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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 luglio 2020

Cassazione n. 36117/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 22999/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl , domiciliata in Roma via Piemonte nr 3 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa in persona del curatore Daniela dr. [OSCURATO:PERSONA], intimato avverso il decreto nr. 2719/2020 pronunciato in data 13/7/2020 dal Tribunale di Udine; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Udine, c on decreto del 13/7/2020, ha respinto l’opposizione ex art . 9 8 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito RS) s . r . l . per ottenere l’ammissione allo stato passivo del FallimentoEnergy Lab (di seguito ELAB) s . p . a . de l credito di € 829.249,86, vantato , quale avente causa di EPAS s.r.l., a titolo di corrispettivo per lavori di subappalto a quest’ultima commissionati dalla società poi fallita. 1.1 Il tribunale ha in primo luogo dato conto della complessa vicenda negoziale sottostante alla pretesa dell’opponente, accertando: i) che in data 1/7/2014 [OSCURATO:PERSONA] 1 s . r. l . (di seguito GS) aveva stipulato con E LAB un contratto di appalto per la realizzazione “chiavi in mano” di un impianto produttivo di energia di gassificazione di biomassa legnosa della potenza di KW 200 a fronte di un corrispettivo di € 1.311.600; ii) che E LAB aveva subappaltato ad EPAS i lavori di impiantistica e di distribuzione elettrica; iii) che in data 14/11/2016 fra le tre società ed RS era stato siglato un accordo quadro ( “[OSCURATO:PERSONA]”) che prevedeva che a quest’ultima sarebbero stati ceduti il ramo di azienda di GS relativo al progetto per la realizzazione del l’impianto (comprendente, fra l’altro, il contratto d’appalto in essere con ELAB e il residuo corrispettivo a questa dovuto) e il credito vantato da EPAS nei confronti di ELAB; iv) che l’efficacia dell’accordo era subordinata a quattro condizioni sospensive ; v) che il contratto di cessione era stato stipulato pochi giorni dopo; vi) che, con scrittura privata ricognitiva del 14/6/2017, G S, EPAS, ELAB e RS avevano dato atto dell’avveramento delle condizioni sospensive e, conseguentemente, EPAS aveva dichiarato di non aver più nulla pretendere da E LAB per le prestazioni svolte, avendo ceduto il credito a RS; vii) cheil credito cedutole era stato opposto da RS a compensazione del maggior credito vantato dall’appaltatrice nei suoi confronti per effetto della cessione del ramo d’azienda ; v i i i ) che successivamente, a seguito di contestazioni sulla conformità dell’impianto ultimato alle normative di sicurezza,GS e RS avevano consensualmente risolto il contratto di cessione di azienda; ix) che, contestualmente alla risoluzione, EPAS si era parzial mente sciss a assegnando ad RS il ramo di azienda relativo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel cui attivo erano ricompresi i crediti verso clienti per € 872.042,00 ; x) che nelle more ELAB aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di RSe della sua garante, EPAS, per il pagamento del credito residuato all’esito della compensazione; x)che il decreto era stato opposto dalle ingiunte in un giudizio che, dichiarato interrotto a seguito del fallimento della creditrice, era stato riassunto dal curatore e si era concluso in primo grado con sentenza di accoglimento dell’opposizione e revoca del provvedimento monitorio. 1.2 Così ricostruiti i fatti,il Tribunale di Udine ha ritenuto infondata la pretesa creditoria dell’opponente rilevando: i)che i l negozio di accertamento plurilaterale stipulato il 14/6/2017 era valido, non essendo stato impugnato per annullabilità, e che dunque aveva impresso certezza giuridica alla dichiarazione della dante causa di RS di non aver più nulla a pretendere da ELAB, rendendola irretrattabile; ii)che era irrilevante che il contratto di cessione d’azienda stipulato fra GS e RS si fosse sciolto per mutuo consenso, dato che ELAB non aveva preso parte all’accordo di scioglimento; iii) che anche a voler attribuire all a dichiarazion e di EPAS la valenza di confessione stragiudiziale, tale confessione avrebbe fatto piena prova contro la scissa, potendo essere invalidata solo per dolo o errore di fatto , non provati; iv) che, infine, persino nel caso di invalidità della confessione, non sarebbe venuto meno il valore probatorio dell’intera scrittura ricognitiva, in cui era stato accertato l’esatto adempimento di ELAB a i contratt i di subappalto. 2 RSha proposto ricorso per la c assazione del decreto sulla base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di ELAB non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1323,1362, 1363, e 1366 c.c. per avere il tribunale qualificato erroneamente la scrittura del 14/6/2017 come negozio di accertamento e non come confessione e, in secondo luogo, per non avercomunque rilevato l’invalidità del negozio di accertamento in quanto con esso le parti avevano, per errore, accertato una situazione inesistente.

2. Col secondo motivo oppone violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730 2732 2733,2734 e 2735 c.c. per aver il tribunale erroneamente ritenuto che, pur riqualificata la dichiarazione di EPAS quale confessione stragiudiziale , la confessione avrebbe fatto piena prova contro la subappaltatrice, non tenendo conto che questa si era convin t a a dichiarare avverate le condizioni sospensive perché tratta in inganno circa la conformità dell’impianto alle prescrizioni sulla sicurezza e alla normativa antincendio. 3 Con il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1323,1362, 1363, e 1366, 2696c . c . , 115 e 116 c.p.c. contesta ndo ogni coinvolgimento della sua dante causa nella realizzazione dell’impianto in maniera non conforme alle norme di prevenzione antincendio, essendosi EPAS limitata ad eseguire i lavori di impiantistica elettrica mai contestati dalla sub- committente, mentre tutta la fase di progettazione e di realizzazione dell’impianto di biomassa era di esclusiva competenza della società fallita. 4Con il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 1453 , 1456 ,1457, 1458,1469 e 1988 .c.c.per non avere il tribunale rilevato che la scrittura privata del 14/6/2017 era parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro del 14/11/2016 e dei relativi atti esecutivi , costitu enti un unico rapporto negoziale, sicch é il mancato avveramento delle condizioni sospensive aveva determinato la caducazione dei patti contenuti in detto accordo.

5. Con il quinto motivo lamenta l’omesso esame dei fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, costituiti dal mancato completamento da parte di ELAB dell’impianto e dal mancato rispetto, accertato in altro giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Milano, dei requisiti normativi antincendio e di sicurezza necessari per la concessione dell’incentivo GSE integranti il mancato avveramento delle condizioni dedotte nel [OSCURATO:PERSONA] del 14/11/2016.

6. Col sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c . p . c . per non avere il Tribunale di Udine disposto la sospensione del giudiziononostante la pendenza in sede di cognizione ordinaria d i quello , avente ad oggetto il medesimo rapporto negoziale, di opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da ELAB, nel quale il curatore si era costituito in luogo della fallita insistendo nella domanda monitoria e che era stato definito in primo grado dal Tribunale di Milano con sentenza nr. 2307/2020 (passata in giudicato in quanto non appellata dalla curatela). 7 Il sesto motivo, che per ragioni di ordine logico - giuridico va esaminato per primo, è fondato. 7.1 E’agli atti la sentenza nr. 2307/2020 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8/4/2020 e passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, che ha accolto l’opposizione ex art 645 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed EPAS ed ha revocato il decreto ingiuntivo notificatole da ELAB (cui, dopo l’interruzione del giudizio per il fallimento dell’opposta, era subentrato il curatore). 7.2 ELAB aveva agito in via monitoria in forza della scrittura ricognitiva del 14/6/2017, chiedendo il pagamento del residuo credito (€ 318.519,73) risultante dalla compensazione fra quello dovutole in corrispettivo del contratto d’appalto, del quale RS si era riconosciuta debitrice, e il credito- ceduto ad RS - originariamente vantato da EPAS nei suoi confronti in dipendenza del contratto di subappalto. 7.3 [OSCURATO:PERSONA] ibunale di Milano, nell’accogliere l’opposizione, ha affermato: i) che l’impianto realizzato da E LAB era incompleto e non conforme alla normativa di sicurezza e alle prescrizioni antincendio, tanto che GSE aveva revocato l’incentivo; ii) che l’incompletezza delle opere indispensabili ai fini della normativa antincendio si traduceva nel mancato avveramento delle condizioni sospensive cui le parti avevano subordinato l’efficacia di ciascuno degli accordi negoziali assunti con il [OSCURATO:PERSONA] del 14/11/2016; iii) che le dichiarazioni di RS e E PAS contenute nella scrittura “ricognitiva” di avveramento delle condizione avevano natura di dichiarazione confessoria ed erano inficiate da errore di fatto dei confitenti ( tratti in inganno dal comportamento dell’appaltatrice, che aveva taciuto le irregolarità e l’incompletezza dell’impianto) che ne giustificava la revoca ex art 2732 c . c . ; iv) che l’invalidazione delle dichiarazioni confessorie per effetto del mancato avveramento delle condizioni sospensive dedotte nella scrittura del 14/11/2016, oltre a comportare la caducazione di tutti i contratti e gli atti collegati, travolgeva anche la ricognizione di debito resa da R S, con conseguente venir meno del l’obbligazione di pagamento derivante dal contratto d’appalto.

7.4. Gli accertamenti compiuti del Tribunale di Milano ( mancato avveramento della condizione; caducazione di tutti gli atti e i negozi collegati previsti dal [OSCURATO:PERSONA] del 14/11/2016; invalidità delle dichiarazioni confessorie di RS e EPAS), svolti in un giudizio pendente tra le stesse parti e in relazione a una pretesa creditoria della società poi fallita discendente da i medesim i, complessi rapport i negoziali , incidono su punti decisivi comuni al presente giudizio di opposizione allo stato passivo, rispetto al quale rivestonodunque valenz a di giudicato esterno . 7.5 Il Tribunale di Udine, nel fondare la propria decisione sull’assunto della piena validità e d ell’ irrevocabilità delle dichiarazioni rese da RS nella scrittura ricognitiva del 14.6.2017, ha reso all’evidenza una pronuncia in contrasto con detto giudicato. 8.Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Udinein diversa composizione, il quale proceder à a un nuovo esame sulla scorta degli accertamenti definitivi e irretrattabili contenuti nella sentenza passata in giudicato e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

9. Restano assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso ad eccezione del terzo, che va dichiarato inammissibile perché rivolto contro un’argomentazione priva di autonoma valenza decisoria, che il giudice del merito ha svolto ad abundantiam.

PQM La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso,inammissibile il terzo e assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Udine in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 22999/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl , domiciliata in Roma via Piemonte nr 3 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa in persona del curatore Daniela dr. [OSCURATO:PERSONA], intimato avverso il decreto nr. 2719/2020 pronunciato in data 13/7/2020 dal Tribunale di Udine; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Udine, c on decreto del 13/7/2020, ha respinto l’opposizione ex art . 9 8 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito RS) s . r . l . per ottenere l’ammissione allo stato passivo del FallimentoEnergy Lab (di seguito ELAB) s . p . a . de l credito di € 829.249,86, vantato , quale avente causa di EPAS s.r.l., a titolo di corrispettivo per lavori di subappalto a quest’ultima commissionati dalla società poi fallita. 1.1 Il tribunale ha in primo luogo dato conto della complessa vicenda negoziale sottostante alla pretesa dell’opponente, accertando: i) che in data 1/7/2014 [OSCURATO:PERSONA] 1 s . r. l . (di seguito GS) aveva stipulato con E LAB un contratto di appalto per la realizzazione “chiavi in mano” di un impianto produttivo di energia di gassificazione di biomassa legnosa della potenza di KW 200 a fronte di un corrispettivo di € 1.311.600; ii) che E LAB aveva subappaltato ad EPAS i lavori di impiantistica e di distribuzione elettrica; iii) che in data 14/11/2016 fra le tre società ed RS era stato siglato un accordo quadro ( “[OSCURATO:PERSONA]”) che prevedeva che a quest’ultima sarebbero stati ceduti il ramo di azienda di GS relativo al progetto per la realizzazione del l’impianto (comprendente, fra l’altro, il contratto d’appalto in essere con ELAB e il residuo corrispettivo a questa dovuto) e il credito vantato da EPAS nei confronti di ELAB; iv) che l’efficacia dell’accordo era subordinata a quattro condizioni sospensive ; v) che il contratto di cessione era stato stipulato pochi giorni dopo; vi) che, con scrittura privata ricognitiva del 14/6/2017, G S, EPAS, ELAB e RS avevano dato atto dell’avveramento delle condizioni sospensive e, conseguentemente, EPAS aveva dichiarato di non aver più nulla pretendere da E LAB per le prestazioni svolte, avendo ceduto il credito a RS; vii) cheil credito cedutole era stato opposto da RS a compensazione del maggior credito vantato dall’appaltatrice nei suoi confronti per effetto della cessione del ramo d’azienda ; v i i i ) che successivamente, a seguito di contestazioni sulla conformità dell’impianto ultimato alle normative di sicurezza,GS e RS avevano consensualmente risolto il contratto di cessione di azienda; ix) che, contestualmente alla risoluzione, EPAS si era parzial mente sciss a assegnando ad RS il ramo di azienda relativo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel cui attivo erano ricompresi i crediti verso clienti per € 872.042,00 ; x) che nelle more ELAB aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di RSe della sua garante, EPAS, per il pagamento del credito residuato all’esito della compensazione; x)che il decreto era stato opposto dalle ingiunte in un giudizio che, dichiarato interrotto a seguito del fallimento della creditrice, era stato riassunto dal curatore e si era concluso in primo grado con sentenza di accoglimento dell’opposizione e revoca del provvedimento monitorio. 1.2 Così ricostruiti i fatti,il Tribunale di Udine ha ritenuto infondata la pretesa creditoria dell’opponente rilevando: i)che i l negozio di accertamento plurilaterale stipulato il 14/6/2017 era valido, non essendo stato impugnato per annullabilità, e che dunque aveva impresso certezza giuridica alla dichiarazione della dante causa di RS di non aver più nulla a pretendere da ELAB, rendendola irretrattabile; ii)che era irrilevante che il contratto di cessione d’azienda stipulato fra GS e RS si fosse sciolto per mutuo consenso, dato che ELAB non aveva preso parte all’accordo di scioglimento; iii) che anche a voler attribuire all a dichiarazion e di EPAS la valenza di confessione stragiudiziale, tale confessione avrebbe fatto piena prova contro la scissa, potendo essere invalidata solo per dolo o errore di fatto , non provati; iv) che, infine, persino nel caso di invalidità della confessione, non sarebbe venuto meno il valore probatorio dell’intera scrittura ricognitiva, in cui era stato accertato l’esatto adempimento di ELAB a i contratt i di subappalto. 2 RSha proposto ricorso per la c assazione del decreto sulla base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di ELAB non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1323,1362, 1363, e 1366 c.c. per avere il tribunale qualificato erroneamente la scrittura del 14/6/2017 come negozio di accertamento e non come confessione e, in secondo luogo, per non avercomunque rilevato l’invalidità del negozio di accertamento in quanto con esso le parti avevano, per errore, accertato una situazione inesistente. 2. Col secondo motivo oppone violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730 2732 2733,2734 e 2735 c.c. per aver il tribunale erroneamente ritenuto che, pur riqualificata la dichiarazione di EPAS quale confessione stragiudiziale , la confessione avrebbe fatto piena prova contro la subappaltatrice, non tenendo conto che questa si era convin t a a dichiarare avverate le condizioni sospensive perché tratta in inganno circa la conformità dell’impianto alle prescrizioni sulla sicurezza e alla normativa antincendio. 3 Con il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1323,1362, 1363, e 1366, 2696c . c . , 115 e 116 c.p.c. contesta ndo ogni coinvolgimento della sua dante causa nella realizzazione dell’impianto in maniera non conforme alle norme di prevenzione antincendio, essendosi EPAS limitata ad eseguire i lavori di impiantistica elettrica mai contestati dalla sub- committente, mentre tutta la fase di progettazione e di realizzazione dell’impianto di biomassa era di esclusiva competenza della società fallita. 4Con il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 1453 , 1456 ,1457, 1458,1469 e 1988 .c.c.per non avere il tribunale rilevato che la scrittura privata del 14/6/2017 era parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro del 14/11/2016 e dei relativi atti esecutivi , costitu enti un unico rapporto negoziale, sicch é il mancato avveramento delle condizioni sospensive aveva determinato la caducazione dei patti contenuti in detto accordo. 5. Con il quinto motivo lamenta l’omesso esame dei fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, costituiti dal mancato completamento da parte di ELAB dell’impianto e dal mancato rispetto, accertato in altro giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Milano, dei requisiti normativi antincendio e di sicurezza necessari per la concessione dell’incentivo GSE integranti il mancato avveramento delle condizioni dedotte nel [OSCURATO:PERSONA] del 14/11/2016. 