CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 25093-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA ENTRA I E - RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;, ope legis; co.ntroricorrenti - avverso la sentenza n. 4759/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della v CTR per la Calabria — Catanzaro che ha riformato la pronuncia della CTP di Cosenza, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di imputazione reddito per ristretta base azionaria; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a tre motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per vizio assoluto di motivazione o motivazione apparente, per non aver dato conto delle ragioni a sostegno del decisum. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo Ric. 2020 n. 25093 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018); che, nello specifico, in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (cfr. Cass. VI — 5 n. 10480/2018; V, n. 13112/2020); che risulta sia mancata del tutto da parte della CTR la verifica dell'efficacia dimostrativa dei documenti prodotti dal ricorrente atta superare la presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972; che il motivo è fondato e assorbe in sé i restanti due motivi, ove con il secondo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché 2697 cc, in rapporto all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, nonché omesso esame di fatto decisivo, nella sostanza lamentando che la CTR abbia ignorato l'apporto probatorio del contribuente sui movimenti bancari che dimostravano il carattere neutro delle operazioni, nonché siasi appiattita pedissequamente sul PVC, oltre ad omettere l'esame delle prove contraria di parte privata, mentre -con il terzo motivo- si lamenta violazione ex art. 30 n 3 c.p.c. per non averispettato l'art. 2728 c.c., in quanto abbia dato per legittimo l'atto impositivo fondato per relationem sul PVC che ha dato per vero quanto doveva invece essere provato in ordine ai movimenti bancari.; PQM Ric. 2020 n. 25093 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria — Catanzaro, cui demanda altresì la regolazione delle spese dl presente giudizi