CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 novembre 2024
Cassazione n. 30308/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 24370 / 20 18 R.G. sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -attuale ricorrente - contro domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -attuale intimato - per correzione di erroremateriale nell’ordinanza di questa Corte Suprema di Cassazione n. 5813/2024depositata il 5 / 3 /202 4 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che: l’attuale ricorrent e chied e la correzione dell’errore materiale contenuto nella citata ordinanza, osservando che è stato rigettato i l ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Difesa contro la sentenza n. 753/2018 della Corte d’Appello di Napoli, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, ma senza indicare nel dispositivo la distrazione in favore deldifensore, che ne aveva fattorichiesta nel controricorso; ritenuto che: «in caso di omessa pronuncia… sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione» (Cass. S.U. n. 22400/2018, che richiama altri precedenti conformi); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che l’ordinanza di questa Corte n. 5813/2024, depositata il 5 / 3 /202 4 , sia corretta aggiungendo , nel dispositivo, dopo l e parol e «e accessori di legge», le parole « da distrarre in favore dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario»; non si dà luogo a decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa (Cass. S.U. n. 29432/2024), dandosi altresì atto che non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 5813/2024, pubblicata in data 5/3/2024, sia corretto aggiungendo,dopo le parol e « e accessori di legge » , la seguente espressione: «da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria