CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2022
Cassazione n. 20355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 22 dicembre 2020, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 26 luglio 2018 dal Tribunale di Lecco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la durata delle pene accessorie di cui all'art.216 ultimo comma Legge fallimentare in anni cinque, confermandola nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, aggravati dalla circostanza di avere commesso più fatti di bancarotta, con la recidiva infraquinquennale, in qualità di amministratore dal 4 Aprile 2011 della società CPS Autotrasporti s.r.I., svolgente attività di autotrasporti, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecco del 5.7.2012. L'attività distrattiva riguardava due automezzi e tre semirimorchi, oggetto di locazione finanziaria, nonché tre autocarri. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge di cui agli artt. 216, 219, 223 e art. 72 quater R.D. 267/42 con riferimento ai beni in leasing di cui ai punti da 1 a 5 del capo di imputazione. Lamenta il ricorrente che l'art.216 legge fallimentare presuppone che i beni distratti facciano parte o debbano far parte del patrimonio del fallito o siano comunque ad esso riconducibili attraverso possesso o detenzione. 2.1.1.Essendo stati i contratti di leasing relativi agli automezzi risolti prima della dichiarazione di fallimento, sull'utilizzatore gravava l'onere di restituzione al concedente del bene e al concedente l'obbligo di restituire i canoni versati, ma al netto dei canoni scaduti a scadere, del prezzo per il riscatto e delle spese anticipate per il recupero e la conservazione del bene. Essendo stati i beni in oggetto rivenduti dal concedente al ricorrente che però li ha acquistati per conto e con il denaro di diversa società ([OSCURATO:PERSONA] spa), sul concedente gravava l'onere di versare alla curatela l'eventuale differenza tra la somma ricavata dalla vendita avvenuta a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, non essendo mai più gli automezzi rientrati nella disponibilità della fallita. Né la circostanza che l'imputato abbia agito quale garante pare avere rilievo in quanto il pagamento dei debiti della garantita non ha prodotto gli acquisti dell'automezzo in capo alla fallita. 2.1.2.Egualmente dicasi in relazione agli ulteriori automezzi (di cui ai nn. 7 e 8) presuntivamente distratti dall'imputato, ma in realtà non più esistenti in quanto uno distrutto in un risalente incendio e l'altro da tempo rottamato da un terzo acquirente di fatto. L'omessa cancellazione nel registro dei beni ammortizzabili dei beni non più esistenti non costituisce condotta distrattiva. 3. Con il secondo motivo, è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione a diversi punti della sentenza. 3.1.Con riferimento al punto 4.1.a) della sentenza e alla distrazione del [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente lamenta la carenza ed illogicità della motivazione della sentenza laddove afferma che il furgone non sarebbe stato consegnato alla curatela, nonostante fosse funzionante, laddove l'istruttoria ha accertato che il furgone era stato ricoverato presso un meccanico e solo dopo la riparazione realizzata grazie all'intervento dell'imputato, era stato fermato e segnalato alla curatela. 3.2.Con riferimento al punto 4.1.d) della sentenza impugnata il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione laddove afferma che fu lui a porre in essere gli atti distrattivi laddove vi è prova che la risoluzione dei contratti di leasing degli automezzi avvenne in data 13 gennaio 2010/ 30 novembre 2010 e dunque prima che lo stesso assumesse la carica di amministratore e legale rappresentante. 3.3.Con riferimento al punto 4.1.e) della sentenza impugnata il ricorrente lamenta carenza motivazionale e manifesta illogicità in ordine alla eccepita impossibilità oggettiva per il ricorrente di consegnare al curatore una contabilità precisa. 3.4.Con riferimento ai punti 4.2.a) e 4.2.b) della sentenza impugnata il ricorrente lamenta la carenza ed illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del dolo generico della bancarotta patrimoniale e alla prova dell'elemento soggettivo in relazione alla bancarotta documentale. 3.5.Con riferimento al trattamento sanzionatorio il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. e al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, avendo il ricorrente corrisposto una notevole somma alla curatela prima della fine del giudizio di primo grado. 3.6.Con l'ultima censura il ricorrente rappresenta la assenza di responsabilità in relazione ad un reato proprio laddove il riscatto dei beni in leasing è avvenuto in un periodo in cui egli non era il legale rappresentante della società fallita. 