CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 08456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 12437/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 102/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] propose nei confronti della madre [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] domanda d’usucapione di un terreno e della casa d’abitazione e del magazzino ivi edificati, terreno proveniente dall’eredità paterna. La madre e il fratello Giovanni aderirono alla domanda, si oppose Iolanda. 2. Il Tribunale accolse la domanda con la sola esclusione del magazzino. 3. La Corte d’appello di Genova, investita dall’impugnazione principale di Iolanda e da quella incidentale di [OSCURATO:PERSONA], il quale rivendicò l’acquisto per usucapione anche del magazzino, rigettò la prima e accolse la seconda. 3. 1. In sintesi, la Corte di merito, mostratasi consapevole dei principi giurisprudenziali in materia, ritiene che l’attore, anche sulla scorta delle ammissioni rese in primo grado dalla sorella Iolanda (in ordine al tempo della costruzione del fabbricato, successivo al decesso del padre), che sussistevano plurimi e concordi indici della manifestata volontà dell’attore di possedere quale proprietario esclusivo il bene (edificazione, recinzione, pagamento oneri, manutenzione, mancanza di pur di un minimo contrasto con gli altri coeredi nel corso di un trentennio), concludendo che costui aveva inequivocamente appalesato la propria volontà di possedere “uti dominus” e non “uti condominus”. 4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sullabase di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di Genova aveva errato a reputare ammessa la circostanza afferente all’epoca della costruzione del fabbricato, è inammissibile, in presenza di compiuta motivazione della sentenza, la quale ha spiegato che la convenuta in primo grado aveva ammesso che l’immobile era stato edificato tra il 1986 e il 1987 (il padre era deceduto nel gennaio del 1984). La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 6. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere la Corte locale tenuto conto dell’epoca della domanda di condono edilizio, è inammissibile in presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione, come si è anticipato, “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. In disparte, è appena il caso di soggiungere che la Corte d’appello ha preso in esame il punto, giudicandolo irrilevante, tenuto conto delle ammissioni della convenuta in primo grado. 7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1159 e 1102 cod. civ., assumendo che il congiunto aveva goduto del bene ereditario per mera tolleranza degli altri coeredi. Questa Corte ha chiarito che il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". Non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri (Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018, Rv. 648439, ex multis). Per contro, con apprezzamento di merito, in questa sede non censurabile, il Giudice del merito ha reputato, all’esito dell’istruttoria, che una tale univoca volontà di possedere “uti dominus” fosse rimasta provata. Si è già detto che la Corte di merito ha valutato il complesso probatorio, valorizzando le ammissioni della sorella Iolanda e l’insieme delle attività svolte dal germano, estrinsecatesi in fatti incompatibili con la volontà di volere godere del bene “uti condominus”, piuttosto che “uti dominus”. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita -non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. 8. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc.civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 9. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessoridi legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di con