CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 25940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo relativo alla mancata verifica della imputabilità è inammissibile sia perché non dedotto nei motivi di appello e sia perché assolutamente generico rispetto al quadro probatorio assunto, non essendo a tale proposito rilevante lo stato di ebbrezza alcoolica; ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è parimenti riproduttivo di profilo di censura già vagliato dai giudici di merito, che hanno rilevato l'assenza di qualsivoglia elemento dal quale desumere l'arbitrarietà degli atti dei pubblici ufficiali; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] i liere estensore Il P esident