CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 57-44335/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del primo motivo speso per censurare la motivazione di merito e per il manifesto deficit di interesse del secondo con il quale si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, viceversa già riconosciute in regime di equivalenza in primo grado. 1.1. Il primo motivo denuncia del tutto genericamente un deficit motivazionale della sentenza impugnata che non è dato cogliere dalla lettura del testo del provvedimento impugnato, ove chiara è la esposizione dei fatti, dei motivi di gravame e delle ragioni della ritenuta infondatezza di essi. 1.2. La difesa lamenta ancora violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla negazione delle richieste circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha invece confermato il giudizio di primo grado ove le circostanze attenuanti generiche erano state già riconosciute e stimate equivalenti alle contestate aggravanti. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n OIVUP-LeFlrY [OSCURATO:PERSONA]