CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 03708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29967-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona dei legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], )ne( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 24/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29967 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- RG 29967/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 24/2020, pubblicata il 28.1.2020, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi n. 1999 del 2017, ha ribadito la parziale carenza di giurisdizione e, nel resto, ha rigettato la originaria opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'Agenzia delle Entrate avverso l'intimazione di pagamento 09420139002302151 basata sulla cartella 09420010042839663. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi. 3. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono stati così rubricati: 1) Violazione dell'art. 360 n. 3 cpc; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell'art.116 cpc, per travisamento della prova; 2) Nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per violazione dell'art. 112 cpc; 3) Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 cpc; 4) in via subordinata, nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc. 2. Il ricorso è inammissibile per tardiva proposizione dello stesso, essendo stato inviato per la notifica alla controparte il 2.11.2020. 3. Invero, la impugnata decisione è stata pubblicata il 28.1.2020; il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione era quello del 28.7.2020. 4. Considerati i 64 giorni dovuti alla sospensione ex art. 83 co. 2 D.I. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2000, il nuovo termine era quello del 30.9.2020, non applicandosi ai giudizi, come quello in esame, avente ad oggetto l'impugnazione di cartelle di pagamento (emesse su somme dovute a titolo contributivo) e delle iscrizioni a ruolo (Cass. n. itt RG 29967/2020 2145/2021; Cass. n. 21163/2018) la sospensione dei termini nel periodo feriale. 5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Nulla per le spese del presente giudizio non avendo gli intimati svolto attività difensiva. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]