CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che, con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma dr. [OSCURATO:PERSONA], formulata, nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], dal difensore e procuratore speciale di quest'ultimo, per avere detto giudice disposto il rinvio a giudizio dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, a ragione della decisione, l'assenza profili d'inscindibilità delle posizioni o di eventuali specifiche valutazioni effettuate unitamente all'emissione del decreto di rinvio a giudizio nei confronti del concorrente nel reato, che potessero aver compromesso l'imparzialità del decidente; Considerato altresì che, nell'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge penale, avendo il giudice a quo erroneamente preso a parametro della decisione la natura di provvedimento succintamente motivato del decreto che dispone il giudizio, omettendo di considerare che, comunque, il percorso decisionale del Giudice costituisce frutto di uno studio analitico del fascicolo processuale e della tesi di accusa nel suo complesso, rimarcando come - nel caso di specie - il ricorrente è concorrente nel reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sicché la valutazione della posizione processuale dei coimputati implica la conoscenza e la valutazione anche di quella del ricorrente; Ritenuto che si tratta di censure manifestamente infondate, essendosi la Corte di appello attenuta al corretto principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, Sez. 5, n. 1215 del 03/12/2020, dep 2021 , Sorato, Rv. 280131-02), secondo cui «Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato», sicché - con motivazione esaustiva - ha insindacabilmente ritenuto che il rinvio a giudizio dei coimputati non abbia comportato una valutazione di merito quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che possa costituire pregiudizio per la posizione di quest'ultimo; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore