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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22300/2022

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a seguente: ORDINANZA Sulla richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto il rigetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], imputata in un 'procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Ancona per il reato di diffamazione, propone richiesta di rimessione in quanto sussisterebbe il legittimo sospetto - evincibile da alcune circostanze dettagliatamente descritte dalla richiedente - della non imparzialità del giudice, in quanto il processo sarebbe turbato dal collegamento di natura funzionale esistente tra la persona offesa e l'ufficio giudiziario, essendo la prima giornalista professionista impegnata nella cronaca giudiziaria del distretto da oltre un ventennio.

2. La richiesta è inammissibile.

Va infatti ricordato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez.

Un., n. 13687 del 28 gennaio 2003, Berlusconi e altri, Rv. 223638 e da ultima Sez. 3, n. 23962 del 12 maggio 2015, Bacci ed altri, Rv. 263952).

Ancora si è precisato che la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 1, n. 52976 del 7 ottobre 2014, [OSCURATO:SOCIETA]. e altri, Rv. 262298) e come, conseguentemente, non ricorrano gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499/14 del 21 ottobre 2013, Guerra e altro, Rv. 260888).

Nel caso di specie la Pallotto lamenta per un verso presunte irregolarità consumate nei precedenti gradi del giudizio a suo carico e per l'altro paventa che le stesse abbiano a ripetersi anche nel giudizio d'appello attualmente pendente in ragione del fatto che la persona offesa svolge presso gli uffici del distretto la propria attività di cronista giudiziaria.

Quanto al primo profilo trattasi di prospettazione del tutto generica di circostanze che astrattamente possono giustificare l'impugnazione dei provvedimenti citati, ma il cui collegamento ai fini della prova di un concreto condizionamento ambientale dell'intera sede giudiziaria è a dir poco artificioso.

Con riguardo alla qualifica professionale della persona offesa va osservato invece come sia una mera asserzione che la stessa sia stata la causa delle presunte irregolarità processuali patite dall'istante e come meramente astratta risulti a questo punto la prospettazione del pericolo di condizionamento della Corte d'appello.

3. Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta consegue ai sensi dell'art. 48 comma 6 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

J 4e; cdoo Dichiara inammissibile ia—r-ir.lziagla e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 19/4/ 022 Il Presidente G r ab

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA Sulla richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto il rigetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], imputata in un 'procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Ancona per il reato di diffamazione, propone richiesta di rimessione in quanto sussisterebbe il legittimo sospetto - evincibile da alcune circostanze dettagliatamente descritte dalla richiedente - della non imparzialità del giudice, in quanto il processo sarebbe turbato dal collegamento di natura funzionale esistente tra la persona offesa e l'ufficio giudiziario, essendo la prima giornalista professionista impegnata nella cronaca giudiziaria del distretto da oltre un ventennio. 2. La richiesta è inammissibile. Va infatti ricordato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. Un., n. 13687 del 28 gennaio 2003, Berlusconi e altri, Rv. 223638 e da ultima Sez. 3, n. 23962 del 12 maggio 2015, Bacci ed altri, Rv. 263952). Ancora si è precisato che la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 1, n. 52976 del 7 ottobre 2014, [OSCURATO:SOCIETA]. e altri, Rv. 262298) e come, conseguentemente, non ricorrano gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499/14 del 21 ottobre 2013, Guerra e altro, Rv. 260888). Nel caso di specie la Pallotto lamenta per un verso presunte irregolarità consumate nei precedenti gradi del giudizio a suo carico e per l'altro paventa che le stesse abbiano a ripetersi anche nel giudizio d'appello attualmente pendente in ragione del fatto che la persona offesa svolge presso gli uffici del distretto la propria attività di cronista giudiziaria. Quanto al primo profilo trattasi di prospettazione del tutto generica di circostanze che astrattamente possono giustificare l'impugnazione dei provvedimenti citati, ma il cui collegamento ai fini della prova di un concreto condizionamento ambientale dell'intera sede giudiziaria è a dir poco artificioso. Con riguardo alla qualifica professionale della persona offesa va osservato invece come sia una mera asserzione che la stessa sia stata la causa delle presunte irregolarità processuali patite dall'istante e come meramente astratta risulti a questo punto la prospettazione del pericolo di condizionamento della Corte d'appello. 3. Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta consegue ai sensi dell'art. 48 comma 6 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. J 4e; cdoo Dichiara inammissibile ia—r-ir.lziagla e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 19/4/ 022 Il Presidente G r ab
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