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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 22014/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 11/02/2026 del tribunale di Teramo; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Teramo ha convalidato il provvedimento del Questore di Teramo del 4.2.2026, nella parte in cui si disponeva, accanto al divieto di accedere per otto anni a tutti gli impianti sportivi nazionali e ai correlati luoghi interessati alla sosta al transito e trasporto di coloro che partecipano o assistono a manifestazioni calcistiche che si svolgano presso i predetti impianti, l'obbligo di comparire presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA] ogni domenica e altro giorno infrasettimanale in cui si svolgano manifestazioni sportive di calcio, cui partecipi la squadra del [OSCURATO:PERSONA] 1924, quindici minuti dopo l'inizio dell'incontro e trenta minuti prima del termine della manifestazione sportiva.

L'ordinanza era adottata in relazione all'art. 6 comma 5 della L. 401/89, ai sensi del quale "i/ divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

In caso di condotta digruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione.

Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.....".

2. Avverso la ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di carenza di motivazione in relazione a censure proposte con memoria depositata ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis L. 401/89 e riguardanti la circostanza non veritiera per cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe depositato memorie difensive come dedotto dalla questura locale, oltre a consistere nella richiesta di valutare i presupposti di necessità e urgenza del provvedimento, evidenziandosi la ultroneità del provvedimento convalidato rispetto ad altro Daspo già emesso, sempre per 8 anni e in ordine ad analogo obbligo di non accedere ad impianti sportivi e zone limitrofe, la impossibilità per il ricorrente di accedere ad impianti sportivi per impedimento derivante dagli stessi sistemi informatici di rilascio dei biglietti, il deterrente derivante dalla violazione del divieto del primo comma di cui all'art. 6 citato, la circostanza della insussistenza di ogni impellenza di limitare la libertà personale in ragione della adozione del provvedimento questorile in questione dopo 9 mesi dai fatti, la insussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, la necessità di disapplicare la recidiva amministrativa contestata valutando la congruità della durata dell'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto alla deduzione della non veridicità della omesso deposito di memorie difensive in relazione alla procedura amministrativa, come sostenuto dalla Questura, si osserva che nella misura in cui si tratti di memorie inerenti l'iter di adozione del provvedimento da parte del Questore esse non possono rilevare ai fini della valutazione della ordinanza di convalida del giudice, atteso che in ordine a tale fase giurisdizionale rilevano solo le memorie difensive di cui al comma 2 bis dell'art. 6 citato secondo cui "la notifica di cui al comma 2 ( del provvedimento adottato dal Questore ndr) deve contenere l'avviso che /l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento".

Con riguardo a tale ultima memoria, che il ricorrente sostiene avere depositato con ben due pec presso l'ufficio giudiziario, si osserva invece quanto segue.

Innanzitutto, a fronte di un invio non effettuato mediante portale, come rilevato dallo stesso ricorrente, l'utilizzo di pec per ovviare a tale procedura predeterminata impone un onere dell'interessato di assicurarsi che la stessa pec e il suo contenuto siano stati sottoposti al giudice competente: circostanza non emergente né dedotta, e anzi esclusa dalla stessa missiva di accompagnamento, da cui si legge la mera richiesta "che venga sottoposta al Gip competente di turno rappresentando altresì l'impossibilità di depositarla tramite portale in quanto il numero di procedimento non è comunicato allo scrivente e attiene inoltre al mod.

"k" ovvero "45" non contemplato dal sistema".

Ad ogni modo, oltre alla suesposta considerazione in ordine alla effettiva e tempestiva e corretta comunicazione della memoria, si deve altresì osservare che tutte le questioni sollevate in ricorso e con la citata memoria o trovano comunque risposta nella ordinanza impugnata o risultano giuridicamente irrilevanti, così che rileva, per questi ultimi casi, il principio per cui le argomentazioni giuridiche delle parti o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione, quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01).

Si osserva allora, nello specifico, che: 1) deve tenersi conto del principio generale, valevole anche nel caso di specie, per cui l'omessa considerazione da parte del giudice di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione della decisione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione. (cfr. in tema di impugnazione, Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019„ Rv. 277667 - 01); 2) rispetto alla richiesta di valutare le ragioni di necessità e urgenza che sarebbe stata formulata in memoria, essa è del tutto destituita di fondamento, atteso che tali ragioni non devono essere valutate in occasione di ogni giudizio di convalida del provvedimento questorile del tipo di quello qui in esame: infatti, intema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, grava sul destinatario del provvedimento questorile, che intende contestare l'omessa motivazione circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza giustificative dell'adozione della misura dell'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia, provare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del giudice, posto che l'invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare. (Sez. 3, n. 6586 del 17/12/2024, dep. 2025, Rv. 287519 - 01).

Manca ogni deduzione e dimostrazione in tal senso da parte del ricorrente; 3) quanto alla prospettata ultroneità del provvedimento convalidato rispetto ad altro Daspo già emesso sempre per 8 anni e in ordine ad analogo obbligo di non accedere ad impianti sportivi e zone limitrofe, essa è normativamente superata proprio dalla previsione ex art. 6 comma 5 L. 401/89: essa ne configura la possibilità di adozione sancendo - proprio rispetto all'esistenza necessaria di un precedente Daspo disegnato dal Legislatore come presupposto e che la norma assume come meramente amministrativo e non giudiziario, e quindi non contemplante l'obbligo di presentarsi presso uffici di polizia giudiziaria - che "nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo" del comma 5 - che attiene appunto alla prescrizione del comma 1 dell'art. 6 secondo cui "il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime" - "è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 (ossia l'obbligo di presentazione ndr) e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni....." (in tal senso cfr. anche (Sez. 3, n. 39131 del 18/04/2023, Rv. 285212 - 01 per cui in tema di misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, ai fini dell'aggravamento del divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (cd.

DASPO) mediante aumento della sua durata, è necessario che sia stato in precedenza emesso, nei confronti del destinatario di tale provvedimento, un DASPO amministrativo di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401); 4) quanto alla tesi della impossibilità per il ricorrente di accedere ad impianti sportivi per impedimento derivante dagli stessi sistemi informatici di rilascio dei biglietti, essa è inficiata in nuce e quindi era di per sé inammissibile giuridicamente, atteso che trascura come il provvedimento e la convalida in questione attengano precipuamente non al profilo, meramente amministrativo,del divieto di accesso ad impianti sportivi e zone limitrofe, quanto a quello di rilievo giurisdizionale dell'obbligo di presentazione; 5) riguardo alla tesi della deterrenza derivante dalla violazione del divieto del primo comma di cui all'art. 6 citato, va ribadita la riposta immediatamente precedente oltre che il rilievo di cui al punto 3, quanto alla espressa previsione normativa, con chiara infondatezza giuridica della deduzione; 6) in ordine alla deduzione della circostanza della insussistenza di ogni impellenza di limitare la libertà personale in ragione della adozione del provvedimento questorile in questione dopo 9 mesi dai fatti, va ribadito che non rileva il profilo della necessità e urgenza come già rilevato al punto 2 e 3 ; 7) quanto alla deduzione circa la insussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, essa trova risposta e smentita nella coerente, puntuale, esaustiva ed eloquente motivazione ( cfr. pagine 2 e 3 della ordinanza impugnata), che delinea le ragioni per cui alla luce di uno scontro intervenuto tra tifoserie addirittura solo incontratesi fortuitamente per strada e non in relazione alla partecipazione ad una partita delle rispettive squadre, è emersa la naturalezza di moti belligeranti del ricorrente, il suo ruolo di elemento di spicco della tifoseria corrispondente, aduso alla concezione della fede sportiva come spinta per il dileggio e la menomazione fisica dei sostenitori di altre squadre anche al di fuori dell'occasione di una partita di calcio, in grado di realizzare, con ferocia, condotte penalmente rilevanti in assenza di qualsivoglia apprezzabile ragione, così da poter a ragione porre in essere condotte analoghe nel corso di altri fortuiti incontri con frange estreme di altre tifoserie, con cui l'uomo mostra di sentirsi in eterna quanto irrazionale lotta; 8) quanto alla dedotta necessità di disapplicare la recidiva amministrativa contestata vale ancora una volta quanto osservato in ordine ai punto 3 oltre che la motivazione sintetizzata al punto 7 circa il quadro personologico e comportamentale delineato in ordine al ricorrente; 9) circa la deduzione volta a far valutare la congruità della durata dell'obbligo di presentazione, emerge una sostanziale risposta sul punto alla luce del più che fosco quadro disegnato in ordine al ricorrente e di cui è presente una sintesi in relazione al punto 7.