CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 34620/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminate congiuntamente per la connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio di ammissibilità perché, oltre ad essere versate in fatto, sono riproduttive di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova, concesso con ordinanza del 28 marzo 2023, con decorrenza dal 9 gennaio 2024, non ha fatto ricorso ad alcun automatismo, ma ha ritenuto decisive le gravi e reiterate violazione delle prescrizioni (non solo la ricaduta nel consumo di sostanze stupefacenti ma soprattutto il prematuro abbandono della comunità terapeutica senza autorizzazione) valutate, nel loro complesso, sintomatiche dell'inadeguatezza della misura concessa a perseguire, attraverso l'inserimento nella struttura comunitaria, gli obiettivi del programma terapeutico e rieducativo. Ha, invece, escluso, alla luce della condotta tenuta dal condannato durante la permanenza in comunità e delle ripetute manifestazioni della volontà di interrompere il percorso terapeutico, che l'abbandono sia stato il frutto di eventi improvvisi avvenuti all'interno del nucleo familiare di Perra. Si tratta di valutazioni, oltre che ancorante alle evidenze probatorie ampiamente richiamate, pienamente rispettose del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche di tipo terapeutico, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 - 01). 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e'condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R