CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01138/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24768/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Fallimento della società “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del curatore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avversol’ordinanza della Corte di cassazione 31 ottobre 2023 n. 30214; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] donò ai due figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà di un immobile sito ad Avezzano, esteso su due piani e composto da 11,5 vani, nonché la circostante corte di 240 metri quadrati. Contestualmentedonò alla moglie il 50% del diritto di abitazione, riservando a sé la restante metà. Oggetto: revocazione - omesso rilievo di una clausola “abusiva” -errore percettivo - esclusione. N.R.G.: 24768/23 Camera di consiglio del 15 novembre 2024 2. Nel 2014 la [OSCURATO:SOCIETA]., e nel 2015 la [OSCURATO:SOCIETA]. , con distinti atti di citazione impugnarono la donazione ai sensi dell’art. 2901 c.c.. Dedussero di essere creditori di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di due decreti ingiuntivi non opposti, fondati su due fideiussioni rilasciate dal suddetto [OSCURATO:PERSONA] a favore dei due istituti di credito. I due giudizi vennero dichiarati interrotti a causa del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta conseguente al fallimento della società di persone “[OSCURATO:PERSONA] diCostantino s.n.c.”, di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio. [OSCURATO:PERSONA] fallimentare riassunse il giudizio introdotto da [OSCURATO:SOCIETA], coltivando l’azione pauliana proposta da quest’ultima società, ex art. 66 l. fall.. 3. Nel 2018 il Tribunale di Avezzano, riuniti i giudizi, accolse la domanda e dichiarò inefficace la donazione. La Corte d’appello de L’Aquila rigettò il gravame proposto dai donatari. Questa Corte, adìta dai soccombenti, con ordinanza 31.10.2023 n. 30214 rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Di tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo i ricorrenti deducono che costituì “errore percettivo” il non avere questa Corte rilevato che le due fideiussioni prestate da [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbero dovute ritenere nulle, perché contenenti clausole frutto di un accordo limitativo della concorrenza concluso davari istituti di credito, tra i quali i due enti attori, e sanzionato dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato. N.R.G.: 24768/23 Camera di consiglio del 15 novembre 2024 1.1. Il motivo è temerario. Sia perché -a tutto concedere - il non rilevare la nullità d’un contratto è un errore di diritto e non un errore percettivo; sia perché l’eventuale inesistenza del credito a garanzia del quale fu proposta l’azione revocatoria si sarebbe dovuta far valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non certo in questa sede. 1.2. Completezza impone di aggiungere che in ogni caso la presenza in un contratto di fideiussione di clausole frutto di intese restrittive della concorrenza vitiatur se non vitiat ( come stabilito da Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021), e nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] rimarrebbe debitore insolvente anche se dai contratti di fideiussione fossero espunte le clausole contestate.Pertanto - lo si rileva solo ad abundantiam - il preteso error iurisfu anche inesistente. 2. Col secondo motivo i ricorrenti deducono che costituì “errore percettivo” il non avere l’ordinanza revocanda rilevato che ambedue i decreti ingiuntivi, fonte dell’obbligazione a cautela della quale fu proposta l’azione revocatoria, non contenevano alcun avviso “circa la possibileabusività del contratto posto alla base dell’ingiunzione”. Deducono che è obbligo del giudice della fase sommarianel rito monitorio rilevared’ufficio la possibile abusività delle clausole contenute nel contratto posto a base dell’ingiunzione; che tale obbligo è stato affermatodalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9479del 2023; che ciò nel caso di specie non era avvenuto. 2.1. Il secondo motivo è ancora più temerario del primo. Infatti: a) quello denunciato -ammesso che esista -sarebbe un errore di diritto e non un errore percettivo; b) in ogni caso l’eventuale contrarietà al diritto comunitario d’un decreto d’ingiunzione, il quale non abbia rilevato l’esistenza d’una clausola abusiva inserita in una fideiussione stipulata dal consumatore, va fatta valere N.R.G.: 24768/23 Camera di consiglio del 15 novembre 2024 col rimedio dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., non col rimedio della revocazione (come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corteproprio con la sentenza invocata dai ricorrenti, ovvero Sez. U, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023); c) [OSCURATO:PERSONA] era comunque un imprenditore , non un consumatore; d) (quel che più rileva) l’azione revocatoria è ammessa anche a tutela di crediti contestati, sicché l’eventuale contestazione sulla validità della fideiussione non avrebbe potuto impedire l’accoglimento della domanda. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La palese inconsistenza delle ragioni addotte dai ricorrenti ne giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., nella misura indicata in dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore del Fallimento della società “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido,al pagamento in favore del Fallimento della società “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],della somma di euro 5.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. N.R.G.: 24768/23 Camera di consiglio del 15 novembre 2024 Così deciso in Roma, n