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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23649/2026

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svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza resa il 3 dicembre 2024 dal Tribunale di Bergamo per avere sostituito la pena detentiva e la pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità e confermato nel resto l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di guida in stato di ebrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno.

Il ricorso è inammissibile.

I tre motivi in cui esso si articola (vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla dinamica del sinistro e alla sua ritenuta riconducibilità allo stato di ebbrezza; vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità della ricostruzione alternativa della difesa circa l'assunzione di alcol in epoca successiva al sinistro; vizio di motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito.

Rispetto al primo motivo di censura, la Corte di appello ha ben ricostruito la dinamica del sinistro e la relativa causa genetica, richiamando le modalità dell'incidente stradale le quali denotano una perdita completa di controllo del veicolo, indicativa di una grave assenza di lucidità.

La Corte territoriale ha adeguatamente illustrato la completa mancanza di segni di frenata sull'asfalto, la mancata adozione di manovre di emergenza, la mancata attivazione di contromisure da parte dell'imputato.

I sintomi tipici dello stato di ebrezza sono, peraltro, stati riscontrati dalle forze dell'ordine.

I primi due motivi, inoltro, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Quanto al secondo motivo, deve ricordarsi che la valutazione sull'attendibilità delle fonti di prova è problema che sfugge al sindacato della Corte di cassazione (ex multis, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623: "Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti").

Con riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena, infine, la sentenza impugnata (p. 9) ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali «non... è possibile effettuare una prognosi favorevole in ordine alla capacità dell'imputato di astenersi dalla commissione» di ulteriori reati (la presenza di precedente analogo, la totale assenza dì rammarico dopo l'incidente).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza resa il 3 dicembre 2024 dal Tribunale di Bergamo per avere sostituito la pena detentiva e la pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità e confermato nel resto l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di guida in stato di ebrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno. Il ricorso è inammissibile. I tre motivi in cui esso si articola (vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla dinamica del sinistro e alla sua ritenuta riconducibilità allo stato di ebbrezza; vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità della ricostruzione alternativa della difesa circa l'assunzione di alcol in epoca successiva al sinistro; vizio di motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Rispetto al primo motivo di censura, la Corte di appello ha ben ricostruito la dinamica del sinistro e la relativa causa genetica, richiamando le modalità dell'incidente stradale le quali denotano una perdita completa di controllo del veicolo, indicativa di una grave assenza di lucidità. La Corte territoriale ha adeguatamente illustrato la completa mancanza di segni di frenata sull'asfalto, la mancata adozione di manovre di emergenza, la mancata attivazione di contromisure da parte dell'imputato. I sintomi tipici dello stato di ebrezza sono, peraltro, stati riscontrati dalle forze dell'ordine. I primi due motivi, inoltro, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Quanto al secondo motivo, deve ricordarsi che la valutazione sull'attendibilità delle fonti di prova è problema che sfugge al sindacato della Corte di cassazione (ex multis, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623: "Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti"). Con riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena, infine, la sentenza impugnata (p. 9) ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali «non... è possibile effettuare una prognosi favorevole in ordine alla capacità dell'imputato di astenersi dalla commissione» di ulteriori reati (la presenza di precedente analogo, la totale assenza dì rammarico dopo l'incidente). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M
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