CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 29523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 13.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo molisano, in data 26.10.2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti capi ai A), B), C), D), E), F) e G) e, riuniti gli stessi nel vincolo della continuazione nel più grave delitto contestato al capo B), ricondotto il fatto nella ipotesi "lieve" già contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen., esclusa la aggravante di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 625 cod,. pen. contestata sui capi A), C), D), E), F), e G), ritenuta inoltre la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in misura equivalente alla aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. contestata sul capo C), lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di mesi 9 e giorni 15 di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Cierello lamentando: 2.1 nullità della sentenza per violazione degli artt. 525 comma 2, 468, 493 cod. proc. pen., 111 Cost., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte ha disatteso il primo motivo di appello concernente il diniego di un rinvio sollecitato dalla difesa per poter presentare una nuova lista testimoniale ed articolare nuove richieste istruttorie in conseguenza del mutamento della persona fisica del giudicante; richiama, a tal proposito, l'arresto delle SS.UU. Bajirhami e le considerazioni svolte in quella sede con riguardo ad una evenienza esattamente sovrapponibile a quella verificatasi nel caso di specie; 3. la Procura Generale aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020, da valere anche ed eventualmente come memoria, concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che, effettivamente, la difesa del ricorrente aveva avuto contezza del mutamento della persona fisica del giudicante soltanto in udienza e che la richiesta difensiva non era generica; aggiunge che, in ogni caso, pur depurate delle imprecisioni sopra indicate, il giudice di prime cure aveva ciò non di meno operato una delibazione delle richieste istruttorie nell'ambito delle proprie intatte facoltà ed ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen.; 4. in data 25.1.2023 il processo era stato differito pendendo, ancora, il termine per la proposizione della querela in relazione ai delitti di furto, consumato o tentato, di cui ai capi A), D), E), F) e G) della rubrica per i quali, come è noto, il D. Lg.vo 150 del 2022 ha introdotto la procedibilità ad istanza di parte con termine sino al 31.3.2023 per la sua attivazione. 5. la Procura Generale ha trasmesso una nuova requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: segnala, infatti, come non sussistesse, in capo al difensore, alcun diritto ad ottenere un rinvio all'esito del mutamento della composizione del collegio giudicante. 6. Il ricorso è inammissibile, con conseguente irrilevanza della sopravvenuta procedibilità a querela di una serie di reati ritenuti in continuazione nella sentenza qui impugnata dovendo trovare applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D. L.vo. 10 aprile 2018, n. 36 (cfr., Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) quando si era ribadito che la "pendenza" del processo, cui consegue l'obbligo del giudice di rilevare, anche in sede di legittimità, il difetto di querela, è legata alla corretta instaurazione del contraddittorio che, come è noto, non può dirsi intervenuta in presenza di un ricorso inammissibile non soltanto per ragioni di natura formale ma, anche, per la manifesta infondatezza o genericità delle doglianze (cfr., Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01), con conseguente impossibilità, da parte del giudice di attivare i propri poteri cognitivi anche di natura officiosa. 6.1 Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella dichiarata assenza dell'imputato (detenuto per altro e rinunciante a comparire), era stata aperta l'istruttoria dibattimentale ed erano stati escussi diversi testi del PM mentre altri testi erano stati sentiti alle udienze del 3.10.2019, del 9.1.2020 e del 19.2.2020; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi, era stata disposta la rinnovazione del dibattimento per l'intervenuto mutamento della persona fisica del giudicante per cui, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presente l'imputato, cui nel frattempo era stata revocata la misura degli arresti domiciliari, il processo era stato deciso. Con l'atto di appello, la difesa aveva tuttavia eccepito la nullità della sentenza di primo grado; aveva fatto presente che in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore aveva potuto prendere atto dell'intervenuto mutamento della persona fisica del giudicante e, perciò, soltanto in quel momento aveva potuto avanzare una richiesta di termine a difesa per l'esercizio delle facoltà difensive di cui agli artt. 468 e 493 cod. proc. pen. stigmatizzando la erroneità del provvedimento con cui il Tribunale l'aveva respinta, sul rilievo secondo cui la difesa non aveva proceduto al deposito della lista testi entro il termine perentorio stabilito. La Corte di appello ha respinto la doglianza facendo presente che "seppure indubbio è che la difesa ... abbia chiesto rinvio del dibattimento allorquando appreso in udienza del mutamento del magistrato procedente e che tale istanza motivatamente sia stata disattesa, è qui da ribadire ... che la stessa richiesta non è stata in quella sede specificamente motivata circa l'eventualità di produrre nuove prove testimoniali al nuovo magistrato procedente, né l'istanza reiterata in sede di conclusioni, ed anzi neppure consta una sollecitazione di integrazione probatoria officiosa ex art. 507 cod. proc. pen. a chiusura dell'istruttoria dibattimentale" di tal ché "... non può ... in base al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la mera circostanza del mutamento della persona del magistrato, imporre un rinvio del processo a fronte di una del tutto generica richiesta di eventuale articolazione di prove orali svolta da taluna delle parti processuali" (cfr., pagg. 5-6). 6.2 La decisione è senz'altro errata. È sufficiente, a tal fine, richiamare l'arresto delle SS.UU. n. 41736 del 2019 "Bajrami" in cui la Corte, in motivazione, ha escluso che "... la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l'eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., senz'altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 cod. proc. pen., come sarà chiarito più ampiamente in seguito)". 6.3 Se non ché, quella così consumatasi con l'illegittimo diniego di un termine a difesa, integra una nullità - al più - a regime intermedio che avrebbe dovuto essere dedotta entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. mentre il difensore, presente, dopo che il giudice aveva respinto la richiesta di differimento del processo, nulla aveva eccepito (cfr., sulla natura della nullità e la conseguente decadenza dal termine per eccepirla, tra le altre, Sez. 1 - , n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823 01; Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246777 01; Sez. 5, n. 19524 del 02/04/2007, Navoni, Rv. 236643 - 01). 7. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro tremila da versare in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali