Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 23627/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 5 dlgs 74/200 è manifestamente infondato.

A fronte di una chiara contestazione circa l'omessa presentazione di dichiarazioni annuali relative all'IVA dovuta si oppone una valutazione del tutto fattuale ovvero di merito, in questa sede inammissibile, per sostenere la insussistenza di iva evasa.

Anche il secondo motivo sulla prescrizione del reato per l'anno di imposta 2013, (pari ad anni 8 oltre l'aumento di un quarto e 90 gg. per il termine dilatorio appresso indicato ) è inammissibile, non essendo essa decorsa al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, alla luce del principio per cui in materia di reati tributari, il momento consumativo del delitto di omessa dichiarazione da parte del sostituto d'imposta cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, va fissato alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario. (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01) Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 5 dlgs 74/200 è manifestamente infondato. A fronte di una chiara contestazione circa l'omessa presentazione di dichiarazioni annuali relative all'IVA dovuta si oppone una valutazione del tutto fattuale ovvero di merito, in questa sede inammissibile, per sostenere la insussistenza di iva evasa. Anche il secondo motivo sulla prescrizione del reato per l'anno di imposta 2013, (pari ad anni 8 oltre l'aumento di un quarto e 90 gg. per il termine dilatorio appresso indicato ) è inammissibile, non essendo essa decorsa al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, alla luce del principio per cui in materia di reati tributari, il momento consumativo del delitto di omessa dichiarazione da parte del sostituto d'imposta cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, va fissato alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario. (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01) Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 23627/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris