CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 22854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14400-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] medici [OSCURATO:PERSONA] commissioni invalidità - Compenso R.G.N. 14400/2018 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6429/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2017 R.G.N. 1882/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, rigettava la domanda dei ricorrenti in epigrafe indicati, di condanna al pagamento in loro favore dello straordinario espletato per le attività svolte nelle commissioni mediche di verifica sull’invalidità civile per il triennio 2007-2009. 2. La Corte territoriale fondava le ragioni della decisione sui seguenti argomenti: a) lo straordinario per i medici dirigenti Inps doveva essere eccezionalmente autorizzato dall’ente in relazione alle attività individuate dallo stesso datore, laddove, nel caso di specie, fino al 2009, nessuna individuazione delle attività era stata posta in essere, né lo straordinario era stato autorizzato, non potendosi qualificare autorizzazione la lettera del coordinatore dei medici legali versata in atti;b) a seguito del passaggio dell’attività di verifica delle invalidità civili dalle AA.SS.LL. all’INPS, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato previsto nel c.c.n.i., all’art. 4, comma 1, che “a decorrere dal primo aprile del 2007, è costituito, nell’ambito delle risorse economiche del fondo per la retribuzione di accessoria di cui all’art. 2, il fondo per la retribuzione di risultato per compensare l’attività dei medici dell’istituto che hanno aderito a partecipare alle commissioni mediche di verifica”; c) che detta previsione conferma(va) che l’attività in esame fosse di natura istituzionale, aggiuntiva e rientrante negli obiettivi da raggiungere, pertanto remunerata con la retribuzione di risultato, con la conseguenza che l’orario di lavoro è indifferente rispetto al raggiungimento degli obiettivi, di modo che alcun rilievo aveva che l’attività svolta fosse ricompresa o meno nelle 38 ore del tetto orario settimanale; d) la retribuzione di risultato remunera, infatti, anche l’attività svolta dai dirigenti oltre l’orario ordinario, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui era espressamente previsto dal c.c.n.i. che l’effettuazione delle attività presso le commissioni di verifica fosse da ricondurre nell’alveo della retribuzione di risultato. 3. Avverso detta decisione i medici ricorrono per cassazione con tre motivi. 4. Resiste l’Inps, con controricorso e depositando memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del c.c.n.l. 2002-2005, relativo all’Area VI della dirigenza, applicabile ai medici previdenziali, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2108 c.c., dell’art. 1, comma 2, lett. c) e art. 5 d.lgs. n. 66 del 2003, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Si sostiene, in primo luogo, che - a differenza di quanto ritenuto dalla Corte partenopea - la comunicazione del coordinatore dei medici legali dovesse essere interpretata come autorizzazione allo svolgimento dello straordinario e che, in ogni caso, la prestazione svolta dai medici dovesse esse re remunerata ex art. 2041 c.c., avendo tratto la pubblica amministrazione ingiustificato arricchimento da essa. Si lamenta altresì che la Corte di appello avrebbe ignorato la circostanza che, pure anteriormente all’introduzione del badge, nel periodo qui in rilievo, la durata delle Commissioni mediche di verifica era comunque oggetto di registrazione, sicché era ben possibile determinare il numero di ore di straordinario espletato. Si insiste inoltre sulla valenza precettiva e non programmatica dell’art. 89 cit. e si sostiene che, in ogni caso, il diritto al riconoscimento del lavoro straordinario trova la sua fonte nell’art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 66 del 2003 che definisce straordinario il lavoro prestato oltre la soglia delle 40 ore settimanali o oltre la diversa soglia prevista dalla contrattazione collettiva (nella specie pari a 38 ore settimanali ex art. 89 cit.). Si ribadisce ancora che le presta zioni rese dai controricorrenti in orario pomeridiano configurassero lavoro straordinario e andassero conseguentemente compensate con emolumento aggiuntivo rispetto alla retribuzione di risultato che è espressione qualitativa del lavoro svolto (a differenza di quella quantitativa di cui, invece, è espressione lo straordinario), senza che ciò comporti, a differenza di quanto si legge nella sentenza di appello, una duplicazione di retribuzione per la stessa identica prestazione. 2. Con la seconda doglianza si rappresenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 1 del ccnl di comparto per aver la sentenza impugnata escluso il diritto dei ricorrenti alla retribuzione per lavoro straordinario sulla base della presunta natura dirigenziale del ruolo rivestito dai medici presso l’ente convenuto. Si rileva , al riguardo, che i ricorrenti, seppur inquadrati come dirigenti medici di seconda fascia, non godono dell’autonomia gestionale ed organizzativa tipica del profilo apicale. Anche alla luce di detto rilievo, si insiste ancora nel sostenere che lo svolgimento di un orario di lavoro superiore alle 38 ore settimanali comporti svolgimento di lavoro straordinario. 3. Con il terzo mezzo, si lamenta la violazione dell’art. 10 della l. n. 248 del 2005. Si deduce che in virtù dell’art. 10 cit. l’attività svolta dai medici quali componenti delle commissioni riveste carattere istituzionale, sicché contraddittoria ed erronea è la motivazione della sentenza, che la definisce aggiuntiva rispetto a quella istituzionale, dunque remunerata con la retribuzione di risultato. Trattandosi di prestazione oraria straordinaria eccedente l’orario settimanale di 38 ore settimanali, la stessa va remunerata quale lavoro straordinario. 4. I tre motivi possono essere analizzati tutti congiuntamente, in armonia con i principi già affermati dal giudice di legittimità, sia in Sez. L, n. 32617/2022, che nella successiva Sez. L, n.7100/2023, al cui percorso motivazionale il Collegio integralmente si riporta anche ex art.118 c.p.c., non essendo state proposte questioni, né prospettati nuovi argomenti che impongano la rivisitazione degli approdi già raggiunti. 5. In via preliminare va ribadito quanto affermato da Sez. U, n. 9146 del 2009, Rv. 607467 - 01. In tema di dirigenza sanitaria, l'art. 65 del c.n.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude, in generale, il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli. Del pari va ribadito, quanto già affermato da Sez. L, n. 8261 del 2017, rv. 643587-01. Il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato dagli artt. 24, comma 3, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché 60, comma 3, del c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l’attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall’Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto; ne consegue che l’incarico di componente delle commissioni invalidi civili, in quanto conferito al dirigente in ragione del ruolo rivestito, non comporta alcun diritto a compensi aggiuntivi. Nello stesso senso, con riguardo ai medici dipendenti delle Asl, Sez. L. n. 28150 del 2018, rv. 651517 - 01, ha ulteriormente ribadito che i dipendenti delle unità sanitarie locali, componenti delle commissioni invalidi civili, non hanno diritto a compensi aggiuntivi, dal momento che l'attività svolta non esula dal rapporto di impiego, la cui disciplina esclude che il datore possa riconoscere emolumenti ulteriori non previsti dalla disciplina contrattuale. Muovendo, insomma, dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve nuovamente rimarcarsi che il trattamento fondamentale ed accessorio dei dirigenti è omnicomprensivo e li remunera di tutti i compiti e funzioni svolti, nonché per qualsiasi incarico conferito in ragione dell’ufficio o comunque conferito dall’Amministrazione. I richiamati principi, seppure affermati in relazione alla dirigenza medica del S.S.N., orientano nell’interpretazione delle analoghe disposizioni dettate per altri comparti.Le clausole contrattuali che riconoscono compensi aggiuntivi per determinate prestazioni hanno quindi portata eccezionale (e sono conseguentemente di stretta interpretazione) e ciò in ragione del rilievo che - come anticipato - gli incarichi istituzionali conferiti o svolti per designazione dal datore di lavoro rientrano nell’ambito della retribuzione dei dirigenti che, come più volte anticipato, è onnicomprensiva. E’ evidente, alla luce di quanto si è innanzi esposto, allora, che l’art. 65 cit. non è altro che espressione di un principio già immanente nel sistema, non è una disposizione speciale, esprimendo piuttosto un cardine in materia di retribuzione dei dirigenti, nella specie sanitari: il riconoscimento di retribuzioni ulteriori richiede previsioni espresse e derogatorie del principio di onnicomprensività. Né il principio poc’anzi ricordato soffre eccezioni quanto al superamento del normale orario di servizio previsto dal c.c.n.l., nella specie fissato, lo si ribadisce, nella misura di 38 ore settimanali. Del resto, nel pubblico impiego contrattualizzato, la regolazione dei compensi non può che discendere dall’applicazione degli artt. 2, comma 3, e 24, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. 5.1. Nell’ipotesi qui all’attenzione, in applicazione dell’art. 10 della l. n. 248 del 2005, come peraltro sostenuto e riconosciuto dalle stesse parti ricorrenti, osserva il Collegio che le attività istituzionali svolte dai medici presso le Commissioni di verifica per le invalidità civili costituiscono attività istituzionale dell’ente, quindi ordinaria.La sentenza della Corte territoriale laddove afferma (cfr. pag. 3) che l’attività dei medici era di natura istituzionale, aggiuntiva e rientrante negli obiettivi da raggiungere, tanto intendeva affermare, ovvero che con il citato art. 10 la partecipazione alle Commissioni di verifica per l’invalidità civile si aggiungeva quale ulteriore attività di natura istituzionale alle altre già di “competenza” dell’ente. In ogni caso, in disparte quanto dalla Corte territoriale affermato, il Collegio qui ribadisce che, in virtù dell’art. 10 della l. n. 248 del 2005, l’attività istituzionale dell’Inps era stata ampliata in modo tale da ricomprendere la partecipazione alle Commissioni di verifica delle invalidità civili. Proprio detto punto di partenza, peraltro implicitamente riconosciuto dalle stesse parti ricorrenti nel terzo motivo, porta ad escludere la fondatezza della pretesa. Ed infatti, poiché l’attività che viene in rilievo è attività istituzionale, attività (di regola) ordinaria, al cui espletamento, quindi, devono attendere funzionalmente l’ente e i suoi dirigenti, va esclusa la rilevanza ai fini della decisione dell’art. 89 del c.c.n.l., che si riferisce, invece, alle attività eccezionali da individuarsi da parte degli enti nell’ambito della propria autonomia organizzativa. Nel caso di specie, l’attività non è eccezionale e quindi si colloca al di fuori dell’alveo applicativo dell’art. 89 cit. In conclusione, qui richiamati ex art. 118 disp. att. c.p.c. gli ulteriori snodi motivazionali della pronunzia n. 32617 del 2022, va qui ribadito che nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva. In difetto di detta previsione collettiva, non essendo possibile ricondurre le pretese nell’ambito della portata normativa dell’art. 89 cit., il ricorso deve essere rigettato, non senza rilevare, inoltre, come nell’ ipotesi qui all’attenzione, secondo quanto evidenziato nella sentenza di merito, è proprio la contrattazione collettiva a disporre espressamente che la retribuzione di risultato riguardi anche la partecipazioni alle commissioni di verifica per le invalidità civili, di tal che anche sotto tal profilo la domanda dei controricorrenti è infondata. 5.2. Alla luce di quanto innanzi va altresì precisato che: a) risultano assorbite le questioni dedotte nel primo motivo sia quanto all’esistenza (negata nella sentenza di appello) di una autorizzazione allo svolgimento dello straordinario, sia in relazione alla documentazione delle ore di straordinario, pur in assenza di badge non senza sottacere che le doglianze sono altresì inammissibili nella parte in cui si traducono, di fatto, in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio;b) in disparte i profili di inammissibilità derivanti dalla novità della questione, alla quale non fa cenno la sentenza impugnata, è evidentemente infondata la proposta domanda di ingiustificato arricchimento, essendo le prestazioni de quibus - come detto - retribuite con la retribuzione di risultato. 5.3. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6.1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 113 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. PQM rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Sussi