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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 1988

Cassazione n. 41432/2025

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Firenze letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Passafiume, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l’istanza,proposta da [OSCURATO:PERSONA], di affidamento in prova al servizio sociale, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza della detenzione domiciliare e ha disposto la semilibertàcon autorizzazione a svolgere attività lavorativa.

Si rileva che non sussistono elementi per formulare un giudizio prognostico positivo sulla possibilità di rieducazione del condannatoe si mette in evidenza la gravità della condotta per la quale questi ha riportato condanna alla pena in esecuzione, la personalità dell’istante, ritenendo adeguata ai fini del reinserimento la misura della semilibertà con svolgimento di attività lavorativa richiesta in via subordinata. 2.Avverso l’ordinanza impugnata il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Si denuncia vizio motivazionale, sotto il profilo della manifesta illogicità inerente alla mancata concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione solo sulla base dei precedenti penali, senza tenere in considerazione la relazione degli esperti, lo svolgimento di attività lavorativa e la disponibilità di un’abitazione.

Si rimarca che il condannato non compie reati da più di dodici anni, che dal 2012 non ha posto in essere alcuna condotta pericolosa per la collettività.

Questi,come da relazione predisposta dal competente UEPE, risulta idoneo alla misura alternativa più ampia perché ha condotto negli ultimi anni una vita del tutto improntata al rispetto delle norme, dedicata al lavoro e alla cura della propria famiglia,tanto che già da due anni e mezzo svolge attività lavorativa di autista con ampia libertà di movimento.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, S. Passafiume, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l ’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1.1. Invero, la motivazione svolta appare di stile e non si confronta con i dati positivi assunti nel corso dell’istruttoria di cui il provvedimento impugnato comunque dà conto, in particolare con gli esiti della relazione UEPE.

Invero, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positividai quali sia possibile trarre un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Peraltro, ai fini dell’ammissione a misure alternative, deve sussistere un avviato, serio processo di revisione critica del passato e di risocializzazione, di qui la necessità di condurre, preliminarmente, un’attenta verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda dell’istante.

A tal fine, quindi, non possono assumere rilievo soltanto fattori negativi, quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza; né è necessaria la prova della completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che tale processo sia stato avviato (tra le altre, Sez. 1, n.43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 — 01).

Nell’affidamento in prova al servizio sociale, quindi, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria anche la valutazione della condotta del condannato successiva al reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione.

Dunque, appare necessario procedere all’esame delle condotte attuali, oltre che esaminare, per una valutazione complessiva, i precedenti penali e i carichi pendenti, nonché la gravità del reato relativo alla pena da eseguire.

Ciò, anche in assenza di completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente il mero avvio di tale processo critico (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/20118, S., Rv. 273985).

1.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che la motivazione svaluta, senza adeguata giustificazione logica , elementi senz’altro positiviai fini che interessano, con particolare riferimento alla condotta serbata in epoca successiva alla commissione dei fatti per i quali l’istante ha riportato la pena in esecuzione (fatti commessi da ultimo, in data 5 novembre 2012).

In particolare, la motivazione non tiene in alcun conto del l’assenza di condotte illecite successive a quelleper le quali è stata adottata la condanna in esecuzione (di cui al SIEP n. 1029/2022), nonché di carichi pendenti (v. p. 1 dell’ordinanza impugnata) e di elementi sintomatici di attuali collegamenti con ambienti di criminalità organizzata (v. nota dei Carabinieri di Firenze del 12 aprile 2025 di cui a p. 2 dell’ordinanza).

Infine, va riscontrato il denunciato travisamento per omissione del contenuto della relazione UEPE e il fatto che, in definitiva, unica ragione per la quale il Tribunaleha respin to la richiesta di misura meno gravosa è l’inidoneità del lavoro proposto perché comporterebbe spostamenti, senza considerare l’evenienza di poter intervenire con specifiche prescrizioni onde coordinare le peculiaritàdel lavoro proposto con le esigenze sottese alla misura alternativa; né queste sono specificamente indicate.

Infine, si riscontra che non si tiene conto, quali elementi positivi correlati alla successiva condotta,dell’esistenza di rapporti familiari stabili e consolidati, di cui rende conto la relazione UEPE (v. p. 2 dell’ordinanza).Tutti elementi di fatto di cui, comunque, il provvedimento dà conto ad altri fini e che, tuttavia, non sono presi in considerazione quanto alla misura alternativa richiesta in via principale, se non con formule di stile.

2. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze perché proceda , con nuovo, autonomo giudizio, al riesame dell’istanza di affidamento in prova.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto della richiesta di affidamento in prova, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Così deciso, il 30settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Firenze letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Passafiume, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l’istanza,proposta da [OSCURATO:PERSONA], di affidamento in prova al servizio sociale, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza della detenzione domiciliare e ha disposto la semilibertàcon autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Si rileva che non sussistono elementi per formulare un giudizio prognostico positivo sulla possibilità di rieducazione del condannatoe si mette in evidenza la gravità della condotta per la quale questi ha riportato condanna alla pena in esecuzione, la personalità dell’istante, ritenendo adeguata ai fini del reinserimento la misura della semilibertà con svolgimento di attività lavorativa richiesta in via subordinata. 2.Avverso l’ordinanza impugnata il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Si denuncia vizio motivazionale, sotto il profilo della manifesta illogicità inerente alla mancata concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione solo sulla base dei precedenti penali, senza tenere in considerazione la relazione degli esperti, lo svolgimento di attività lavorativa e la disponibilità di un’abitazione. Si rimarca che il condannato non compie reati da più di dodici anni, che dal 2012 non ha posto in essere alcuna condotta pericolosa per la collettività. Questi,come da relazione predisposta dal competente UEPE, risulta idoneo alla misura alternativa più ampia perché ha condotto negli ultimi anni una vita del tutto improntata al rispetto delle norme, dedicata al lavoro e alla cura della propria famiglia,tanto che già da due anni e mezzo svolge attività lavorativa di autista con ampia libertà di movimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, S. Passafiume, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l ’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Invero, la motivazione svolta appare di stile e non si confronta con i dati positivi assunti nel corso dell’istruttoria di cui il provvedimento impugnato comunque dà conto, in particolare con gli esiti della relazione UEPE. Invero, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positividai quali sia possibile trarre un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Peraltro, ai fini dell’ammissione a misure alternative, deve sussistere un avviato, serio processo di revisione critica del passato e di risocializzazione, di qui la necessità di condurre, preliminarmente, un’attenta verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda dell’istante. A tal fine, quindi, non possono assumere rilievo soltanto fattori negativi, quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza; né è necessaria la prova della completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che tale processo sia stato avviato (tra le altre, Sez. 1, n.43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 — 01). Nell’affidamento in prova al servizio sociale, quindi, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria anche la valutazione della condotta del condannato successiva al reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione. Dunque, appare necessario procedere all’esame delle condotte attuali, oltre che esaminare, per una valutazione complessiva, i precedenti penali e i carichi pendenti, nonché la gravità del reato relativo alla pena da eseguire. Ciò, anche in assenza di completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente il mero avvio di tale processo critico (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/20118, S., Rv. 273985). 1.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che la motivazione svaluta, senza adeguata giustificazione logica , elementi senz’altro positiviai fini che interessano, con particolare riferimento alla condotta serbata in epoca successiva alla commissione dei fatti per i quali l’istante ha riportato la pena in esecuzione (fatti commessi da ultimo, in data 5 novembre 2012). In particolare, la motivazione non tiene in alcun conto del l’assenza di condotte illecite successive a quelleper le quali è stata adottata la condanna in esecuzione (di cui al SIEP n. 1029/2022), nonché di carichi pendenti (v. p. 1 dell’ordinanza impugnata) e di elementi sintomatici di attuali collegamenti con ambienti di criminalità organizzata (v. nota dei Carabinieri di Firenze del 12 aprile 2025 di cui a p. 2 dell’ordinanza). Infine, va riscontrato il denunciato travisamento per omissione del contenuto della relazione UEPE e il fatto che, in definitiva, unica ragione per la quale il Tribunaleha respin to la richiesta di misura meno gravosa è l’inidoneità del lavoro proposto perché comporterebbe spostamenti, senza considerare l’evenienza di poter intervenire con specifiche prescrizioni onde coordinare le peculiaritàdel lavoro proposto con le esigenze sottese alla misura alternativa; né queste sono specificamente indicate. Infine, si riscontra che non si tiene conto, quali elementi positivi correlati alla successiva condotta,dell’esistenza di rapporti familiari stabili e consolidati, di cui rende conto la relazione UEPE (v. p. 2 dell’ordinanza).Tutti elementi di fatto di cui, comunque, il provvedimento dà conto ad altri fini e che, tuttavia, non sono presi in considerazione quanto alla misura alternativa richiesta in via principale, se non con formule di stile. 2. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze perché proceda , con nuovo, autonomo giudizio, al riesame dell’istanza di affidamento in prova. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto della richiesta di affidamento in prova, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso, il 30settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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