine del giudice. Inoltre, lasanatoria non solo è incompatibile, per un verso, con la natura diprocura speciale, la quale presuppone che il cliente richieda,12 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025Numero di raccolta generale 10005/2026Data pubblicazione 17/04/2026il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudiziodavanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di unadata decisione, ma anche, per altro verso, con la disciplina di cuial r.d.l. n. 1578/1933, che limita l’abilitazione al patrociniodavanti alle giurisdizioni superiori agli avvocati iscrittinell’apposito albo; disciplina che resterebbe elusa da unasanatoria con effetto ex tunc.5. Con il quinto motivo i ricorrenti, richiamando il principioposto da Cass., Sez. Un., n. 2075/2024, deducono che “CodestaCorte, dopo l’emissione dell’ordinanza di cui si chiede larevocazione, ha comunque deciso a Sezioni Unite che “La procuracongiunta al ricorso ed il suo conferimento antecedentemente allapubblicazione del provvedimento, ma non successivamente allanotifica dello stesso, sono elementi sufficienti a soddisfarne ilrequisito di specialità” (v. p. 17 del ricorso).Affermano che, in relazione a tale principio, risulterebbeinequivocabilmente dimostrato “l’errore commesso conl’ordinanza di cui si chiede oggi la revocazione e la graveingiustizia della stessa, la quale ha, invece, ritenuto, ammesso enon concesso che ciò fosse vero, ed è stato sopra dimostrato chenon lo è, che non fosse possibile il rilascio della procura specialeprima della sottoscrizione del ricorso di cassazione” (v. p. 18).5.1. Il motivo è inammissibile, perché denuncia una quaestioiuris e non un errore di fatto. Quand’anche fosse scrutinabile,resterebbe assorbito ed irrilevante stante la sorte del primomotivo.6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.7. Le spese del presente giudizio di revocazione, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M13 di 14Numero registro generale 6697/2024Numero sezionale 4373/2025La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero di raccolta generale 10005/2026Condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favoDraeta pdubebllic azione 17/04/2026controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre spese forfettarienella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00,ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 13 novembre2025.Il PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA] FRASCA14 di 14
Sentenza Cassazione n. 10005/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris