CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03107/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TRENTO Si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del Riesame di Trento rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Marius NURI, confermando l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. di Trento applicativa della misura cautelare in carcere relativa ai reati di cui agli artt. 416, commi I-II-III-V, e 110, 112 n.1 e 2, 648 bis, 61 bis c.p. come contestati nell'imputazione provvisoria. rwA 2. Avverso il predetto provvedimento Marius NURI, a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione formulando due distinti motivi e concludendo con la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1 Con il primo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 125, 272, 273 e ss. 309 c.p.p., ed in correlazione agli artt. 416, commi I- II-III-V c.p., nonché 110, 112 n.1 e 2, 648 bis, 61 bis c.p., per inosservanza e/o erronea applicazione delle leggi penali e di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Quanto alla condotta ascritta a titolo di riciclaggio della somma di denaro pari a euro 119.980 derivante dal traffico di stupefacenti, unico reato fine contestato, il ricorrente si duole che il Tribunale di Trento avrebbe totalmente omesso di valutare le emergenze investigative, oggetto del ricorso per il riesame, da cui risulterebbe l'insussistenza del contestato reato di riciclaggio. In particolare, rileva che dagli atti emergerebbe che il Nuri non conoscesse affatto le modalità di riconoscimento indispensabili per la consegna del denaro secondo le intese dei compartecipi all'associazione, né vi sarebbero elementi per affermare la sua consapevolezza circa la provenienza illecita di quelle somme di denaro, nonché sul fatto che la consegna del denaro fosse prodromica ad attività di riciclaggio dello stesso, non essendo stata documentata la presenza di pregressi rapporti cori i membri dell'associazione criminale. Quanto, invece, alla contestazione di partecipare all'attività criminosa di un'associazione dedita alla "ripulitura" dei proventi illeciti dei traffico internazionale di stupefacenti, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] si limitò ad un unico ed occasionale episodio di consegna di denaro, da cui non sarebbe possibile ipotizzare ex se la sua partecipazione al sodalizio criminoso, essendo necessario al tal fine la prova dell'inserimento nella struttura organizzata e la consapevolezza di contribuire all'attuazione del programma criminoso, elementi che non sono stati riscontrati in capo al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 272, 273, 274, e 275 c.p.p., per inosservanza e/o erronea applicazione delle leggi penali, nonché vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed al diniego dell'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva. In particolare, si rileva che l'ordinanza impugnata avrebbe effettuato una valutazione del tutto generica e non personalizzata, dato che le condotte ascritte al ricorrente si limitano ad un unico episodio di consegna del denaro, da cui non sarebbe dato presumere l'inserimento stabile del Nuri, persona incensurata, priva di altre pendenze, munito di regolare permesso di soggiorno e di contratto di lavoro come giardiniere e domestico in Foligno, in un contesto criminoso definito "inquietante" né il "suo spessore criminale", considerato, altresì, che non risulterebbero contatti con i presunti sodali di un'associazione criminale che, peraltro, non sarebbe più operativa da anni. v [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché i motivi risultano infondati, tenuto conto anche del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato per remissione in libertà in data 3/10/2023 e risulta sottoposto a misura cautelare non detentiva. 1.1 In via preliminare giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure caute/ari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460-01). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze caute/ari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). (Cfr. Sez.2, n.27886 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Sez. 2, n.31553 del 17/05/2017, Rv. 270628-01). 2. Quanto al primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi di reato di cui agli artt. 416, commi I-II-III-V c.p., nonché 110, 112 n.1 e 2, 648 bis, 61 bis c.p., si ritiene che il provvedimento impugnato non è viziato sotto alcun profilo. Infatti, il Tribunale del Riesame ricostruisce in maniera dettagliata, richiamando parti significative dell'annotazione di P.G. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che riporta le dichiarazioni rese dall'agente sotto copertura, la vicenda che vide protagonista il ricorrente, insieme ad altro soggetto, nella consegna in data 19/06/2000 di una ingente somma di denaro, pari a circa 120.000 euro, ad uno sconosciuto (nella specie l'agente sotto copertura) con ie stesse modalità degli altri episodi di riciclaggio contestati nella complessa indagine contro il narcotraffico. Le doglianze difensive sul ruolo del Nuri e sulla sua consapevolezza circa la finalità di "ripulitura" del denaro consegnato con precise modalità operative, sono state attentamente esaminate dai giudici del Tribunale del riesame che le hanno confutate (si vedano in particolare le pagg. 10-11-12 dell'ordinanza), con argomentazioni logiche, coerenti e conformi ai canoni di valutazione degli indizi propri della fase cautelare. Peraltro, le doglianze del ricorrente in questa sede sono sostanzialmente ripetitive di quanto già prospettato al Tribunale del riesame e sono volte a riproporre una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti, senza, però, segnalare violazioni di legge o vizi di motivazioni risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alla contestazione di partecipazione ad un sodalizio criminoso ex art. 416, commi I; II, III e V, c.p.. A fronte della doglianza circa l'estraneità del Nuri all'associazione in quanto egli avrebbe partecipato ad un solo reato — fine, quello dei fatti accaduti il 19/06/2000, si rileva che l'ordinanza impugnata ha fornito una motivazione adeguata, partendo dal principio, qui condiviso, secondo cui la partecipazione all'associazione non sarebbe esclusa per il solo fatto di aver compiuto un unico reato — fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare in ogni caso la sussistenza del vincolo associativo. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in più occasioni che: "In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione" (cfr. di recente Sez.4, n.11470 del 9/03/2021, Scarcello, Rv.280703-02; Sez. 3, n.9459 del 6/11/2015, Venere, Rv. 266710-01). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha coerentemente sottolineato che l'indagato, seppur a livello di gravi indizi, è risultato essere ".. stato parte del sofisticato meccanismo deputato ad ostacolare l'identificazione della provenienza da delitto del denaro sporco proveniente dal narcotraffico", godendo della fiducia dei membri dell'associazione che gli affidarono la disponibilità di un'ingente somma di denaro in contanti, la cui quantità Nuri ben conosceva, e che egli consegnò ad uno sconosciuto con un meccanismo di riconoscimento collaudato da tempo, proprio dell'organizzazione criminale. Sono stati indicati, quindi, elementi indiziari tali da consentire di affermare, allo stato, l'inserimento del ricorrente come intraneo nell'associazione a delinquere, e le censure mosse non si confrontano con il quadro delineato nei due provvedimenti di merito. Il provvedimento impugnato, anche sotto questo profilo, non risulta perciò viziato e il ricorso va, quindi, rigettato. 3. Diverse valutazioni devono essere svolte in ordine al secondo motivo di ricorso, inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Va evidenziato che il ricorso è tarato con riferimento alla misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti della quale gli elementi evidenziati dalla difesa (partecipazione del Nuri ad un unico episodio di riciclaggio, incensuratezza, assenza di altre pendenze, assenza di successivi contatti con altri sodali, titolarità di un regolare contratto di lavoro) appaiono oggettivamente idonei a mettere in discussione la fondatezza della valutazione compiuta dai giudici di merito sull'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata (salvi i limiti del giudizio di legittimità, di cui in premessa). Tuttavia, nelle more del procedimento la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita da altra misura non detentiva, ragion per cui le deduzioni della difesa appaiono eccentriche rispetto all'attuale situazione cautelare del ricorrente, assai diversa da quella originaria oggetto del ricorso. La difesa, peraltro, non ha fatto pervenire nessuna memoria con motivi aggiunti che consentissero una valutazione del ricorso con riguardo alle esigenze cautelari rapportate alla nuova misura in atto. Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c