4.11 ricorrente ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza. 5.In data 27 marzo 2022 il difensore di fiducia ha depositato, per via telematica, due motivi aggiunti ex art.585 comma 4 cod. proc. pen. 5.1. Con il primo nuovo motivo ha dedotto la erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 99 comma 2 cod. pen. e alla contestata recidiva. La recidiva sarebbe stata erroneamente contestata dal momento che dalla lettura del certificato del casellario giudiziale risulta che i primi tre precedenti penali sono relativi a reati depenalizzati e che il quarto precedente è relativo a fatti successivi a quelli della impugnata sentenza. 5.2. Con il secondo nuovo motivo ha dedotto la erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.222 del 2018.La pena accessoria in ragione della intervenuta pronunzia della Consulta è stata rideterminata in anni cinque laddove poteva essere rideterminata in misura pari alla pena detentiva applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. 2.1.11 ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2.1.1.A1 riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito (p.5 della impugnata sentenza), rilevando come i beni in leasing siano stati fatti fuoriuscire dal patrimonio della società, atteso che il ricorrente (garante del corretto adempimento del contratto), dopo avere saldato le pendenze con le società concedenti, li ha poi ceduti a terzi. La circostanza che il ricorrente figurasse come garante del pagamento dei canoni in un momento in cui non ricopriva alcuna carica all'interno della società, rendeva per lo stesso necessario, a fronte dell'inadempimento della società garantita, provvedere a soddisfare le pretese creditorie, atteso che l'inadempimento dell'obbligazione lo avrebbe esposto alle azioni esecutive da parte delle società concedenti direttamente sulla sua persona. Ma se l'avere agito in tale veste lo poneva nella posizione di creditore verso la società garantita, non gli consentiva tuttavia di vantare pretese quale titolare dei beni in leasing, i quali non potevano essere sottratti al patrimonio societario, in assenza di adeguato corrispettivo, senza che ciò costituisse un vero e proprio depauperamento del patrimonio. Emblematico al riguardo l'atto di disposizione in favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl nell'anno 2013 e dunque dopo il fallimento al fine di impedirne la consegna alla curatela. 2.1.2.0sserva, inoltre, la Corte territoriale (pag.4 della sentenza) che in relazione agli altri due veicoli (nn.7 e 8), risulta egualmente provata l'avvenuta distrazione, richiamando sul punto anche le specifiche ed esaustive motivazioni della sentenza di primo grado. Il ricorrente obietta che l'omessa cancellazione nel registro dei beni ammortizzabili dei beni non più esistenti non costituisce condotta distrattiva. Sulla incapacità del fallito di fornire giustificazione concreta della destinazione di beni che non vengono ritrovati nel suo patrimonio, costituisce giurisprudenza pacifica quella che ritiene la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). 2.2.Egualmente inammissibile il secondo motivo di ricorso, che si articola in diverse censure, in quanto parimenti generico, volto unicamente a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti come interpretati nella sentenza con le cui motivazioni non opera un corretto e adeguato confronto. 2.2.1.La più grave delle distrazioni (relativa al furgone [OSCURATO:PERSONA]) è senz'altro riferibile al ricorrente, che aveva indicato il bene come facente parte del patrimonio, senza procurarne la consegna alla curatela. La motivazione sul punto è ampia e logica, e le generiche e reiterative doglianze non ne scalfiscono la tenuta. 2.2.2.Quanto alla bancarotta documentale, la Corte territoriale ha correttamente messo in luce come il ricorrente fu inadempiente all'obbligo di consegna della documentazione, in specie relativa al periodo di acquisizione al patrimonio sociale dei beni poi oggetto di distrazione. Con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma I n. 2) legge fall. - che è quella ritenuta nella sentenza impugnata - per la sussistenza del dolo - che è quello generico, l'elemento soggettivo deve essere desunto, con metodo logico- inferenziale, dalle modalità della condotta contestata; la sentenza evidenzia che, per come riscontrata dalla curatela, la tenuta confusa e insufficiente della contabilità e dei libri fu funzionale ad occultare le distrazioni attuate sul patrimonio della società con particolare riferimento ai veicoli che rappresentavano il nucleo centrale del patrimonio aziendale, anche in ragione dell'attività esercitata dalla società. 2.2.3 Anche in punto di elemento soggettivo in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva i rilievi sono manifestamente infondati, attesa la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto, applicata dal giudice di merito, dovendosi ricordare che il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez.5, n.51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739; Sez.5, n. 9807 del 13/02/2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232). In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa(Sez.5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro, Rv. 270763). La sentenza impugnata fa buon governo delle indicazioni giurisprudenziali richiamate e risulta immune da censure nella motivazione laddove valorizza, quali indici di fraudolenza, la conoscenza e l'esperienza del campo imprenditoriale nel quale il ricorrente operava da anni, l'utilizzo dei beni della società come cosa propria e la realizzazione delle operazioni di depauperamento del "parco veicoli" della fallita con il coinvolgimento di altre aziende proprie o della famiglia, quali la [OSCURATO:PERSONA] srl o la [OSCURATO:PERSONA], che possedeva la CPS (p.5 della motivazione).2.2.4 Egualmente inammissibile lo specifico motivo di censura in ordine alla non applicabilità dell'invocato art. 62 comma 1 n.6 cod. pen., in quanto manifestamente infondato. Corretto e puntuale risulta il richiamo operato dalla Corte territoriale alla giurisprudenza di questa sezione (Sez.5, n.33188 del 08/04/2019, Bradanini, Rv.276774; Sez.5, n.36595 del 16/04/2009, Bossio ed altri, Rv.245137) in base alla quale "La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, seconda parte, cod. pen. - che contempla l'ipotesi dell'essersi, prima del giudizio e al di fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato - si riferisce a conseguenze del reato che non consistano in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., e, pertanto, non è applicabile ai reati che, come la bancarotta per distrazione, offendano il patrimonio". 2.2.5.Egualmente inammissibili le doglianze relative al trattamento sanzionatorio in relazione alla cui individuazione la sentenza impugnata utilizza motivazione congrua e logica, evidenziando altresì che, nella determinazione della pena, già la sentenza di primo grado aveva individuato una pena assai vicina al minimo edittale; le doglianze, che non si confrontano con la motivazione, - espressione del legittimo esercizio di potere discrezionale -non ne intaccano la tenuta. 2.3. Inammissibili anche i due nuovi motivi introdotti a seguito del deposito dei motivi aggiunti ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen. 2.3.1. La specifica censura sulla insussistenza della recidiva è motivo inedito, proposto per la prima volta con i motivi aggiunti. Lo stesso, tuttavia, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Se è vero che il certificato del casellario giudiziale indica tre precedenti penali a carico del ricorrente, solo due degli stessi risultano depenalizzati, laddove per il reato di cui al n.2) del casellario (omesso versamento delle ritenute previdenziali), la relativa pena risulta oggetto di condono ai sensi della legge 31 luglio 2006 n.241. Se è vero che la fattispecie di cui all'art. 2 comma 1bis della legge 11 novembre 1983 è stata anche essa oggetto di depenalizzazione, tuttavia la depenalizzazione ha riguardato unicamente le ipotesi in cui l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi la soglia degli euro10.000,00, circostanza questa che non è dato ricavare dal certificato del casellario giudiziale, certificato che, si ribadisce, indica il reato con pena condonata. Occorre evidenziare che "L'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata." (Sez.2, n.34147 del 30/04/2015, Agostino e altri, Rv.264629). Corretta, dunque, la contestazione della recidiva infraquinquennale. 2.3.2. Il secondo motivo aggiunto, sulla durata delle pene accessorie fallimentari, è inammissibile, non soltanto perché non dedotto in appello, ma anche perché del tutto generico, limitandosi ad una mera contestazione della mancata riduzione della pena accessoria. Al contrario, la Corte di appello, pur in assenza di un motivo, ha indicato i parametri di gravità del fatto (valutato in termini di media intensità) che consentono di ritenere adeguata la durata delle pene accessorie in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, in maniera coerente ai criteri valutativi evidenziati dalla decisione costituzionale. Ciò posto, va dunque ribadito che non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020 Murru, Rv. 278856). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della