CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34120/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO dì PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12543-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato che, in relazione al primo motivo di ricorso, manifestamente infondata è la censura della mancata assunzione di prova decisiva essendo stata acquisita ed esaminata la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] indicata nella sentenza rescindente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e manifestamente infondata è la censura a riguardo della violazione del doppio grado di giurisdizione; Che, anche il secondo motivo di ricorso relativo alla affermazione di responsabilità è manifestamente infondato, essendosi dato puntuale conto della insussistenza della scriminante ex art. 54 cod. pen. (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e non essendo oggetto di devoluzione della sentenza rescindente l'ulteriore profilo della configurabilità del reato, altrimenti assorbente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci