CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2025
Cassazione n. 37855/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA] 1.La C orte d’ a ppello di Bari, con sentenza del 1 3 febbraio 2025, in sede dirinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra sentenza della stessa C orte di a ppello, in p arziale riforma del la sentenza di condanna del Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due distinte fattispecie di cui all’art. 73,comma 1 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 9 e 10) alla pena di anni 3 di reclusionee e euro 12.400,00 di multa, riqualificata l’originaria l’imputazione in quelladi cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena in anni1 di reclusione e euro 3000 di multa . Perquanto di interesse in questa sede si deve dare atto : -chenella sentenza di primo grado la pena era stata determinata nel modo seguente:pena base per il reato di cui al capo 9 ) anni 6 di reclusione e euro 27.000,00 di multa, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generichead anni 4 di reclusione e euro 18.000,00 di multa, aumentata per la continuazionecon il reato di cui al capo 10 ) ad anni 4 mesi 6 di reclusione e d euro18.600 di multa, ridotta per il rito alla pena di anni 3 di reclusione e d euro 12.400,00di multa; -che nella prima sentenza della Corte di appello, annullata dalla Corte di Cassazione in relazione alla qualificazione giuridica, la pena era stata determinatanella misura seguente: pena base per il più grave delitto di cui al capo9) di anni 6 di reclusione e d euro 27.000 ,00 di multa, diminuita ex art. 62 bis cod. pen. alla pena di anni 4 di reclusione e d euro 18.000 ,00 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 10 ) di 1 mese di reclusioneed euro 600 ,00 di multa , fino ad arrivare alla pena di anni 4 mesi 1 di reclusioneed euro 18 . 600 ,00 di multa, ridotta per il rito alla pena di anni 2 mesi 8e giorni 20 di reclusione e d euro 12.400 ,00 di multa. -che nella sentenza emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio la pena è statadeterminata nel modo seguente: pena pase anni 1 mesi 3 di reclusione e d euro 4000 ,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 1 mesi 6 di reclusioneed euro 4500 ,00 di multa, diminuita per il rito alla pena di anni 1 di reclusioneed euro 3000 ,00 di multa . 2.Avverso la sentenza , ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore,formulando due motivi . 2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in particolare dell’art.597 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale violato il principio del divietodi “ reformatio in peius ” nella determinazione complessiva della pena con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensoreevidenzia che le due sentenze di merito, la n. 284/2021 R.G. emessa dal Gup del Tribunale di Foggia il 17 maggio 2021 e la n. 2384/2022 R.G. emessadalla Corte di Appello di Bari il 27 maggio 2022, avevano riconosciuto in favore del ricorrente le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione di un terzo. La Corte barese, in sede di giudizio di rinvio, nell’adeguarsi al principio espresso nella sentenza rescindente, ha riqualificato l’originaria fattispecie contestata ai capi 9 e 10 come reato di cui all’art. 73,comma5, d.P.R. n. 309/90 e ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione, senza tuttavia concedere le circostanze attenuanti generiche già concesse dal giudice di primo grado e i n tal modo è incorsa nella violazione dell’art. 597 , comma 3 , cod. proc. pen. . Sulla concessione delle circostan z e attenuanti generiche da parte del primo giudice e su l relativo capo della sentenza si era formatoil giudicato implicito, non essendo stata tale statuizione interessata dalla sentenzadi annullamento. Il difensore richiama i precedenti di questa Corte con cuisi è evidenziato che in caso di impugnazione proposta dal solo imputat o viola ildivieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che, riducendo l’entitàdella pena complessivamente irrogata, escluda le circostanze attenuanti generiche,già applicate in primo grado (Sez . 5 del 27/01/2020 n. 11730; S ez . 2 del18/10/2013 n. 45973) . 2.2.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 597 cod. proc. pen. con riferimento alla violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all’aumento di pena disposto per la continuazione.Dopo che la Corte di appello aveva quantificato l’aumento a titolo dicontinuazione per il reato satellite in mesi 1 di reclusione e d euro 600 ,00 di multa, con la sentenza impugnata la Corte ha operato per il reato satellite l’aumentodi mesi 3 di reclusione e d euro 500 ,00 di multa . Il difensore ri corda chenel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato violail divieto di reformatio in peius , il giudice che, riqualificato in termini di minoregravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, pur irrogando una sanzionecomplessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applica per i reatisatelliti un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice nella sentenza riformata ( S ez. 2 del 06/05/2016 n. 34387; S ez. 2 del 18/10/2013n. 45973). 3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamenteal trattamento sanzionatorio . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere accolto limitatamente al primo motivo e deve essererigettato nel resto . 2.Il primo motivo , con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanzeattenuanti generiche, è fondato . 2.1.Com'è noto, l'appello del Pubblico Ministero attribuisce al giudice " ad quem"gli ampi poteri decisori delineati nell' art. 597 , co mma 2 , c od . proc. p en . . Ove i l gravame riguardi una sentenz a di condanna , è possibile dare al fatto una qualificazione giuridica più grave (pur se nei limiti dellacompetenza del giudice di primo grado), mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare misure di sicurezza, nonché adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge ; ove il gravame riguardi una sentenza di proscioglimento, è possibile pronunciare condanna,se del caso emettendo alcune delle sopra indicate statuizioni, nonché confermare il primo esito anche modificando la formula; ove, infine, vi sia conferma della sentenza di primo grado è possibile applicare, modificare o escludere, nei casi previsti dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza. A norma dell' art. 597 , co mma 3 , c od . p roc . p en . , invece, ove il gravame sia proposto solo dall 'imputato, opera il divieto di “ reformatio in peius ” . Intal caso, infatti, il Giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputatocon formula meno favorevole e revocare benefici, mentre può dare al fattouna qualificazione giuridica diversa e più grave, purché non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado. L'art.597, co mma 4 , c.p.p. non solo conferma il divieto di “ reformatio in peius ” , mane rafforza l'efficacia sotto il profilo del contenuto, stabilendo che se viene accoltol'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere "corrispondentemente"diminuita. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.40910 del 27/09/2005 , Rv. 232066 , ponendosi espressamente in linea con le sentenzeSez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Rv. 196894 e Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995,Rv. 201034, hanno affermato ch e n el giudizio di appello, il divieto di“reformatio in peius ” della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono allasua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. E ciò in quanto il divieto di "reformatioin peius " investe anche i singoli elementi che compongono la pena complessivae riguarda non solo il risultato finale di essa, ma tutti gli elementi del calcolo relativo: la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 597 cod. p roc . p en . individua, come elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione,con conseguente obbligo di diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati,anche se unificati per la continuazione . Inapplicazione di tale principio è stato ritenuto che vi sia violazione di tale divieto nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato diuna sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione,non si diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta pur pronunciandosi l'assoluzione per un reato - satellite (Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018,Rv. 273570 - 01; Sez. 3, n. 17731 del 15/02/2018, Rv. 272779 - 01;Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, Rv. 271626 - 01; Sez. 3, n. 17113 del 16/12/2014,dep. 2015, Rv. 263387 - 01; Sez. 3, n. 38084 del 23/06/2009, Rv. 244961- 01). Il divieto di " reformatio in peius ", che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, è applicabile anche al giudizio rescissorio . In merito ai rapporti tra giudizio rescissorio a seguito di annullamento in sede di legittimità e divieto di “ reformatio in peius ” , costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il detto divieto non subisce alcuna violazione laddove la sentenza di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, in quanto la sentenza di secondo grado annullata non ha determinato il consolidamento di alcuna posizione processuale, ovvero allorquando la sentenza annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento (si vedano sul punto, ex plurimis, Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278680, Sez. 3, n. 9698 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 269277, e, con riferimento all’annullamento della sentenza di primo grado per ragioni processuali, oltre a Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, Rv. 233729, anche Sez. 3, n. 6710 del 18/10/2017, Rv. 272117, e Sez. 2, n. 24820 del 25/02/2009, Rv. 244453). Di contro, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell’imputato per ragioni di merito, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall’annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen., la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d’appello con la sentenza annullata (Sez. 2, n. 7808 del 2019, dep. 2020, cit., che, peraltro, fa esplicito riferimento alla sostanzialmente conforme Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2016, Rv. 268315, oltre che a Sez. 4, n. 20337 del 07/03/2017, Rv. 270704, secondo cui il divieto in oggetto opera anche nel giudizio di rinvio nel caso in cui la sentenza di appello annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato contro una sentenza di condanna, mentre non opera nel caso in cui la sentenza annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento; sul punto si veda anche la precedente Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258652, per la quale il divieto opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero) Tali principi sono stati ribaditi da Sez. 4, n. 31840 del 17/05/2023 , Rv. 284862– 01 , secondo cui v iola il divi eto di " reformatio in peius" il giudice di appello che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicatoimplicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento ; nonché da S ez. 5, n. 11730 del 27/01/2020 , Rv. 278928- 01 secondo cui in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, violail divieto di " reformatio in peius " la decisione del giudice di appello che, pur riducendo l'entità della pena complessiva irrogata, escluda le circostanze attenuantigeneriche, già applicate in primo grado. 2.2.Nelcaso di specie l a Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la precedentesentenza della Corte di Appello limitatamente alla applicabilità della fattispeciedi cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90. Ne consegue che per tuttii punti della decisione diversi dalla qualificazione giuridica, ivi compresa la statuizione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche contenutanella sentenza di primo grado, non appellata dal pubblico ministero, siè formato il giudicato progressivo. LaCorte di appello di Bari, dunque, nel riformare la sentenza di primo grado e nel riqualificare i fatti nel senso anzidetto, senza, tuttavia, riconoscere le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. già concesse e coperte dal giudicato implicito,è incorsa nella violazione del divieto di " reformatio in peius " . 3.Ilsecondo motivo , con cui si deduce la violazione del divieto “ reformatio in peius" in relazione all’aumento individuato dal giudice del rinvio a titolo di continuazione,è infondato . 3.1.La regola dettata dalle Sezioni Unit e n . 40910 del 27/09/2005 cit. riguardatutte le ipotesi in cui i parametri e la sequenza di raffronto rimangano identici;quando, invece, mutano i parametri e/o la sequenza, il mero raffronto "matematico"tra le componenti della pena non riesce più a fornire un adeguato criteriodi verifica di una eventuale “ reformatio in peius ” , poiché, modificandosi i reciprocirapporti ponderali dei singoli elementi, salta il presupposto stesso per effettuareun utile confronto (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107). Lasentenza delle Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014 cit . ha affermato che,non viola il divieto di “ reformatio in peius ” previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene quando la regiudicanda satellite diventa quella più grave o quando cambia la qualificazione giuridica), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quelloritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. In continui tà con tale indirizzo si è affe rmato che n el giudizio di appello, la riqualificazione del fatto accompagnata dall'applicazione delle circostanzeattenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo gradonon integra una violazione del divieto di " reformatio in peius ", atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzionefinale non superiore a quella in precedenza inflitt a ( Sez. 5 , n. 15130 del 03/03/2020,Rv. 279086 – 02 ) . 3.2.Ne consegue che nel caso di specie la Corte in sede di rinvio , ope rata la derubricazionedei reati nella fattisp ecie di cui all ’ art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90,legittimamente ha operat o per la continuazione con il reato satellite un aumentodi pena maggiore rispetto a q uello del giudice della sentenza annullata . La giurisprudenza citata nel ricorso ( Sez. 2 n. 3 4387 del 06/05/2016 , Rv.267583; Sez. 2 , n. 45973 del 18/10/2013 , Rv. 257522 ) si riferisce a casi diversirispetto a quello in esame, in cui il giudice di appello non aveva oper ato lariqualificazione de l fatto contestato . 4.Ne consegue che la sentenza impugnat a deve essere annullata limitatamenteal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generich