6. Col sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c . p . c . per non avere il Tribunale di Udine disposto la sospensione del giudiziononostante la pendenza in sede di cognizione ordinaria d i quello , avente ad oggetto il medesimo rapporto negoziale, di opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da ELAB, nel quale il curatore si era costituito in luogo della fallita insistendo nella domanda monitoria e che era stato definito in primo grado dal Tribunale di Milano con sentenza nr. 2307/2020 (passata in giudicato in quanto non appellata dalla curatela). 7 Il sesto motivo, che per ragioni di ordine logico - giuridico va esaminato per primo, è fondato. 7.1 E’agli atti la sentenza nr. 2307/2020 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8/4/2020 e passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, che ha accolto l’opposizione ex art 645 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed EPAS ed ha revocato il decreto ingiuntivo notificatole da ELAB (cui, dopo l’interruzione del giudizio per il fallimento dell’opposta, era subentrato il curatore). 7.2 ELAB aveva agito in via monitoria in forza della scrittura ricognitiva del 14/6/2017, chiedendo il pagamento del residuo credito (€ 318.519,73) risultante dalla compensazione fra quello dovutole in corrispettivo del contratto d’appalto, del quale RS si era riconosciuta debitrice, e il credito- ceduto ad RS - originariamente vantato da EPAS nei suoi confronti in dipendenza del contratto di subappalto. 7.3 [OSCURATO:PERSONA] ibunale di Milano, nell’accogliere l’opposizione, ha affermato: i) che l’impianto realizzato da E LAB era incompleto e non conforme alla normativa di sicurezza e alle prescrizioni antincendio, tanto che GSE aveva revocato l’incentivo; ii) che l’incompletezza delle opere indispensabili ai fini della normativa antincendio si traduceva nel mancato avveramento delle condizioni sospensive cui le parti avevano subordinato l’efficacia di ciascuno degli accordi negoziali assunti con il [OSCURATO:PERSONA] del 14/11/2016; iii) che le dichiarazioni di RS e E PAS contenute nella scrittura “ricognitiva” di avveramento delle condizione avevano natura di dichiarazione confessoria ed erano inficiate da errore di fatto dei confitenti ( tratti in inganno dal comportamento dell’appaltatrice, che aveva taciuto le irregolarità e l’incompletezza dell’impianto) che ne giustificava la revoca ex art 2732 c . c . ; iv) che l’invalidazione delle dichiarazioni confessorie per effetto del mancato avveramento delle condizioni sospensive dedotte nella scrittura del 14/11/2016, oltre a comportare la caducazione di tutti i contratti e gli atti collegati, travolgeva anche la ricognizione di debito resa da R S, con conseguente venir meno del l’obbligazione di pagamento derivante dal contratto d’appalto. 7.4. Gli accertamenti compiuti del Tribunale di Milano ( mancato avveramento della condizione; caducazione di tutti gli atti e i negozi collegati previsti dal [OSCURATO:PERSONA] del 14/11/2016; invalidità delle dichiarazioni confessorie di RS e EPAS), svolti in un giudizio pendente tra le stesse parti e in relazione a una pretesa creditoria della società poi fallita discendente da i medesim i, complessi rapport i negoziali , incidono su punti decisivi comuni al presente giudizio di opposizione allo stato passivo, rispetto al quale rivestonodunque valenz a di giudicato esterno . 7.5 Il Tribunale di Udine, nel fondare la propria decisione sull’assunto della piena validità e d ell’ irrevocabilità delle dichiarazioni rese da RS nella scrittura ricognitiva del 14.6.2017, ha reso all’evidenza una pronuncia in contrasto con detto giudicato. 8.Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Udinein diversa composizione, il quale proceder à a un nuovo esame sulla scorta degli accertamenti definitivi e irretrattabili contenuti nella sentenza passata in giudicato e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. 9. Restano assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso ad eccezione del terzo, che va dichiarato inammissibile perché rivolto contro un’argomentazione priva di autonoma valenza decisoria, che il giudice del merito ha svolto ad abundantiam. PQM La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso,inammissibile il terzo e assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Udine in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese d
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