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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03194/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap- pello di Potenza, che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha ritenuto l'im- putato responsabile del reato di lesioni personali aggravate; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla negata sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. peri., è inammissibile, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-5); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia viola- zione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere motivato e con- notato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 5-6); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap- pello di Potenza, che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha ritenuto l'im- putato responsabile del reato di lesioni personali aggravate; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla negata sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. peri., è inammissibile, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-5); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia viola- zione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere motivato e con- notato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 5-6); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14
Sentenza Cassazione n. 03194/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris