CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10846/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 1161/9/2016 della Commissione tributariaregionale della Toscana, depositata in data 28.6.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 3701/2017Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 10846/2026Data pubblicazione 23/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva presentato la dichiarazione deiredditi per gli anni di imposta 2006 e 2007, impugnava gli avvisi diaccertamento n. T8K010600136/2012, relativo all’anno di imposta 2006 en. T8K010600141, relativo all’anno di imposta 2007, con i quali l’Agenziadelle Entrate accertava nei suoi confronti maggiori redditi IRPEF, in partederivanti da utili extracontabili e in parte quali redditi di capitali, oltresanzioni, sulla base delle risultanze di un controllo fiscale iniziato neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settoreedilizio, della quale la contribuente era stata socia ed amministratrice.2.[OSCURATO:PERSONA] di Lucca, adita dalla contribuente,rigettava il ricorso.3.La C.T.R. della Toscana rigettava l’appello proposto dalla contribuente.4. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a sette motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. In data 20.11.2024 il difensore della ricorrente depositavadocumentazione.7. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve rilevarsi l’irrilevanza processuale delladocumentazione depositata dal difensore della ricorrente in data20.11.2024, consistente nella sentenza dichiarativa di apertura dellaliquidazione controllata n. 521/2024 del Tribunale di Roma, trattandosi dievento che non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione,caratterizzato dall’impulso d’ufficio (cfr. Cass. ord. n. 30785/2023 in temadi fallimento).Numero registro generale 3701/2017Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 10846/2026Data pubblicazione 23/04/20262. Con il primo motivo – rubricato «violazione dell’art. 32 del d.P.R. n.600/73, dell’art. 44, comma 1, lett. H), nonché dell’art. 47 del d.P.R. n.917/1986, dell’art. 2697, comma 1, c.c., nonché degli articoli 2727 e 2729c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..» la ricorrente assumeche il collegio di secondo grado, dopo aver citato precedenti di legittimitàconsolidati ma inconferenti, riteneva che la stessa non avesse fornitogiustificazioni delle movimentazioni finanziarie. Tale affermazione eraerrata in diritto, non potendosi pretendere dalla contribuente lagiustificazione di movimentazioni finanziarie relative a conti correntiintestati a soggetto terzo (la società [OSCURATO:SOCIETA].), con cuinon aveva più rapporti da anni, essendo stata, come affermato dallastessa C.T.R., amministratore unico dal 22 agosto 2006 al 30 giugno 2007,nonché socia al 50% dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.12.2007. In altri termini, lepresunzioni derivanti dall’art. 32 del d.p.r. n. 600/1973 non potevanoapplicarsi alla ricorrente, che non era titolare dei conti correnti intestatialla società ed aveva operato solo a mezzo delega per il periodo in cui erastata amministratore unico. Inoltre, la sentenza nulla diceva sull’impiegodelle notevoli somme che avrebbero costituito reddito per la ricorrente.3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art. 112 c.p.c. perviolazione del divieto di extra petizione, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c», deduce che, ove si volesse interpretare la sentenza,contenente affermazioni tra loro intrinsecamente contraddittorie, nel sensoche le movimentazioni finanziarie della società erano transitate sui conticorrenti personali, si dovrebbe configurare il vizio di extrapetizione,essendo diversa la causa petendi posta a fondamento della pretesatributaria.4. Con il terzo motivo, rubricato «violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c., nonché dell’art. 36, n. 4, D.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c» denuncia la contraddittorietà della motivazione,laddove la C.T.R., in narrativa faceva riferimento a “movimentazioniNumero registro generale 3701/2017Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 10846/2026Data pubblicazione 23/04/2026finanziarie transitate su conti della ricorrente”, mentre nella parte motivaaffermava che “la società non ha ottemperato all’invito a fornirechiarimenti in ordine ai movimenti finanziari richiesti dall’Agenzia delleEntrate con atto del 7 agosto 2009”, riconoscendo quindi che gli imponibiliaccertati erano costituiti da movimentazioni finanziarie transitate sui contidella società, delle quali la ricorrente non aveva fornito giustificazione, purnon essendone tenuta.5. Con il quarto motivo, rubricato «violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c., nonché dell’art. 36, n. 4, D.