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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22439/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Angela SASSO, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2876/2015 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pubblicata il 26 giugno 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia, sulla base delle risposte al questionario rese dai coniugi odierni ricorrenti, valorizzando in particolare i costi derivanti da un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, della disponibilità di quest’ultima, della presenza di alcune polizze e di autovetture, rettificava i redditi (anni d’imposta 2007 e 2008) dai medesimi dichiarati ed emetteva i relativi avvisi di accertamento.

La CTP Oggetto:redditometro accoglieva i ricorsi e la CTR, adìta dall’Agenzia in sede d’appello, riformava la pronuncia confermando la ripresa a tassazione.

Propongono i contribuenti ricorso in cassazione affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia a mezzo di controricorso.

Da ultimo il contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione 1.Il primo motivo è così intitolato “Art. 360 cpc, comma I n.5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 e dell’art. 36 d. lgs. 546/1992 in ordine all’inammissibilità del ricorso in appello” per asserita “mancanza, incertezza ovvero plausibile insufficienza dei motivi specifici di impugnazione”.

1.1. Il motivo è decisamente inammissibile in quanto in nessun punto riporta in cosa l’atto d’appello sia affetto da difetto di specificità, incentrandosi piuttosto esso sull’assunta erroneità della decisione di secondo grado e, ancora, sul presupposto su cui si basa l’attività accertatrice dell’amministrazione e la relativa metodologia.

2. Col secondo motivo si denuncia cumulativamente omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge, in particolare art. 38 d.p.r. n. 600/1973, per mancata corretta considerazione delle norme di diritto con riferimento alle modalità di calcolo del reddito presunto in relazione al mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

2.1. In disparte l’inammissibile classificazione del motivo sotto profili tra loro differenti ed incompatibili, il rimprovero che i ricorrenti muovono ai giudici d’appello consiste nel fatto che gli stessi, affermando che l’Agenzia avrebbe preso in considerazione alcuni beni indice, aggiungendovi i costi derivanti dal mutuo, non avrebbero invece considerato che in realtà l’Ufficio fece altro, e cioè basò la ripresa essenzialmente proprio sulle rate del mutuo, parificandole a valori presuntivi moltiplicati per quattro volte.

In gran parte il motivo è basato sulla contestazione dei criteri e delle metodologie proprie del redditometro, e su questo piano quindi non si confronta con la stessa premessa su cui il motivo si basa, cioè il fraintendimento da parte del giudice d’appello rispetto al metodo utilizzato dall’Ufficio.

Per il resto si contesta come la metodologia propria del redditometro escluderebbe la possibilità di moltiplicare le rate di mutuo “per n volte il loro valore”.

Tali critiche anzitutto non si confrontano minimamente con la ratio della decisione impugnata, ed in ogni caso fanno capo ad una singolare lettura delle tabelle che ancora una volta tende a porre in discussione la relativa legittimità, non oggetto del ricorso.

In ogni caso va ricordato come i criteri posti alla base del c.d.

“redditometro” non risultano affatto illegittimi, poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria (Cass. n. 10037/2018),

3. Col terzo mezzo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, rimproverando in particolare ai secondi giudici di aver considerato corretta la superficie dell’immobile presa a base dall’Ufficio, e nell’ultima parte del mezzo estendono la critica anche alla determinazione dell’incremento patrimoniale inerente all’anno d’imposta 2008.

3.1. Il motivo è inammissibile dal momento che con esso, lungi dal denunziarsi un effettivo omesso esame di un fatto o una violazione di legge, si pongono in discussione accertamenti in fatto che non è neppur dedotto essere stati contestati in sede d’appello, e comunque che non possono essere devoluti al giudizio di legittimità.

4. Conclusivamente il ricorso merita integrale rigetto, con aggravio di spese in capo ai ricorrenti soccombenti.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in € 5.600, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Angela SASSO, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2876/2015 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pubblicata il 26 giugno 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia, sulla base delle risposte al questionario rese dai coniugi odierni ricorrenti, valorizzando in particolare i costi derivanti da un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, della disponibilità di quest’ultima, della presenza di alcune polizze e di autovetture, rettificava i redditi (anni d’imposta 2007 e 2008) dai medesimi dichiarati ed emetteva i relativi avvisi di accertamento. La CTP Oggetto:redditometro accoglieva i ricorsi e la CTR, adìta dall’Agenzia in sede d’appello, riformava la pronuncia confermando la ripresa a tassazione. Propongono i contribuenti ricorso in cassazione affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia a mezzo di controricorso. Da ultimo il contribuente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1.Il primo motivo è così intitolato “Art. 360 cpc, comma I n.5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 e dell’art. 36 d. lgs. 546/1992 in ordine all’inammissibilità del ricorso in appello” per asserita “mancanza, incertezza ovvero plausibile insufficienza dei motivi specifici di impugnazione”. 1.1. Il motivo è decisamente inammissibile in quanto in nessun punto riporta in cosa l’atto d’appello sia affetto da difetto di specificità, incentrandosi piuttosto esso sull’assunta erroneità della decisione di secondo grado e, ancora, sul presupposto su cui si basa l’attività accertatrice dell’amministrazione e la relativa metodologia. 2. Col secondo motivo si denuncia cumulativamente omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge, in particolare art. 38 d.p.r. n. 600/1973, per mancata corretta considerazione delle norme di diritto con riferimento alle modalità di calcolo del reddito presunto in relazione al mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale. 2.1. In disparte l’inammissibile classificazione del motivo sotto profili tra loro differenti ed incompatibili, il rimprovero che i ricorrenti muovono ai giudici d’appello consiste nel fatto che gli stessi, affermando che l’Agenzia avrebbe preso in considerazione alcuni beni indice, aggiungendovi i costi derivanti dal mutuo, non avrebbero invece considerato che in realtà l’Ufficio fece altro, e cioè basò la ripresa essenzialmente proprio sulle rate del mutuo, parificandole a valori presuntivi moltiplicati per quattro volte. In gran parte il motivo è basato sulla contestazione dei criteri e delle metodologie proprie del redditometro, e su questo piano quindi non si confronta con la stessa premessa su cui il motivo si basa, cioè il fraintendimento da parte del giudice d’appello rispetto al metodo utilizzato dall’Ufficio. Per il resto si contesta come la metodologia propria del redditometro escluderebbe la possibilità di moltiplicare le rate di mutuo “per n volte il loro valore”. Tali critiche anzitutto non si confrontano minimamente con la ratio della decisione impugnata, ed in ogni caso fanno capo ad una singolare lettura delle tabelle che ancora una volta tende a porre in discussione la relativa legittimità, non oggetto del ricorso. In ogni caso va ricordato come i criteri posti alla base del c.d. “redditometro” non risultano affatto illegittimi, poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria (Cass. n. 10037/2018), 3. Col terzo mezzo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, rimproverando in particolare ai secondi giudici di aver considerato corretta la superficie dell’immobile presa a base dall’Ufficio, e nell’ultima parte del mezzo estendono la critica anche alla determinazione dell’incremento patrimoniale inerente all’anno d’imposta 2008. 3.1. Il motivo è inammissibile dal momento che con esso, lungi dal denunziarsi un effettivo omesso esame di un fatto o una violazione di legge, si pongono in discussione accertamenti in fatto che non è neppur dedotto essere stati contestati in sede d’appello, e comunque che non possono essere devoluti al giudizio di legittimità. 4. Conclusivamente il ricorso merita integrale rigetto, con aggravio di spese in capo ai ricorrenti soccombenti. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in € 5.600, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare
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