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 11/02/2026 del tribunale di Teramo; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Teramo ha convalidato il provvedimento del Questore di Teramo del 4.2.2026, nella parte in cui si disponeva, accanto al divieto di accedere per otto anni a tutti gli impianti sportivi nazionali e ai correlati luoghi interessati alla sosta al transito e trasporto di coloro che partecipano o assistono a manifestazioni calcistiche che si svolgano presso i predetti impianti, l'obbligo di comparire presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA] ogni domenica e altro giorno infrasettimanale in cui si svolgano manifestazioni sportive di calcio, cui partecipi la squadra del [OSCURATO:PERSONA] 1924, quindici minuti dopo l'inizio dell'incontro e trenta minuti prima del termine della manifestazione sportiva. L'ordinanza era adottata in relazione all'art. 6 comma 5 della L. 401/89, ai sensi del quale "i/ divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta digruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.....". 2. Avverso la ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di carenza di motivazione in relazione a censure proposte con memoria depositata ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis L. 401/89 e riguardanti la circostanza non veritiera per cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe depositato memorie difensive come dedotto dalla questura locale, oltre a consistere nella richiesta di valutare i presupposti di necessità e urgenza del provvedimento, evidenziandosi la ultroneità del provvedimento convalidato rispetto ad altro Daspo già emesso, sempre per 8 anni e in ordine ad analogo obbligo di non accedere ad impianti sportivi e zone limitrofe, la impossibilità per il ricorrente di accedere ad impianti sportivi per impedimento derivante dagli stessi sistemi informatici di rilascio dei biglietti, il deterrente derivante dalla violazione del divieto del primo comma di cui all'art. 6 citato, la circostanza della insussistenza di ogni impellenza di limitare la libertà personale in ragione della adozione del provvedimento questorile in questione dopo 9 mesi dai fatti, la insussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, la necessità di disapplicare la recidiva amministrativa contestata valutando la congruità della durata dell'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto alla deduzione della non veridicità della omesso deposito di memorie difensive in relazione alla procedura amministrativa, come sostenuto dalla Questura, si osserva che nella misura in cui si tratti di memorie inerenti l'iter di adozione del provvedimento da parte del Questore esse non possono rilevare ai fini della valutazione della ordinanza di convalida del giudice, atteso che in ordine a tale fase giurisdizionale rilevano solo le memorie difensive di cui al comma 2 bis dell'art. 6 citato secondo cui "la notifica di cui al comma 2 ( del provvedimento adottato dal Questore ndr) deve contenere l'avviso che /l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". Con riguardo a tale ultima memoria, che il ricorrente sostiene avere depositato con ben due pec presso l'ufficio giudiziario, si osserva invece quanto segue. Innanzitutto, a fronte di un invio non effettuato mediante portale, come rilevato dallo stesso ricorrente, l'utilizzo di pec per ovviare a tale procedura predeterminata impone un onere dell'interessato di assicurarsi che la stessa pec e il suo contenuto siano stati sottoposti al giudice competente: circostanza non emergente né dedotta, e anzi esclusa dalla stessa missiva di accompagnamento, da cui si legge la mera richiesta "che venga sottoposta al Gip competente di turno rappresentando altresì l'impossibilità di depositarla tramite portale in quanto il numero di procedimento non è comunicato allo scrivente e attiene inoltre al mod. "k" ovvero "45" non contemplato dal sistema". Ad ogni modo, oltre alla suesposta considerazione in ordine alla effettiva e tempestiva e corretta comunicazione della memoria, si deve altresì osservare che tutte le questioni sollevate in ricorso e con la citata memoria o trovano comunque risposta nella ordinanza impugnata o risultano giuridicamente irrilevanti, così che rileva, per questi ultimi casi, il principio per cui le argomentazioni giuridiche delle parti o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione, quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01). Si osserva allora, nello specifico, che: 1) deve tenersi conto del principio generale, valevole anche nel caso di specie, per cui l'omessa considerazione da parte del giudice di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione della decisione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione. (cfr. in tema di impugnazione, Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019„ Rv. 277667 - 01); 2) rispetto alla richiesta di valutare le ragioni di necessità e urgenza che sarebbe stata formulata in memoria, essa è del tutto destituita di fondamento, atteso che tali ragioni non devono essere valutate in occasione di ogni giudizio di convalida del provvedimento questorile del tipo di quello qui in esame: infatti, intema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, grava sul destinatario del provvedimento questorile, che intende contestare l'omessa motivazione circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza giustificative dell'adozione della misura dell'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia, provare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del giudice, posto che l'invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare. (Sez. 3, n. 6586 del 17/12/2024, dep. 2025, Rv. 287519 - 01). Manca ogni deduzione e dimostrazione in tal senso da parte del ricorrente; 3) quanto alla prospettata ultroneità del provvedimento convalidato rispetto ad altro Daspo già emesso sempre per 8 anni e in ordine ad analogo obbligo di non accedere ad impianti sportivi e zone limitrofe, essa è normativamente superata proprio dalla previsione ex art. 6 comma 5 L. 401/89: essa ne configura la possibilità di adozione sancendo - proprio rispetto all'esistenza necessaria di un precedente Daspo disegnato dal Legislatore come presupposto e che la norma assume come meramente amministrativo e non giudiziario, e quindi non contemplante l'obbligo di presentarsi presso uffici di polizia giudiziaria - che "nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo" del comma 5 - che attiene appunto alla prescrizione del comma 1 dell'art. 6 secondo cui "il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime" - "è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 (ossia l'obbligo di presentazione ndr) e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni....." (in tal senso cfr. anche (Sez. 3, n. 39131 del 18/04/2023, Rv. 285212 - 01 per cui in tema di misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, ai fini dell'aggravamento del divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (cd. DASPO) mediante aumento della sua durata, è necessario che sia stato in precedenza emesso, nei confronti del destinatario di tale provvedimento, un DASPO amministrativo di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401); 4) quanto alla tesi della impossibilità per il ricorrente di accedere ad impianti sportivi per impedimento derivante dagli stessi sistemi informatici di rilascio dei biglietti, essa è inficiata in nuce e quindi era di per sé inammissibile giuridicamente, atteso che trascura come il provvedimento e la convalida in questione attengano precipuamente non al profilo, meramente amministrativo,del divieto di accesso ad impianti sportivi e zone limitrofe, quanto a quello di rilievo giurisdizionale dell'obbligo di presentazione; 5) riguardo alla tesi della deterrenza derivante dalla violazione del divieto del primo comma di cui all'art. 6 citato, va ribadita la riposta immediatamente precedente oltre che il rilievo di cui al punto 3, quanto alla espressa previsione normativa, con chiara infondatezza giuridica della deduzione; 6) in ordine alla deduzione della circostanza della insussistenza di ogni impellenza di limitare la libertà personale in ragione della adozione del provvedimento questorile in questione dopo 9 mesi dai fatti, va ribadito che non rileva il profilo della necessità e urgenza come già rilevato al punto 2 e 3 ; 7) quanto alla deduzione circa la insussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, essa trova risposta e smentita nella coerente, puntuale, esaustiva ed eloquente motivazione ( cfr. pagine 2 e 3 della ordinanza impugnata), che delinea le ragioni per cui alla luce di uno scontro intervenuto tra tifoserie addirittura solo incontratesi fortuitamente per strada e non in relazione alla partecipazione ad una partita delle rispettive squadre, è emersa la naturalezza di moti belligeranti del ricorrente, il suo ruolo di elemento di spicco della tifoseria corrispondente, aduso alla concezione della fede sportiva come spinta per il dileggio e la menomazione fisica dei sostenitori di altre squadre anche al di fuori dell'occasione di una partita di calcio, in grado di realizzare, con ferocia, condotte penalmente rilevanti in assenza di qualsivoglia apprezzabile ragione, così da poter a ragione porre in essere condotte analoghe nel corso di altri fortuiti incontri con frange estreme di altre tifoserie, con cui l'uomo mostra di sentirsi in eterna quanto irrazionale lotta; 8) quanto alla dedotta necessità di disapplicare la recidiva amministrativa contestata vale ancora una volta quanto osservato in ordine ai punto 3 oltre che la motivazione sintetizzata al punto 7 circa il quadro personologico e comportamentale delineato in ordine al ricorrente; 9) circa la deduzione volta a far valutare la congruità della durata dell'obbligo di presentazione, emerge una sostanziale risposta sul punto alla luce del più che fosco quadro disegnato in ordine al ricorrente e di cui è presente una sintesi in relazione al punto 7. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammiss P.Q.M
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