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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07882/2023

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 14726-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], LIPPOLIS Giovanni , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], ARMENTANO Marco , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL].eu- Ricorrenti econtroricorrenti incidentali CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Controricorrentee ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 1187/07/2019della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 7.11.2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’udienza pubblica del 13 ottobre2022; Responsabilità di amministratorie liquidatori–Condono ex l. 197 del 2022 RGN 14726/2020 Consigliere rel.

Federici lette le conclusioniscritte della Procura Generale, nella persona del Sost ituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] All’esito di una verifica condotta da funzionari dell’Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci e/o liquidatori o amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima ritenuta soggetto interposto o fittizio, fu emesso l’avviso d’accertamento, con cui fu contestata un’evasione d’imposta ai fini Ires e Irpef relativamente all’anno 2012.

Con l’atto impositivo nello specifico furono sottopo sti a tassazione i proventi conseguiti per effetto di una complessa operazione, consistita nella previa simulazione della cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. delle quote possedute dal Lando nella [OSCURATO:SOCIETA]., nellatrasformazione della cedentein una s.a.s., nell’illegittima anticipazione degli utili conseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla cessionaria Liar, che a sua volta ne aveva dispostola devoluzione al Lando a corrispettivo della cessione, nell’omessa tassazione dei dividendi ricevuti, nella deduzione del costo della acquisizioneda parte della Liar, infine nella cessazione dell’attività e cancellazione di entrambe le società, ormai svuotate di ogni utile e patrimonio.

L’Ufficio ritenne pertanto di contestare una maggiore Ires sul reddito conseguito dalla Engineerss.r.l., pari ad € 2.213.354,00, nonché l’omessa effettuazione e versamento di ritenute d’acconto dovute sul dividendo conseguito dal Lando per € 1.083.143,00, oltre interessi e irrogazione delle sanzioni.

Degli importi rispondevano gli odierni ricorrenti, nelle qualità innanzi specificate.

Contestando la ricostruzione dell’operazione, i ricorrenti adirono la Commissione tributaria provinciale di Torino, che con sentenza n. 1262/06/2018, ne accolse le ragioni, annullando l’avviso d’accertamento.

L’appello, proposto dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, fu accolto in parte con la sentenza n. 1187/07/2019.

Il giudice regionale ha ritenuto di disattendere gran parte delle articolate difese dei contribuenti, riconoscendo la finalità fraudolenta delle operazioni concatenate messe in atto dai ricorrenti.

Ha ritenuto invece di annullare l’atto impositivo quanto alla contestazione relativa all’omessa RGN 14726/2020 Consigliere rel.

Federici ritenuta d’acconto, nonché quanto al disconoscimento degli importi già dichiarati e versati dai soci in ragione delle proprie quote di partecipazione, che l’Amministrazione finanziaria sosteneva non doversi considerare.

Avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto il ricorso, ora al vaglio della Corte, affidandosi a diciassette motivi, chiedendone la cassazione.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale con duemotivi.

Successivamente alla celebrazione dell’udienza pubblica del 13 ottobre 2022, tenutasi ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in l. 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di definire il carico nelle more affidato all’Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 231 e segg., della l. 29 dicembre 2022, n. 197.Riconvocato il collegio, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 la causa è statadi nuovo riservata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ai sensi d e ll’art. 1, commi 231 e ss., della l. n. 197 del 2022, ha manifestato l’intenzione di avvalersidella definizione del carico affidato all’Agenzia delle entrate-Riscossione, de rivante dall’iscrizione a ruolo delle somme dovute in forza della sentenza n. 1187/07/2019, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, ora oggetto di impugnazione, e relativaall’avviso d’accertamento per cui è causa.

Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.

La causa va dunque sospesa ai sensi dell’art. 1, comma 236 della l. n. 197 del 2022, ai fini delle determinazioni di cui ai commi 237 e 238 della medesima legge, e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio, ex art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 14726-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], LIPPOLIS Giovanni , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], ARMENTANO Marco , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL].eu- Ricorrenti econtroricorrenti incidentali CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Controricorrentee ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 1187/07/2019della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 7.11.2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’udienza pubblica del 13 ottobre2022; Responsabilità di amministratorie liquidatori–Condono ex l. 197 del 2022 RGN 14726/2020 Consigliere rel. Federici lette le conclusioniscritte della Procura Generale, nella persona del Sost ituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] All’esito di una verifica condotta da funzionari dell’Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci e/o liquidatori o amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima ritenuta soggetto interposto o fittizio, fu emesso l’avviso d’accertamento, con cui fu contestata un’evasione d’imposta ai fini Ires e Irpef relativamente all’anno 2012. Con l’atto impositivo nello specifico furono sottopo sti a tassazione i proventi conseguiti per effetto di una complessa operazione, consistita nella previa simulazione della cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. delle quote possedute dal Lando nella [OSCURATO:SOCIETA]., nellatrasformazione della cedentein una s.a.s., nell’illegittima anticipazione degli utili conseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla cessionaria Liar, che a sua volta ne aveva dispostola devoluzione al Lando a corrispettivo della cessione, nell’omessa tassazione dei dividendi ricevuti, nella deduzione del costo della acquisizioneda parte della Liar, infine nella cessazione dell’attività e cancellazione di entrambe le società, ormai svuotate di ogni utile e patrimonio. L’Ufficio ritenne pertanto di contestare una maggiore Ires sul reddito conseguito dalla Engineerss.r.l., pari ad € 2.213.354,00, nonché l’omessa effettuazione e versamento di ritenute d’acconto dovute sul dividendo conseguito dal Lando per € 1.083.143,00, oltre interessi e irrogazione delle sanzioni. Degli importi rispondevano gli odierni ricorrenti, nelle qualità innanzi specificate. Contestando la ricostruzione dell’operazione, i ricorrenti adirono la Commissione tributaria provinciale di Torino, che con sentenza n. 1262/06/2018, ne accolse le ragioni, annullando l’avviso d’accertamento. L’appello, proposto dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, fu accolto in parte con la sentenza n. 1187/07/2019. Il giudice regionale ha ritenuto di disattendere gran parte delle articolate difese dei contribuenti, riconoscendo la finalità fraudolenta delle operazioni concatenate messe in atto dai ricorrenti. Ha ritenuto invece di annullare l’atto impositivo quanto alla contestazione relativa all’omessa RGN 14726/2020 Consigliere rel. Federici ritenuta d’acconto, nonché quanto al disconoscimento degli importi già dichiarati e versati dai soci in ragione delle proprie quote di partecipazione, che l’Amministrazione finanziaria sosteneva non doversi considerare. Avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto il ricorso, ora al vaglio della Corte, affidandosi a diciassette motivi, chiedendone la cassazione. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale con duemotivi. Successivamente alla celebrazione dell’udienza pubblica del 13 ottobre 2022, tenutasi ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in l. 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di definire il carico nelle more affidato all’Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 231 e segg., della l. 29 dicembre 2022, n. 197.Riconvocato il collegio, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 la causa è statadi nuovo riservata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ai sensi d e ll’art. 1, commi 231 e ss., della l. n. 197 del 2022, ha manifestato l’intenzione di avvalersidella definizione del carico affidato all’Agenzia delle entrate-Riscossione, de rivante dall’iscrizione a ruolo delle somme dovute in forza della sentenza n. 1187/07/2019, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, ora oggetto di impugnazione, e relativaall’avviso d’accertamento per cui è causa. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa ai sensi dell’art. 1, comma 236 della l. n. 197 del 2022, ai fini delle determinazioni di cui ai commi 237 e 238 della medesima legge, e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il giudizio, ex art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo. Così decis
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