CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per i delitti di estorsione e resistenza a P.u; rilevato che con l'unico motivo proposto la difesa censura il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta nel sistema a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023 in relazione al delitto di estorsione; che la Corte di merito ha disatteso il gravame difensivo sul punto con motivazione giuridicamente corretta (pag. 5-6), evidenziando l'impossibilità di ritenere il fatto di ridotta offensività alle luce delle modalità esecutive ed escludendo l'occasionalità della condotta sulla scorta dei precedenti penali e di polizia a carico del ricorrente per reati contro il patrimonio; che la valutazione della Corte territoriale è conforme ai principi declinati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01; Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 286076 - 01) e, pertanto, insuscettibile di censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]