CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso del Mammolenti, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa (primi tre motivi) e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 ss. della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità; pag. 7, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; pag. 8, quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.); ritenuto che i motivi di ricorso del Fuda, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa (asseritamente improcedibile e non configurabile) e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 4, e 62-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 ss. della sentenza impugnata, quanto alla procedibilità ed agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità; pag. 7, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; pag. 8, quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; pag. 8 s. quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.