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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 31566/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BERTA' di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FRANCESCACOSTANTINI, che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze ha rigettato larichiesta di riesame, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] – nei cui confronti siprocede per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti, rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] rivestirebbe i ruoli di organizzatore,promotore e capo, nonché per reati fine -, avverso il decreto di perquisizione esequestro emesso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze il21/11/2025 ed eseguito il 25/11/2025.

La perquisizione e il conseguente sequestroavevano ad oggetto, in particolare, gli apparati informatici presenti nei luoghi in usoall’indagato o alle persone, eventualmente sopraggiunte, che si avesse motivo diritenere potessero occultare documenti.1.1.

Con la richiesta di riesame, i difensori dell'indagato avevano eccepito laviolazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia diperquisizione informatica, quali la mancata esplicitazione delle ragioni per cui si èdisposto un sequestro onnicomprensivo, dei criteri che devono presiedere allaselezione del materiale informatico, dei tempi di effettuazione di tale selezione.2.

Avverso il provvedimento di rigetto del riesame, il difensoredell’indagato ha proposto ricorso, mediante l’articolazione di due motivi,congiuntamente trattati, con cui deduce violazione degli artt. 247, comma 1-bis e275 cod. proc. pen., in relazione al rispetto dei principi di proporzionalità,adeguatezza e gradualità delle misure cautelari reali e relativa manifesta illogicitàdella motivazione.

La difesa ribadisce che il decreto di perquisizione non esplicitavale ragioni per cui si è reso necessario disporre un sequestro esteso eonnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; icriteri tecnici e metodologici adottati in ordine allo scarto e alla restituzione di tuttoquanto non fosse ritenuto pertinente ai reati contestati e quindi, specularmente, inordine al trattenimento degli elementi ritenuti idonei e necessari alla prova dei fatti,né giustificava l'eventuale disallineamento temporale tra i dati acquisiti e quellidell'incolpazione provvisoria; i tempi entro cui sarebbe stata effettuata taleselezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati nonrilevanti.

Il verbale di operazioni compiute, laddove si dava conto dell'esecuzione diun vero e proprio sequestro massivo, non esplicitava le concrete ragioni tecnicheche avrebbero impedito l'effettuazione della selezione dei dati effettivamentepertinenti, limitandosi ad indicare tautologicamente che vi sarebbero state delledifficoltà.

Le parole chiave indicate, lungi dal poter essere assimilate a vere proprieparole chiave, costituirebbero esclusivamente l'oggetto dell'indagine.

Nel decretoimpugnato manca qualsivoglia indicazione temporale atta a delimitare i confinidell'estrapolazione: si tratta di circostanza non negata dal Tribunale che ha reputatosuperflua la specificazione di questo profilo.

In conclusione, il decreto diperquisizione manca del tutto dell’indicazione dei criteri di estrapolazione dei datipertinenti alle indagini, del perimetro temporale di indagine entro il quale effettuarel’estrapolazione, del tempo di esecuzione di tale estrapolazione, dell’ordine direstituzione della copia forense.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,avverso le ordinanze emesse in materia di riesame delle misure cautelari reali èammesso ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge.

Secondo ilconsolidato orientamento di questa Corte, nella nozione di violazione di leggerientrano gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, nonché i vizi dellamotivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo del tuttomancante o meramente apparente e, quindi, inidoneo a consentire la comprensionedell'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 6,n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

È, invece, estranea al perimetrodel giudizio di legittimità la denuncia della mera illogicità o incompletezza dellamotivazione, non riconducibile alla nozione di violazione di legge prevista dall'art.325 cod. proc. pen.

Ne consegue che la censura concernente la manifesta illogicitàdella motivazione dell'ordinanza impugnata non è, in quanto tale, deducibile nelpresente giudizio, salvo che il denunciato vizio motivazionale si risolva nella radicaleassenza della motivazione o nella sua apparenza, evenienza insussistente nel casoin esame, atteso che il Tribunale del riesame ha espressamente preso inconsiderazione le questioni prospettate dalla difesa e ha individuato le ragioni perle quali ha ritenuto rispettati i limiti di pertinenza e proporzionalità dell'apprensione,richiamando il contenuto del decreto, l'oggetto delle indagini, i criteri di ricerca e lemodalità di successiva selezione dei dati.Ciò posto, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempoindividuato, con riguardo al sequestro probatorio di dispositivi informatici, un limitenell'esigenza di evitare che l'apprensione si traduca in una indiscriminataacquisizione della massa dei dati contenuti nel dispositivo.

È stato, infatti, affermatoche è illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, ilsequestro probatorio di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto dispecifiche ragioni, all'indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici,senza alcuna previa selezione ovvero senza l'indicazione degli eventuali criteri diselezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez.6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092).

La più recente giurisprudenza haribadito che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositiviinformatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire unaadeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica chein quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre unsequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazionioggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato neldispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei datidi interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, conconseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. (Sez.6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139; Sez. 6, n. 17312 del15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358-03; Sez. 2, n. 33657 del 25/09/2025, Resmini,non massimata).Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha ritenuto infondata la richiesta direstituzione dei telefoni e degli altri dispositivi informatici osservando come ilsequestro sia stato disposto e attuato nel rispetto dei richiamati principi.

Inparticolare, ha sottolineato che l’autorità giudiziaria procedente ha adeguatamentemotivato la strumentalità dei dispositivi informatici rispetto alle esigenze probatorie,evidenziando il nesso di pertinenza tra i beni sequestrati e i fatti oggetto di indagine.Ha così ritenuto legittimo il ricorso a un sequestro inizialmente ampio, poichégiustificato dalla concreta difficoltà di individuare ex ante, al momentodell’apprensione materiale dei dispositivi, i singoli dati rilevanti per le indagini.Trattasi di modalità compatibile con le garanzie costituzionali e convenzionali inmateria di riservatezza essendosi prevista la successiva fase di selezione mirata deicontenuti.

Come evidenziato nell’ordinanza, infatti, il pubblico ministero avevapreventivamente delimitato l’oggetto della ricerca attraverso l’indicazione di criteriselettivi e di specifiche parole chiave, così da evitare una esplorazione indiscriminatadel contenuto dei dispositivi.

Sul punto, il Tribunale del riesame ricorda che ildecreto di sequestro precisava che la selezione del materiale informatico dovesseavvenire indicando “i componenti soggettivi del gruppo associato, la tipologia disostanza stupefacente trattata, per come indicata anche cripticamente dagliindagati, il riferimento alle basi logistiche, ai fornitori della sostanza stupefacente,alla rete di clientela”, specificando altresì come l'attività di ricerca non potessecertamente considerarsi esaustiva con riferimento alle parole chiave utilizzate, “lacui elencazione non può evidentemente considerarsi tassativa, posto che l'esigenzadi bilanciare le garanzie di riservatezza dell'indagato con il pur sempre vigenteobbligo del Pubblico Ministero di effettuare indagini in presenza di notizie di reato,verrebbe inevitabilmente frustrato, laddove si pretendesse che la omessaindicazione di una specifica parola -chiave potesse finire con il precludere il doverosoapprofondimento investigativo che si rendesse necessario solo nel corso dell'attivitàesecutiva di selezione”.

Selezione dei dati che, peraltro, era stata affidata aconsulenti tecnici, mediante procedure di copia forense idonea a garantirel’integrità, l’immodificabilità e la tracciabilità dei dati acquisiti.

Sulla base delladocumentazione in atti, il Tribunale ha ritenuto provato che Polizia giudiziaria si siafedelmente attenuta alle disposizioni impartite, utilizzando modalità di accesso almateriale informatico che riguardano il nominativo dei numerosi sodali dell'odiernoricorrente così come il nome in codice delle sostanze stupefacenti commercializzate,nonché le basi logistiche ed operative del gruppo criminale.

Il ricorrente contesta,in particolare, l'idoneità delle parole indicate nel decreto a fungere da effettivi criteridi ricerca, assumendo che esse costituirebbero soltanto l'oggetto dell'indagine.

Talecensura, tuttavia, non individua una violazione di una specifica disposizione di legge,ma contesta l'idoneità concreta degli elementi utilizzati dall'autorità procedente adelimitare la ricerca e, dunque, sollecita una rivalutazione del contenuto del decretoe delle modalità con cui il Tribunale del riesame ne ha apprezzato la portata.Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto giustificata la mancata selezione immediata delmateriale informatico al momento del sequestro, richiamando l’impossibilità tecnicae temporale di procedere sul posto a un’estrazione selettiva, considerata la mole ela complessità dei dati.

È stato altresì considerato adeguato l’assetto organizzativopredisposto per contenere la durata del sequestro entro limiti ragionevoli, conl’impegno alla restituzione delle copie forensi dei dati non rilevanti una voltacompletata l’estrapolazione.

Quanto all’indicazione esatta, già nel decreto disequestro probatorio, dei tempi per il compimento delle operazioni di selezione edestrapolazione dei dati rilevanti sul piano investigativo, giova ricordare il principiostabilito da questa Corte a mente del quale, ove il vincolo abbia ad oggetto daticontenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne laproporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termineesatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile,i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei datiinformatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fasegenetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l'accertamento deireati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessivadurata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc.pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria(Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205).3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BERTA' di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FRANCESCACOSTANTINI, che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze ha rigettato larichiesta di riesame, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] – nei cui confronti siprocede per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti, rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] rivestirebbe i ruoli di organizzatore,promotore e capo, nonché per reati fine -, avverso il decreto di perquisizione esequestro emesso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze il21/11/2025 ed eseguito il 25/11/2025. La perquisizione e il conseguente sequestroavevano ad oggetto, in particolare, gli apparati informatici presenti nei luoghi in usoall’indagato o alle persone, eventualmente sopraggiunte, che si avesse motivo diritenere potessero occultare documenti.1.1. Con la richiesta di riesame, i difensori dell'indagato avevano eccepito laviolazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia diperquisizione informatica, quali la mancata esplicitazione delle ragioni per cui si èdisposto un sequestro onnicomprensivo, dei criteri che devono presiedere allaselezione del materiale informatico, dei tempi di effettuazione di tale selezione.2. Avverso il provvedimento di rigetto del riesame, il difensoredell’indagato ha proposto ricorso, mediante l’articolazione di due motivi,congiuntamente trattati, con cui deduce violazione degli artt. 247, comma 1-bis e275 cod. proc. pen., in relazione al rispetto dei principi di proporzionalità,adeguatezza e gradualità delle misure cautelari reali e relativa manifesta illogicitàdella motivazione. La difesa ribadisce che il decreto di perquisizione non esplicitavale ragioni per cui si è reso necessario disporre un sequestro esteso eonnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; icriteri tecnici e metodologici adottati in ordine allo scarto e alla restituzione di tuttoquanto non fosse ritenuto pertinente ai reati contestati e quindi, specularmente, inordine al trattenimento degli elementi ritenuti idonei e necessari alla prova dei fatti,né giustificava l'eventuale disallineamento temporale tra i dati acquisiti e quellidell'incolpazione provvisoria; i tempi entro cui sarebbe stata effettuata taleselezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati nonrilevanti. Il verbale di operazioni compiute, laddove si dava conto dell'esecuzione diun vero e proprio sequestro massivo, non esplicitava le concrete ragioni tecnicheche avrebbero impedito l'effettuazione della selezione dei dati effettivamentepertinenti, limitandosi ad indicare tautologicamente che vi sarebbero state delledifficoltà. Le parole chiave indicate, lungi dal poter essere assimilate a vere proprieparole chiave, costituirebbero esclusivamente l'oggetto dell'indagine. Nel decretoimpugnato manca qualsivoglia indicazione temporale atta a delimitare i confinidell'estrapolazione: si tratta di circostanza non negata dal Tribunale che ha reputatosuperflua la specificazione di questo profilo. In conclusione, il decreto diperquisizione manca del tutto dell’indicazione dei criteri di estrapolazione dei datipertinenti alle indagini, del perimetro temporale di indagine entro il quale effettuarel’estrapolazione, del tempo di esecuzione di tale estrapolazione, dell’ordine direstituzione della copia forense.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,avverso le ordinanze emesse in materia di riesame delle misure cautelari reali èammesso ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge. Secondo ilconsolidato orientamento di questa Corte, nella nozione di violazione di leggerientrano gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, nonché i vizi dellamotivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo del tuttomancante o meramente apparente e, quindi, inidoneo a consentire la comprensionedell'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 6,n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). È, invece, estranea al perimetrodel giudizio di legittimità la denuncia della mera illogicità o incompletezza dellamotivazione, non riconducibile alla nozione di violazione di legge prevista dall'art.325 cod. proc. pen. Ne consegue che la censura concernente la manifesta illogicitàdella motivazione dell'ordinanza impugnata non è, in quanto tale, deducibile nelpresente giudizio, salvo che il denunciato vizio motivazionale si risolva nella radicaleassenza della motivazione o nella sua apparenza, evenienza insussistente nel casoin esame, atteso che il Tribunale del riesame ha espressamente preso inconsiderazione le questioni prospettate dalla difesa e ha individuato le ragioni perle quali ha ritenuto rispettati i limiti di pertinenza e proporzionalità dell'apprensione,richiamando il contenuto del decreto, l'oggetto delle indagini, i criteri di ricerca e lemodalità di successiva selezione dei dati.Ciò posto, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempoindividuato, con riguardo al sequestro probatorio di dispositivi informatici, un limitenell'esigenza di evitare che l'apprensione si traduca in una indiscriminataacquisizione della massa dei dati contenuti nel dispositivo. È stato, infatti, affermatoche è illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, ilsequestro probatorio di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto dispecifiche ragioni, all'indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici,senza alcuna previa selezione ovvero senza l'indicazione degli eventuali criteri diselezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez.6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092). La più recente giurisprudenza haribadito che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositiviinformatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire unaadeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica chein quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre unsequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazionioggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato neldispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei datidi interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, conconseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. (Sez.6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139; Sez. 6, n. 17312 del15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358-03; Sez. 2, n. 33657 del 25/09/2025, Resmini,non massimata).Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha ritenuto infondata la richiesta direstituzione dei telefoni e degli altri dispositivi informatici osservando come ilsequestro sia stato disposto e attuato nel rispetto dei richiamati principi. Inparticolare, ha sottolineato che l’autorità giudiziaria procedente ha adeguatamentemotivato la strumentalità dei dispositivi informatici rispetto alle esigenze probatorie,evidenziando il nesso di pertinenza tra i beni sequestrati e i fatti oggetto di indagine.Ha così ritenuto legittimo il ricorso a un sequestro inizialmente ampio, poichégiustificato dalla concreta difficoltà di individuare ex ante, al momentodell’apprensione materiale dei dispositivi, i singoli dati rilevanti per le indagini.Trattasi di modalità compatibile con le garanzie costituzionali e convenzionali inmateria di riservatezza essendosi prevista la successiva fase di selezione mirata deicontenuti. Come evidenziato nell’ordinanza, infatti, il pubblico ministero avevapreventivamente delimitato l’oggetto della ricerca attraverso l’indicazione di criteriselettivi e di specifiche parole chiave, così da evitare una esplorazione indiscriminatadel contenuto dei dispositivi. Sul punto, il Tribunale del riesame ricorda che ildecreto di sequestro precisava che la selezione del materiale informatico dovesseavvenire indicando “i componenti soggettivi del gruppo associato, la tipologia disostanza stupefacente trattata, per come indicata anche cripticamente dagliindagati, il riferimento alle basi logistiche, ai fornitori della sostanza stupefacente,alla rete di clientela”, specificando altresì come l'attività di ricerca non potessecertamente considerarsi esaustiva con riferimento alle parole chiave utilizzate, “lacui elencazione non può evidentemente considerarsi tassativa, posto che l'esigenzadi bilanciare le garanzie di riservatezza dell'indagato con il pur sempre vigenteobbligo del Pubblico Ministero di effettuare indagini in presenza di notizie di reato,verrebbe inevitabilmente frustrato, laddove si pretendesse che la omessaindicazione di una specifica parola -chiave potesse finire con il precludere il doverosoapprofondimento investigativo che si rendesse necessario solo nel corso dell'attivitàesecutiva di selezione”. Selezione dei dati che, peraltro, era stata affidata aconsulenti tecnici, mediante procedure di copia forense idonea a garantirel’integrità, l’immodificabilità e la tracciabilità dei dati acquisiti. Sulla base delladocumentazione in atti, il Tribunale ha ritenuto provato che Polizia giudiziaria si siafedelmente attenuta alle disposizioni impartite, utilizzando modalità di accesso almateriale informatico che riguardano il nominativo dei numerosi sodali dell'odiernoricorrente così come il nome in codice delle sostanze stupefacenti commercializzate,nonché le basi logistiche ed operative del gruppo criminale. Il ricorrente contesta,in particolare, l'idoneità delle parole indicate nel decreto a fungere da effettivi criteridi ricerca, assumendo che esse costituirebbero soltanto l'oggetto dell'indagine. Talecensura, tuttavia, non individua una violazione di una specifica disposizione di legge,ma contesta l'idoneità concreta degli elementi utilizzati dall'autorità procedente adelimitare la ricerca e, dunque, sollecita una rivalutazione del contenuto del decretoe delle modalità con cui il Tribunale del riesame ne ha apprezzato la portata.Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto giustificata la mancata selezione immediata delmateriale informatico al momento del sequestro, richiamando l’impossibilità tecnicae temporale di procedere sul posto a un’estrazione selettiva, considerata la mole ela complessità dei dati. È stato altresì considerato adeguato l’assetto organizzativopredisposto per contenere la durata del sequestro entro limiti ragionevoli, conl’impegno alla restituzione delle copie forensi dei dati non rilevanti una voltacompletata l’estrapolazione. Quanto all’indicazione esatta, già nel decreto disequestro probatorio, dei tempi per il compimento delle operazioni di selezione edestrapolazione dei dati rilevanti sul piano investigativo, giova ricordare il principiostabilito da questa Corte a mente del quale, ove il vincolo abbia ad oggetto daticontenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne laproporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termineesatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile,i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei datiinformatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fasegenetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l'accertamento deireati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessivadurata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc.pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria(Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205).3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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