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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20682/2026

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li S.r.l. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoVetullio Mussolini-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pontone unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ispettorato [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.941/2025 depositatail 30/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 5116/2026Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 20682/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre, in favore dell’INAIL, alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge e, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, allespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Gabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li S.r.l. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoVetullio Mussolini-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pontone unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ispettorato [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.941/2025 depositatail 30/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 5116/2026Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 20682/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre, in favore dell’INAIL, alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge e, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, allespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Gabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 20682/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris