CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06421/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di Errico e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata in limine; considerato che i due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono ripetitivi e comunque manifestamente infondati e non consentiti, poiché attengono a profili già adeguatamente affrontati e risolti dalle sentenze dei giudici di merito che, occorre precisare, costituiscono una 'doppia conforme' sul l'affermazione di responsabilità e non possono quindi essere 'demolite' da ricostruzioni alternative che, come nel caso specifico, non riescono ad enucleare un profilo di inerente contraddizione o di manifesta illogicità motivazionale; ritenuto che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo soffra della medesima carenza concettuale che, in sostanza, equipara il ricorso per Cassazione all'ordinario atto di appello per incapacità di enucleare una effettiva critica di legittimità ex art 606, comma 1, cod. proc. pen.; osservato, quanto al motivo sulla pena sostitutiva, che esso nemmeno confuta quanto sostenuto nella sentenza che, oltre a esprimere un giudizio negativo basato sulla personalità (su cui il ricorso si è soffermato), ha altresì evidenziato che, per carenza difensiva, non era stato fornito alcun elemento per valutare la serietà della richiesta e di disponibilità effettiva degli imputati al reinserimento sociale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così /deciso il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ( DEPOSIT