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4», la ricorrente, ribadito che i redditi accertati nei suoiconfronti si riferiscono alle movimentazioni finanziarie della società [OSCURATO:SOCIETA]., denuncia motivazione meramente apparente nellaparte in cui è stato affermato che “sotto il profilo del merito e delle proveposte dall’Agenzia delle Entrate a fondamento dell'accertamento si deveosservare che si evidenziano numerosi movimenti bancari sui contiinquisiti privi di reali giustificazioni come si evidenzia un intreccio dicomponenti ed amministratori che si succedono nella società compresa laD.[OSCURATO:SOCIETA], che la stessa ha presentato la dichiarazione Modellounico a firma [OSCURATO:PERSONA], quando la stessa non era più amministratrice,che le comunicazioni effettuate presso la Camera di Commercio noncoincidono con quelle dei documenti fiscali, che la contabilità non èconforme alle norme, vi sono anche fatture con lo stesso numero e condate ed importi diversi. La società non ha ottemperato all'invito a fornirechiarimenti in ordine ai movimenti finanziari, richiesti dall'Agenzia delleentrate con atto del 7 agosto 2009, ciò costituisce violazione dell'articolo32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/1972. Ciò oltre a legittimarel'operato dell'ufficio mette a nudo le responsabilità della società e degliamministratori in ordine ai rilievi mossi. Ne consegue che gli accertamentiemessi a carico della società e degli amministratori sono legittimi sia sottoil profilo formale che nel merito. Ed è del tutto evidente che il sistematicoNumero registro generale 3701/2017Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 10846/2026Data pubblicazione 23/04/2026disordine nella gestione delle risorse della contabilità è funzionale a intentievasivi e che l'Agenzia delle Entrate ha il potere e il compito di mettere inevidenzia e colpire. Si delineano quindi le responsabilità di partecontribuente, sotto il profilo del merito, proprio per la mancata produzionedi prove documentali idonee a controbattere l'attività accertatoridell'agenzia delle Entrate.”. La motivazione sarebbe evidentementeillogica, eludendo il thema decidendum. Le circostanze riportate inmotivazione non avevano infatti alcuna rilevanza, posto che lemovimentazioni finanziarie riguardavano i conti correnti della società.5.1. I suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.La ricorrente, che non riproduce in ricorso il contenuto dell’avviso diaccertamento, contravvenendo all’onere di specificità imposto dall’art. 366c.p.c., formula censure che si appalesano del tutto eccentriche rispettoall’oggetto del contendere, in quanto, come si evince dalla sentenzaimpugnata, gli avvisi di accertamento hanno ad oggetto i redditi personaliIRPEF della ricorrente, socia e per un certo periodo anche amministratricedella D.I.S. [OSCURATO:SOCIETA] negli anni 2006 e 2007, derivanti sia dalladistribuzione di utili extra contabili, quanto alle movimentazioni dallastessa effettuate sui conti correnti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,sia di capitale, per quanto riguarda le operazioni effettuate dalla stessa sualtri conti correnti, anche intestati ad altre società, nonché le operazioniextra conto dalla stessa effettuate.5.2. La ricorrente travisa il contenuto degli accertamenti, anche incontrasto con le difese assunte nei gradi di merito, per come riportatenella sentenza impugnata, assumendo sostanzialmente di essere statachiamata a rispondere dei debiti tributari della società, in palese contrastocon la natura degli accertamenti impugnati.6. Con il quinto mezzo di impugnazione, rubricato «violazione dell’art. 112c.p.c. per ultrapetizione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»,censura la sentenza nella parte in cui la C.T.R. ha affermato che ”gliNumero registro generale 3701/2017Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 10846/2026Data pubblicazione 23/04/2026accertamenti emessi a carico della società e degli amministratori sonolegittimi sia sotto il profilo formale che nel merito”, sostenendo trattarsi diun’affermazione del tutto estemporanea, atteso che la C.T.R. era chiamataa pronunciarsi solo in relazione all’accertamento emesso nei confrontidell’esponente, sicchè vi era una clamorosa ultrapetizione.6.1. Il motivo è infondato.6.2. Il riferimento all’accertamento emesso nei confronti della società([OSCURATO:SOCIETA].) non può ritenersi estemporaneo, posto che laverifica fiscale è iniziata proprio nei confronti della predetta società ed ilpresupposto dell’attribuzione di redditi personali a titolo di utiliextracontabili è l’esistenza di ricavi non dichiarati da parte della società,rivelatasi priva di sede, ma ciò nonostante formalmente attiva, avendopresentato dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni Iva incongruenti edeffettuato rilevanti compensazioni di crediti Iva.7. Con il sesto mezzo, rubricato «violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessoesame ed omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.», si assume che, nonostante nel proprio gravame fosse statoosservato che ”gli utili, come evidenziato a pagina 17 del ricorsointroduttivo, avrebbero dovuto essere innanzitutto contestati alla società enon al socio; inoltre l’ufficio avrebbe dovuto dimostrare l’effettivapercezione da parte del socio: invece nulla è stato provato al riguardo”,nulla era stato statuito dalla C.T.R., così come sulla censura secondo cui “Aciò si aggiunga che, anche ai fini di rilevare l’illogicità e la superficialitàdella pretesa fiscale l’esponente era socia nella misura del 50% sicchè glieventuali ed ipotetici utili avrebbero potuto essere accertati in capo allastessa solo per il 50% e non certo per l’intero”. Inoltre, l’appellante nonera socia al termine del periodo di imposta 2007, sicchè l’accertamentorelativo a tale anno si rivela comunque illegittimo”.8. Con il settimo ed ultimo motivo, rubricato «violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 36, n. 4, D.lgs. n. 546/1992, inNumero registro generale 3701/2017Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 10846/2026Data pubblicazione 23/04/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» si lamenta, in subordine, che,ove fosse configurabile un rigetto implicito delle censure di cui al sestomotivo, esso sarebbe sprovvisto di motivazione.9. I motivi sesto e settimo sono infondati.9.1. Vertendosi in tema di accertamento ex art. 41 d.p.r. 600/73 peromessa dichiarazione di redditi Irpef, non viene spiegata la ragione per laquale dell’omessa dichiarazione di tali redditi personali, derivanti dalladistribuzione di utili extracontabili, avrebbe dovuto rispondere la societàDSA. [OSCURATO:SOCIETA]., la quale semmai era tenuta a versare le impostedovute dalle persone giuridiche sui ricavi non dichiarati, dai qualiscaturiscono appunto gli utili presuntivamente attribuiti ai soci.9.2. Peraltro, non è necessario che sia stato emesso e notificato un avvisonei confronti della società di capitali prima della notifica degli accertamentiai soci relativamente all’omessa dichiarazione di utili extracontabili. Siveda, Cass. n. 7491/2024, in cui si è affermato che non necessariamenteogni accertamento nei confronti del socio deve essere preceduto da avvisod’accertamento emesso, valido ed efficace, nei confronti della società (arg.ad es. da Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10723 del 22/04/2021 eprecedenti ivi citati), a pena di invalidità.9.3. Nè era l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che gli utili eranostati distribuiti, perché la distribuzione si presume, stante la ristretta baseazionaria. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, infatti,nelle società di capitali a ristretta base partecipativa – come nel caso inesame -la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili operain ragione della sola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilitàper i soci di fornire la prova contraria, mediante la dimostrazione delladestinazione non personale degli utili ovvero del reinvestimento oaccantonamento degli stessi da parte della società, non rilevando, invece,la circostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul contopersonale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro naturaNumero registro generale 3701/2017Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 10846/2026Data pubblicazione 23/04/2026di utili non registrati nella contabilità (ex multis, Cass. n. 21158/2024,Cass. 24097/2025).10. Il ricorso va conclusivamente rigettato.11. Spese secondo soccombenza.12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquidain euro 7.500,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 19.2.2026Il PresidenteRoberta Crucitti